Costituzione di parte civile prima dell’udienza: forme di notifica

Innanzitutto va redatto un atto di costituzione di parte civile poi:

  1. poiché l’atto di costituzione di parte civile andrà notificato è opportuno predisporre le coppie occorrenti per la notifica. Sempre per guadagnare tempo è anche opportuno predisporre in tali copie la relata di notifica lasciando uno spazio vuoto di 3,4 righe nelle quali il cancelliere potrà scrivere la formula di certificazione della coppia all’originale;
  2. l’atto di costituzione di parte civile con le coppie viene poi depositato nella cancelleria del giudice presso cui pende procedimento penale quindi in caso di costituzione prima dell’udienza preliminare la cancelleria del GUP, in caso invece di costituzione nella fase degli atti preliminari al dibattimento nella cancelleria del tribunale o della corte d’assise.
  3. Con la consegna in cancelleria avviene la costituzione ma perché questa abbia effetto per le altre parti deve essere notificata ai sensi dell’articolo 78 comma secondo cpp
  4. Si può notificare o tramite ufficiale giudiziario oppure a mezzo posta.
  5. per la notifica tramite ufficiale giudiziario (articolo 148, comma 1) bisognerà chiedere al cancelliere tante copie quante sono le parti a cui deve essere consegnata copia dell’atto più una su cui l’ufficiale giudiziario stenderà la relata della notifica effettuata a tutte le parti ( il cosiddetto originale di notifica). Conseguentemente bisognerà portare le copie all’ufficiale giudiziario (dopo aver predisposto la relata di notifica), lasciati decorrere alcuni giorni tornare da lui per ritirare il cosiddetto originale di notifica, depositare l’originale di notifica nella cancelleria del giudice davanti al quale pende la causa al fine di comprovare che è stata eseguita quella notificazione di cui al comma due articolo 78.
  6. Se si opta invece per la notifica a mezzo posta ex articolo 152 saranno necessarie tante copie autentiche quante sono le persone cui è necessario spedire copia dell’atto; a queste copie autentiche se ne aggiunge una non autentica per i fini di cui all’articolo 56 disposizioni di attuazione. Conseguentemente bisognerà spedire le copie autentiche mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ritornato l’avviso di ricevimento, testare, in calce alla copia non autentica dell’atto di costituzione che “copie conformi al sopra esteso atto sono state state spedite in busta chiusa” ( o in piego a seconda che si abbia scelto questo o quel sistema di spedizione ai sensi dell’articolo 56, 2) alle parti risultanti dagli avvisi di ricevimento allegati; depositare l’atto non autenticato e gli avvisi di ricevimento in cancelleria.

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190