La notizia di reato

Art. 330-346 cpp

La notizia di reato è il presupposto dal quale prende avvio l’iter investigativo: è estranea al procedimento e perciò ad essa non si applicano le norme processuali.

La mancanza di una definizione della nozione di “notitia criminis” ha posto il problema della connotazione che deve avere l’informazione per assumere la relativa qualificazione. Tradizionalmente è intesa come l’informazione percepita dal pubblico ministero o dagli organi della polizia giudiziaria concernente una specifica ipotesi di reato. Dall’articolo 347 cpp (nonché dagli articoli 332,273, comma 2, 411) si ricava che il contenuto minimo dell’atto è rappresentato dagli elementi essenziali del fatto di reato, riconducibili all’elemento oggettivo, in quanto si fa riferimento al fatto inteso come accadimento storico distinto da quello antigiuridico. L’individuazione della notizia di reato compete al pubblico ministero unico soggetto titolare dell’azione penale.

Sono definite notizie qualificate quelle tipicizzate dalla legge: la denuncia dei pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio (articolo 331 dei privati articolo 333 cpp l’), il referto articolo 334 cpp, l’informativa di p.g (articolo 347), la querela (articolo 337 il), l’istanza (articolo 341) e la richiesta (articolo 342), queste ultime tre notizie nella misura in cui svolgono una funzione informativa di fatti non conosciuti precedentemente, sono anche condizioni di procedibilità. Si definiscono invece notizie non qualificate quelle relative ad atti o fatti tra i più disparati innominati, fra cui si segnalano: la sorpresa in flagranza, la notizia confidenziale, la dichiarazione auto incriminate resa da un testimone nell’esame (articolo 63), il fatto riportato sui giornali, i fatti notori, le notizie digitali deducibili da Internet. Vi rientrano anche le notizie provenienti da soggetti qualificati che tuttavia non hanno gli elementi per essere tali (un’ipotesi di notizia qualificata è quella individuata nell’articolo 70, comma 5, dell’ordinamento giudiziario ove si prevede che  ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica che, fuori dall’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l’inizio di una azione penale o delle indagini preliminari può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio). Anche in relazione alle notizie non qualificate è necessario verificare sia l’attendibilità della fonte di informazione, con ciò escludendosi l’anonimato, sia saggiare la consistenza del suo contenuto. E’ bene ricordare che ai sensi dell’articolo 240 cpp i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato. Non è da ritenersi anonimo il documento, pur privo di sottoscrizione, di cui l’autorità inquirente si è in grado di identificare l’autore, sulla base di logiche pertinenti considerazioni (Cass. Pen. Sez. I 13 ottobre 2010, n.39259; nella specie, si trattava di lettere senza firma inviate da un coimputato all’altro per concordare la tesi difensiva della legittima difesa).

Ulteriore suddivisione è quella tra notizie generiche cioè relative ad una o più persone non identificate e quelle specifiche cioè relative a soggetti identificati, con le possibili varianti (ad esempio identificate in modo incerto o errato).

Dopo il rinvio a giudizio, la notizia di reato resta nel fascicolo del pubblico ministero perché non è ne una fonte né un mezzo di prova, fatta salva l’ipotesi in cui costituisca una condizione di procedibilità: in questo caso è destinata al fascicolo del dibattimento (art. 431,co.1 lett. a).

(Immagine: web)

Pubblicato da evasimola

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