La recidiva

La recidiva è una circostanza aggravante inerente la persona del colpevole (art. 70 cp). di carattere soggettivo per cui non si comunica ai concorrenti nel reato (art. 118 cp), disciplinata dall’art. 99 cp.

Al pari delle altre circostanze aggravanti, la recidiva deve essere esplicitamente contestata dal pubblico ministero (cass. Pen. 09/01/2014 n.5075): la contestazione della recidiva “ex art 99 cp” senza ulteriori specificazioni esclude che il giudice possa ritenere la sussistenza di una tipologia di recidiva diversa e più grave di quella semplice (Cass. Pen. 20/11/2012 n. 5663).

La recidiva può essere applicata dal giudice in presenza di due presupposti:

  1. la commissione di un delitto non colposo dopo una precedente condanna per delitto non colposo passata in giudicato;
  2. un accentuato grado di colpevolezza e di capacità a delinquere del reo (affidato alla discrezionalità del giudice in quanto a seguito della sentenza n. 185/2015 della corte costituzionale la recidiva è sempre facoltativa anche nell’ipotesi di cui al comma quinto dell’articolo 99 cp).

Giova chiarire che non esiste incompatibilità tra gli istituti della recidiva e quello della continuazione (art. 81) potendo quest’ultima essere riconosciuta anche tra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed uno commesso successivamente alla formazione di detto giudicato (Cass. Pen 22/04/2016 n. 18317) inoltre poiché la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna, la condanna  patteggiata costituisce precedente idoneo a determinare aumenti a titolo di recidiva (Cass. Pen. 04/11/2008 n. 90).

Qualora la recidiva sia stata esclusa dal giudice questa non produce nessun effetto.

L’articolo 99 cp contempla più forme di recidiva:

  • recidiva semplice (co, 1) sussiste allorché un soggetto, dopo aver riportato una condanna definitiva per delitto non colposo, commette un altro delitto non colposo a oltre cinque anni dalla condanna precedente. In tal caso laddove il giudice ravvisi un accentuato grado di colpevolezza o di capacità a delinquere dell’imputato deve operare un aumento di un terzo sulla pena che infliggerebbe per il reato semplice.
  • recidiva aggravata (co. 2)(è una circostanza l’effetto speciale) in tre ipotesi:
  1. se il nuovo delitto non colposo della stessa indole di quell’oggetto della precedente condanna. La definizione di reati della stessa indole posta dall’articolo 101 cp fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato e del movente delittuoso che consentono di accertare, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (Cass pen. 17703/2016 n. 15439). Sono reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una medesima disposizioni di legge, ma anche quelli che pur essendo previsti da testi normativi diversi per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (Cass.pen. 27/10/2009 n.46138);
  2. se il nuovo delitto è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (recidiva infraquinquennale)
  3. se il nuovo delitto è stato commesso durante lo dopo l’esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente l’esecuzione della pena.

Se ricorre una sola delle circostanze sopra descritte si parla di recidiva Mono gravata: in tal caso la legge prevede un aumento della pena fino alla metà (a tal proposito si segnala che poiché l’aumento per la recidiva semplice è di 1/3 fisso trattandosi in questo caso di ipotesi aggravata si ritiene in virtù del principio di uguaglianza -ragionevolezza che l’aumento fino alla metà debba intendersi da 1/3 alla metà). Se ricorrono più circostanze di quelle elencate la recidiva è pluriaggravata e il relativo aumento di pena sarà pari alla metà (articolo 99 co.3 cp).

recidiva reiterata (co.4) nell’ipotesi in cui soggetto, già dichiarato recidivo, in una precedente sentenza di condanna commetta un altro delitto non colposo (il che equivale a trovarsi almeno ad una terza condanna). L’aumento di pena varia a seconda della tipologia di recidiva ritenuta nella precedente condanna: se la precedente condanna era per recidiva semplice l’aumento di pena per la recidiva reiterata è della metà; se la recidiva di cui al precedente condanna era gravata l’aumento di pena per la recidiva reiterata è di due terzi.

In relazione ai delitti di cui all’articolo 99 comma 5 che prevede, dopo la sentenza della corte costituzionale del 23 luglio 2015 numero 185 una recidiva facoltativa, l’aumento di pena non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

Trattandosi a tutti gli effetti di una circostanza aggravante la recidiva soggiace (con i limiti che vedremo per l’ipotesi di recidiva reiterata) al bilanciamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 69 cp.

L’articolo 69 comma quarto ha stabilito che in ipotesi di recidiva reiterata le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti pertanto per i recidivi reiterati il giudizio di bilanciamento può concludersi nel caso più favorevole con un esito di equivalenza delle attenuanti rispetto al aggravante.

La corte costituzionale ha dichiarato che:

  • è costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza, del principio di offensività, del principio di proporzionalità della pena l’articolo 69 comma quarto nella parte in cui non prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 648, comma 2 sulla recidiva di cui all’articolo 99 comma quattro (corte costituzionale 18 aprile 2014 n. 105)
  • è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di uguaglianza, del principio di proporzionalità della pena l’articolo 69 comma quattro nella parte in cui non prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 609 bis comma tre sulla recidiva di cui all’articolo 99 comma quattro (corte costituzionale 18 aprile 2014 n. 106)
  • è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di uguaglianza l’articolo 69 comma quattro nella parte in cui non prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 73 co 7 DPR 9 ottobre 1990 numero 309 sulla recidiva reiterata prevista dall’articolo 99 comma quattro (corte costituzionale 7 aprile 2016 n 74;
  • è costituzionalmente illegittimo con riferimento agli art. 3, 25 co. 2 e 27, co 3 Cost. L’articolo 69 comma quattro (come sostituito dall’articolo 3 legge 5 dicembre 2005 n. 251 ) nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 73 comma cinque DPR 9 ottobre 1990 numero 309 sulla recidiva di quell’articolo 99 comma 4 ( corte costituzionale 15 novembre 2012 n. 251).

La recidiva una volta che è stata riconosciuta dal giudice anche se in concreto non applicata per effetto del giudizio di equivalenza con circostanze attenuanti (Cass 11/05/2017 n. 23052) esclude il cosiddetto patteggiamento allargato, e in generale gli effetti della recidiva si producono anche nell’ipotesi in cui la stessa sia stata poi ritenuta soccombente un equivalente all’esito del giudizio di bilanciamento di ulteriori effetti della recidiva sono ad esempio che il condannato non potrà usufruire della detenzione domiciliare prevista per gli ultrasettantenni, il recidivo reiterato gravato non potrà beneficare dell’amnistia, dell’indulto, della prescrizione della pena; condizioni più restrittive sono previste per la prescrizione del reato per la liberazione condizionale per la riabilitazione.

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Pubblicato da evasimola

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