La prescrizione del diritto al risarcimento del danno

Art 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

  1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [2043 ss.] (
  2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni (2).

III. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 ss. c.p.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [576 c.p.p.]

  • Assenza di querela e prescrizione:

   Dal tenore letterale della norma emerge che, ai fini dell’operatività della prescrizione prevista per l’illecito penale, basta la configurabilità di un reato, ossia la ricorrenza dei suoi elementi costitutivi al cui accertamento provvederà il giudice civile, incidenter tantum, avvalendosi degli strumenti probatori tipici del procedimento. Diversamente opinando si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai danni subiti dal danneggiato dal reato che non sia anche persona offesa dallo stesso, poiché solo quest’ultimo vanta il diritto di prestare querela. In proposito le SS UU della S.C. con sentenza n. 27337/2008 (conforme Cass. N. 20111/2010; Cass n. 2350/18) hanno stabilito il principio secondo il quale all’azione risarcitoria per danno da reato si applica il più lungo termine di prescrizione previsto per la fattispecie criminosa anche nel caso in cui la querela sia mancata costituendo questa mera condizione di improcedibilità dell’azione penale e non piuttosto condizione di configurabilità della fattispecie di reato.

  • Dies a quo:

    Il termine del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o da quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno alla altrui diritto, ma dal momento in cui la condotta e il conseguente danno si manifestano all’esterno diventando oggettivamente percepibili e riconoscibili (cass. N. 26188/2011).

  • Sinistro stradale

   In tema di sinistro stradale, la prescrizione breve del diritto al risarcimento dei danni, di cui all’articolo 2947, comma due, si applica non solo quando i danni siano derivati, secondo lo stretto rapporto di causa ed effetto, dalla circolazione dei veicoli, anche se vi sia solo un nesso di dipendenza per il quale l’evento si colleghi, nel suo determinismo, alla circolazione medesima, rispondendo tale estensiva interpretazione all’esigenza che l’accertamento della dinamica dell’incidente stradale avvenga con un’azione sollecitamente proposta (Cass. N. 5894/16).

 

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Pubblicato da evasimola

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