La richiesta di esclusione della parte civile può essere fatta all’udienza (preliminare o dibattimentale) oppure fuori udienza. Nel primo caso si fa oralmente il che significa che il difensore dell’imputato o del responsabile civile una volta che il giudice ha controllato la regolare costituzione delle parti ex articolo 491 si alza e richiede l’esclusione.
In ipotesi di richiesta fuori udienza invece bisogna:
- redigere in carta semplice l’istanza (secondo la formula riportata sotto) avendo premura di intestare la richiesta al giudice competente. L’istanza può essere proposta indifferentemente dall’imputato o dal suo difensore (combinato disposto artt. 80, comma 1 e 99). Nel caso provenga dal responsabile civile generalmente si ritiene legittimato solo il difensore (art. 100 c1). L’imputato minore non è mai incapace processualmente e pertanto può proporre opposizione senza necessità di assistenza di rappresentanza
- Depositare l’atto così redatto nella cancelleria del giudice che procede. (Non occorre provvedere a nessuna notifica in quanto l’iter si esaurisce col deposito dell’atto).
L’esclusione della parte civile può essere pronunciata sia per difetto di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità (articolo 78), sia per la mancanza del potere di costituzione per intervenuta preclusione (articolo 75,1) o decadenza (articolo 79,1) sia infine per l’infondatezza nel merito della domanda di danno (difetto di legittimazione) con inesistenza di un danno risarcibile sotto il profilo della mancanza di fumus boni iuris.
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Giudice delle indagini preliminari
Tribunale di Cagliari
Luigi Rossi nella persona del suo difensore avvocato Sempronio Cicero, imputato nel pp.. per il reato di omicidio colposo, visti gli articoli 74 e 80 cpp
Chiede
l’esclusione dal procedimento di Livia Bianchi costituitasi parte civile, per i seguenti
motivi
La signora Livia Bianchi non ha nessun rapporto di parentela con l’ucciso e quindi non può vantare nessun danno risarcibile. Con osservanza
Cagliari 5/5/19
(sottoscrizione difensore)