Il diritto penale è il complesso di norme giuridiche destinato a regolare le attività dei consociati e con cui lo Stato vieta determinate condotte, minacciando una sanzione penale nel caso in cui un soggetto realizzi comportamento vietato.
La norma penale è quella che descrive il comportamento vietato sancendo al contempo una sanzione per la sua inosservanza e si caratterizza pertanto di due elementi:
- il precetto ossia il comando o il divieto di compiere una data azione od omissione;
- la sanzione, ossia la minaccia di una pena come conseguenza giuridica tipica ricollegata all’infrazione del precetto idonea a distinguere l’illecito penale dagli altri tipi di illeciti ed in particolare da quelli civili, amministrativi.
Il diritto penale, inteso quale complesso di norme giuridiche con le caratteristiche suindicate, è un ramo dell’ordinamento giuridico e, precisamente è:
- diritto positivo, essendo diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche;
- diritto statuale, essendo diritto penale solo quello emanato dallo Stato e non dagli altri enti;
- diritto pubblico, essendo caratterizzato dall’interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei reati.
Il diritto penale italiano è ripartito in:
- una parte Generale (libro I del codice penale sui reati in generale), in cui sono disciplinati i principi generali e le regole applicabili a tutti i reati o ad alcune categorie di essi;
- una parte speciale (libri II e III del codice penale), in cui sono contenute le singole fattispecie incriminatrici dei comportamenti vietati;
Il diritto penale complementare, invece contiene numerose leggi speciali che prevedono autonome figure di reati (legge sugli stupefacenti, legge sui reati tributari, eccetera).