L’ amministratore di sostegno

La LEGGE 9 Gennaio 2004, n. 6 con “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” ha modificato il titolo XII del libro primo del codice civile prevedendo, all’art. 404, che “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Ne consegue che rispetto agli istituti dell’interdizione e inabilitazione l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno può essere individuato con riguardo non già al diverso, è meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere troppi interessi del soggetto carente di autonomia, ma “piuttosto la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all’apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tali misure alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie” (Cass civ. n. 13584 in 2006 conf. Cass N. 18171/2013).

I presupposti che legittimano il ricorso all’istituto di protezione sono i seguenti:

  • infermità di mente, anche parziale o temporanea;
  • menomazione fisica o psichica;
  • impossibilità per il soggetto, a causa della menomazione o dell’infermità, di provvedere ai propri interessi.

Il procedimento di nomina dell’amministratore è di competenza del giudice tutelare e si articola nelle seguenti fasi:

  1. proposizione del ricorso da parte (non è necessaria l’assistenza di un avvocato ):
  • dello stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
  • del coniuge;
  • della persona stabilmente convivente;
  • dei parenti entro il quarto grado;
  • degli affini entro il secondo grado;
  • del tutore o curatore;
  • del pubblico ministero;
  • dei responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura, assistenza della persona ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di misurazione di sostegno.
  1. scelta dell’amministratore di sostegno che può essere indicato anche dall’interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 406 e 408 c.c., un soggetto nella pienezza delle proprie capacità cognitive e volitive può nominare un amministratore di sostegno affinché questi esprima, in caso di impossibilità dell’interessato, il rifiuto di quest’ultimo ad essere sottoposto a determinati trattamenti terapeutici.(Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. 12998/2019).;
  2. nomina con decreto che deve contenere l’indicazione:
  • delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
  • della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
  • della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:

  • il coniuge che non sia separato legalmente
  • la persona stabilmente convivente
  • il padre, la madre
  • il figlio
  • il fratello o la sorella
  • il parente entro il quarto grado
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

L’amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informarlo degli atti da compiere. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli altri atti non menzionati nel decreto. In ogni caso il beneficiario può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Gli atti compiuti dall’amministratore e dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge e del decreto di nomina dell’amministratore sono annullabili (art. 412 cc).

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la sua capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato».( Corte costituzionale, sentenza 114/2019)

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Pubblicato da evasimola

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