L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica (un assegno) erogata dall’INPS con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente  con reddito basso (al di sotto di determinati limiti stabiliti ogni anno per legge).

Spetta:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
  • Sono esclusi:
    • piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
    • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
    • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

    (Per queste categorie si applica invece la disciplina sugli “assegni familiari” gestiti direttamente dall’INPS oppure la maggiorazione delle pensioni).

 L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Le tabelle INPS per gli ANF vengono aggiornate in base alla variazione Istat. Quelle attuali, pubblicate l’11 maggio scorso, saranno in vigore fino al 30 giugno 2019. Al fine di poter calcolare l’importo degli assegni familiari, è necessario determinare i redditi del nucleo familiare che dovranno risultare essere composti almeno per il 70% da redditi da lavoro dipendente e assimilato  (Ad esempio una famiglia in cui il reddito complessivo ai fini Irpef è pari a 16.000 euro e all’interno della quale sono presenti 2 figli minorenni ha diritto ad un assegno mensile di 244,25 euro). L’assegno viene pagato in occasione del pagamento della retribuzione.

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. (Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.La domanda di variazione va inoltrata anche in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro). Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Per ulteriori approfondimenti e per la presentazione della domanda: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50091

(immagine del web)

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Pubblicato da evasimola

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