Protezione del minore e tutela della sua riservatezza

 

La tutela dell’infanzia e della gioventù ex art. 32, 2 Cost costituisce, insieme all’art. 30 cost, il principio del favor minoris. La tutela privilegiata del minore comporta che il sistema della giustizia minorile deve essere improntato all’essenziale finalità di recupero del minorenne mediante il suo reinserimento sociale (cd finalità rieducativa della pena art. 27 cost) inoltre il minorenne deve essere protetto dal processo in quanto la diffusione dei fatti emersi nel dibattimento può incidere negativamente “sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minorenne”(Corte Cost. 10 Febbraio 981, n.16). In questa direzione si pongono l’art. 114 cpp e l’art 13 DPR 22.09.1988, n 448: l’art. 114, 6 co., c.p.p. fissa un divieto relativo di pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni, salvo il consenso alla pubblicazione del tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o del minorenne che abbia compiuto i sedici anni, altresì l’art. 13, D.P.R. 22.9.1988, n. 488 tutela l’immagine dei minori stabilendo che “Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica” conformente la Cassazione ha affermato che “Non può invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca da parte di chi riveli fatti, immagini, informazioni coperti da segreto nell’ambito del processo penale, poiché il legislatore in queste situazioni valuta preminente l’interesse alla non divulgazione dei dati processuali, specie se riferiti a persone minori di età, rispetto all’utilità sociale dell’informazione (C., Sez. VI, 10.3.1994, n. 6338).

Pubblicato da evasimola

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