La richiesta di riesame

In attuazione dei principi previsti dal dettato costituzionale (artt. 2,13, 24,27, 111) e sovranazionale (articolo 2 Carta di Nizza; art.5, co.3 convenzione europea) il legislatore ha disciplinato nel libro IV del codice di rito le misure cautelari: si tratta di misure limitative della libertà personale dell’individuo volte ad evitare il rischio che il tempo o altre circostanze vanifichino determinate esigenze procedimentali. In tal senso si parla di strumentalità delle misure rispetto al procedimento penale. Occorre immediatamente precisare che le misure cautelari non vanno assolutamente considerate quali modalità di anticipazione della pena che, in virtù del principio di presunzione d’innocenza, può essere irrogata solo all’esito di un giudizio: la corte costituzionale 21 luglio 2010, n. 265 ha affermato che non vi è alcun contrasto tra tale presunzione e limitazione alla libertà personale derivanti dall’applicazione delle misure, attesa la netta distinzione tra la misura cautelare provvisoria e strumentale e la pena vera e  propria. La corte si sofferma in particolare sui caratteri dell’urgenza e della provvisorietà delle misure cautelari. L’urgenza è legata alla necessità di intervenire prontamente per neutralizzare i pericoli che potrebbero vanificare il procedimento; la provvisorietà è legata alla necessità che le misure, in quanto limitative della libertà fondamentali dell’individuo, abbiano una durata limitata nel tempo potendo eventualmente essere modificate e revocate dal giudice. Le misure cautelari si distinguono a seconda del bene su cui incidono in personali e reali: le prime possono applicarsi (ai sensi dell’articolo 272 cpp) solo ed esclusivamente in base alle disposizioni del titolo I del libro IV e determinano una compressione della libertà personale sotto vari aspetti; le seconde, disciplinate nel titolo II incidono sul patrimonio dell’individuo, limitando il potere di disposizione dei propri beni. Le misure cautelari personali a loro volta si ripartiscono in misure cautelari coercitive e misure cautelari interdittive: le prime impongono una determinata condotta a chi vi è sottoposto, le seconde comportano la perdita di determinati poteri o facoltà.

Contro un provvedimento che dispone una misura cautelare in prima battuta, si può proporre una richiesta di riesame e se tale richiesta ha esito negativo, si può lasciato passare un congruo lasso di tempo, proporre un’istanza di revoca.

Il riesame è uno strumento privilegiato per la realizzazione del contraddittorio ex post di fronte a un giudice collegiale, diretto a provare, in tempi brevi, una decisione, anche nel merito, circa la misura coercitiva applicata. Si tratta, innanzitutto, di una impugnazione attinente il momento genetico di qualunque misura coercitiva e che perciò può riguardare tutte le ordinanze che la dispongono ad eccezione di quelle emesse in conseguenza dell’appello proposto dal pubblico ministero. Il riesame, disciplinato dall’articolo 309 cpp, può essere proposto solo ed esclusivamente dall’imputato anche latitante o dal suo difensore. La vocazione prettamente difensiva del rimedio, di cui sono titolari soltanto l’indagato /imputato e il difensore è rimarcata dal divieto di reformatio in pejus che condiziona la decisione del tribunale, il quale ha competenza funzionale generale, specifica ed esclusiva nel giudizio di merito de libertate in deroga ai consueti criteri di determinazione della competenza territoriale. Diversamente dall’appello è totalmente evolutivo; la richiesta che non ha efficacia sospensiva va presentata dall’imputato entro 10 giorni dall’esecuzione o notificazione dell’ordinanza che dispone per la prima volta una misura coercitiva; invece per il difensore dell’imputato il termine di 10 giorni decorre dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione della copia del provvedimento al difensore ai sensi dell’articolo 165.

Quanto al procedimento, la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del cosiddetto tribunale del riesame: si tratta del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d’appello o la sezione distaccata della corte d’appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza. Il tribunale del riesame, anche detto tribunale della libertà, opera in composizione collegiale. La presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria di un tribunale diverso da quello competente comporta che i termini per la trasmissione degli atti e per la decisione decorrono dal giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente e non da quello dell’originaria presentazione, restando a carico delle parti richiedenti il lasso di tempo intercorrente tra la presentazione o spedizione e la ricezione della richiesta da parte di quest’ultimo ufficio (CASS. 28 maggio 2014, n.28167).

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Pubblicato da evasimola

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