L’articolo 10 Costituzione e il diritto penale


Art. 10 Costituzione

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

      Il primo comma dell’art. 10 della Costituzione stabilisce che lo Stato italiano, pur essendo sovrano all’interno del proprio territorio, si adegua alle norme del diritto internazionale.

       Sono norme di diritto internazionale quelle norme che regolano i rapporti tra Stati diversi o fra cittadini di Stati diversi. Queste norme riguardano tutta la comunità internazionale, cioè tutti gli Stati del mondo e anche altri soggetti che hanno una rilevanza giuridica internazionale come la Chiesa cattolica. Tuttavia, a livello internazionale (mondiale), non esiste un legislatore che emani leggi. Di conseguenza i rapporti tra i vari Stati sono regolati da accordi o trattati internazionali che possono essere:

  • bilaterali, se riguardano solamente due Stati;
  • multilaterali, se riguardano più Stati.

     Esistono anche delle organizzazioni internazionali che riuniscono vari Stati e regolano materie di interesse comune. Tra queste organizzazioni ricordiamo l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) e l’UE (Unione Europea).

    Alle norme che regolano i rapporti tra vari Stati si aggiungono le consuetudini internazionali. Secondo la dottrina prevalente e secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio affermato dal primo comma dell’art. 10 è quello dell’adattamento automatico dell’ordinamento giuridico italiano alle norme consuetudinarie internazionali. Questo spiega perché l’articolo in esame parla di norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La norma, invece, non riguarda il recepimento dei trattati internazionali di cui si occupa l’articolo 80 della Costituzione.

     L’articolo 10 della Costituzione prosegue, poi, prendendo in esame la posizione degli stranieri. Il secondo comma di tale articolo stabilisce che la posizione giuridica dello straniero è fissata dalla legge in conformità delle norme del diritto internazionale. A tale proposito va fatta una distinzione tra cittadini dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari.

      I cittadini dell’Unione Europea hanno la piena libertà di circolazione, di soggiorno e di lavoro in tutti i paesi dell’Ue in base a quanto stabilito nel Trattato sull’Unione Europea del 1992, detto anche Trattato di Maastricht dalla città olandese nella quale è stato stipulato. Quindi, tali cittadini, possono circolare, soggiornare e lavorare in Italia esattamente come i cittadini italiani. Inoltre ai cittadini residenti in uno Stato dell’Ue, diverso da quello di appartenenza, è riconosciuto il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo.

      Diversamente i cittadini extracomunitari cioè gli stranieri, cittadini di paesi extra-Ue, possono entrare nel territorio dello Stato italiano solamente se sono in possesso:

  • di un passaporto valido;
  • e del visto d’ingresso che deve essere rilasciato dall’ambasciata o dal consolato italiano che si trova nello Stato di provenienza del cittadino straniero.
  • Inoltre l’ingresso sul nostro territorio deve avvenire necessariamente attraverso uno dei valichi di frontiera appositamente istituiti.

      Dopo che lo straniero è regolarmente entrato nel territorio dello Stato italiano deve ottenere il visto di soggiorno o permesso di soggiorno, la cui validità varia a seconda del motivo per il quale esso è stato richiesto.

       Per quanto concerne i cittadini extracomunitari che vengono nel nostro paese per motivi di lavoro, subordinato o autonomo, ogni anno una legge del Presidente del Consiglio dei Ministri fissa le quote massime di stranieri che possono entrare nel paese.

       In ipotesi invece di straniero irregolare si applicano le norme Testo Unico sull’Immigrazione nonché una serie di decreti che il Governo ha adottato negli ultimi anni.

     Es. : e’ configurabile il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina con riferimento all’ingresso dello straniero nel territorio dello stato in modo formalmente regolare, ma finalizzato, in realtà, ad una permanenza illegale. (fattispecie relativa all’ingresso nello stato con regolare visto turistico di diverse ragazze straniere che venivano successivamente avviate alla prostituzione (corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 maggio 2020, n. 15531).

   (sul tema della PROTEZIONE INTERNAZIONALE si veda anche Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare – D.l. 21 ottobre 2020, n. 130)

     Il terzo comma dell’articolo 10 riconosce allo straniero l’asilo politico, cioè il diritto di risiedere nel nostro paese per motivi di sicurezza. Il diritto di asilo è ammesso nel caso in cui il Paese di provenienza dello straniero non garantisce l’esercizio delle libertà che sono, invece, riconosciute dalla Costituzione italiana. Questo significa che la nostra Costituzione si pone come termine di paragone per valutare se il paese straniero riconosca o meno, al richiedente asilo politico, le libertà democratiche.

    Esempio: negli anni ’70 del secolo scorso in Cile si ebbe una dittatura che non riconosceva la libertà di opinione ai suoi cittadini. Molti cittadini cileni chiesero asilo politico in Stati stranieri dove la libertà di opinione era riconosciuta, compreso l’Italia.

     Nell’ultimo comma dell’articolo 10 si parla di estradizione e si afferma che non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. L’estradizione è un provvedimento mediante il quale uno Stato può chiedere, ad un altro Stato, che gli venga consegnata una persona imputata per aver commesso un reato nel proprio territorio.

   La nostra Costituzione non ammette l’estradizione dello straniero nel caso di reati politici, cioè reati che consistono nell’opporsi a regimi non liberali o nell’aver espresso liberamente il proprio pensiero in quei paesi dove ciò è negato.

      Esempio: supponiamo che in un certo paese X sia punita con sanzione penale la propaganda contro il governo (reato politico) e che il cittadino Tizio del paese X abbia commesso tale reato con mezzi informatici in Italia quest’ultima non potrà concedere l’estradizione di Tizio.

    Occorre sottolineare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di estradizione per l’estero, la nozione di reato politico si riferisce a quelle condotte che, in ragione degli interessi giuridici lesi, espongono l’estradando, se consegnato, al concreto pericolo di essere sottoposto nello Stato richiedente ad un processo penale non equo o alla esecuzione di una pena discriminatoria o ispirata da iniziative persecutorie. Secondo i giudici della Cassazione, andrebbe perciò preferita un’interpretazione oggettiva – e non soggettiva (1) – della nozione di reato politico al fine di non lasciare all’interprete margini eccessivi di discrezionalità. Nella fattispecie la Corte ha escluso il divieto di estradizione con riferimento a reati in materia di armi asseritamente commessi al fine di tutelarsi contro eventuali iniziative di appartenenti ad altri gruppi etnici all’interno di uno Stato democratico (reati, cioè, commessi solo per tutelarsi da eventuali iniziative offensive attuate da soggetti appartenenti ad altri gruppi etnici) (Cassazione Penale, Sez. VI, 31 gennaio 2014 (ud. 23 gennaio 2014), n. 5089)

    Ulteriormente si evidenzia, seppur brevemente, che tra i paesi dell’Ue esiste il mandato di arresto europeo. In pratica, gli organi di polizia di un paese dell’Ue possono procedere ad arrestare un cittadino dell’Unione Europea in base ad un mandato di cattura emesso da un giudice di un altro paese dell’Ue. Il Mandato di arresto europeo (detto anche MAE) costituisce sostanzialmente una sorta di estradizione semplificata e depoliticizzata, affidata alle Autorità Giudiziarie degli Stati membri dell’Unione Europea e fondata sul principio della fiducia reciproca tra gli Stati. Piu precisamnete l’art. 1 della Decisione Quadro2002/584/GAI del Consiglio dell’Unione Europea del 13/06/2002, definisce il MAE come la “decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione Europea in vista dell’arresto di una persona, al fine dell’esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale”.

 

(1) Il delitto è oggettivamente politico quando tale natura si desume dal bene o interesse leso. Il delitto è soggettivamente politico quando si caratterizza dalla motivazione psicologica che spinge il reo a delinquere.

(Immagine web)

Pubblicato da evasimola

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