L’omicidio stradale

 L’omicidio stradale e oggi specificamente contemplato dall’articolo 589 bis del codice penale che prevede la pena della reclusione da due anni a sette “per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale“; lo stesso articolo prosegue individuando una serie di circostanze aggravanti, con consistenti in inasprimenti laddove il  fatto sia stato realizzato sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

  In riferimento all’alcol l’aggravio sanzionatorio previsto è graduato in base al tasso riscontrato: si prevede la pena della reclusione da 5 a 10 anni tra lo 0,81 e l’1,5 g/l ( cosiddetto grado di ebbrezza intermedia), mentre è prevista la pena da 8 a 12 anni di reclusione in caso di quoziente superiore all’1,5 g/l per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (cosiddetto stato di ebbrezza o di alterazione grave). L’accertamento alcolimetrico viene effettuata attraverso l’etilometro elettronico, che misura la quantità di alcol nel sangue, per due volte a distanza di cinque minuti l’una dall’altra. Gli operatori che intendono eseguire il test hanno l’obbligo di comunicare al conducente la possibilità di farsi assistere da un avvocato, alternativamente, la verifica può essere eseguita in ospedale con un prelievo ematico.

  In caso di rifiuto del conducente di sottoporsi agli esami le autorità possono procedere in maniera coattiva, salvo la necessaria richiesta di convalida al giudice, entro le 48 ore successive. Trattandosi di un accertamento irripetibile deve essere dato avviso immediato al difensore dell’indiziato che ha la facoltà di assistervi.

  Altre aggravanti che comportano un inasprimento sanzionatorio sono quelle che riguardano la cosiddetta guida imprudentemente pericolosa ossia quella che deriva da violazioni del codice della strada particolarmente gravi quali il superamento consistente del limite di velocità, la circolazione contromano, il sorpasso azzardato in prossimità di attraversamenti pedonali ecc., il passaggio con semaforo rosso.

   Altra circostanza aggravante che comporta un aumento di pena fino ad 1/3 è l’essersi messi alla guida senza patente, con patente sospesa o revocata, senza la copertura assicurativa obbligatoria (cosiddetta RCA).

  In ultimo è previsto un aggravio da 1/3 a 2/3 della pena base per chi, dopo aver commesso il fatto, si da alla fuga.

  Laddove poi l’incidente abbia causato la morte o lesioni di più persone si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo entro il limite massimo di 18 anni.

  In presenza delle suddette aggravanti è previsto l’arresto obbligatorio del conducente in flagranza del reato o in quasi flagranza (ossia quando lo stesso si è fermato in un momento successivo e abbia addosso cose o tracce da cui si desume alla commissione del fatto).

  In ipotesi di concorso di colpa (cioè quando l’evento è causato anche da un’azione colposa concomitante della vittima ) si applica la circostanza attenuante che prevede la riduzione di pena fino alla metà.

   In aggiunta la pena principale sono previste alternativamente le pene accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida: ai sensi dell’articolo 222 codice della strada nei casi di condanna per omicidio stradale o lesioni personali stradali viene applicata la sospensione della patente fino a quattro anni o nei casi più gravi, come in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga, la revoca della patente.

   In caso di revoca della patente condannato non può conseguire una nuova patente per cinque anni, aumentati a 10 in caso di omicidio stradale aggravato, 15 in caso di positività all’alcoltest o un narcotest, a vent’anni  nel caso in cui il reo sia già stato condannato per guida in stato di ebbrezza sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e a trent’anni caso di fuga e omissione di soccorso.

  In pendenza del procedimento per omicidio stradale l’autorità giudiziaria può disporre la provvisoria sospensione della patente di guida per massimo cinque anni; in caso di sentenza di condanna non definitiva (perché oggetto di impugnazione) la sospensione può essere protratta fino a un massimo di 10 anni.

   Purtroppo l’introduzione dei reati autonomi di omicidio e lesioni personali stradali non ha frenato il fenomeno.

(immagine del web)

Pubblicato da evasimola

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