La confisca

         La confisca è l’apprensione e la devoluzione all’erario dello Stato di beni mobili, immobili, somme di denaro che in vario modo si riferiscono alla perpetrazione di un reato al fine di prevenire la commissione di altri reati. Ad esempio nel caso di guida senza patente, l’autovettura condotta dal soggetto privo del prescritto documento abilitativo può essere confiscata, ai sensi dell’art 240 co 1 cp, solo quando sia configurabile nesso strumentale tra il veicolo e il reato dal quale si desume la possibilità futura del ripetersi dell’attività punibile (Cass n. 44808/15).

La questione della natura giuridica della confisca è problematica: la sua classificazione fra le misure di sicurezza è stata oggetto di critiche in base all’argomento che essa non ha come presupposto la pericolosità sociale ma piuttosto funzione repressiva o punitiva. Di contro si è obiettato che il presupposto della misura è la pericolosità della cosa nel senso che il possesso o la disponibilità della cosa costituisce un incentivo alla commissione di ulteriori reati (Cass SS UU 22/01/1983; Cass sez. I 29/03/1995).

In verità, come ha osservato la cassazione a sezioni unite, con il termine confisca si identificano misure ablative di natura diversa a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato (Cass. SS UU 02/07/2008 n. 26654). Ad esempio:

  • la confisca per equivalente obbligatoria ha natura di sanzione penale  e consente l’ablazione, in danno del colpevole, di beni di cui lo stesso abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, o dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto ma che non siano direttamente confiscarli, con la finalità di evitare che il responsabile possa indebitamente avvantaggiarsi delle difficoltà che l’autorità dovesse incontrare nell’individuare i beni che, costituendo il profitto il prezzo del reato sarebbero destinati alla confisca diretta (Cass. 33785/15). Non è applicabile retroattivamente ai sensi dell’articolo 200 cp (Corte Cost. ord. 02/04/2009 n. 97). Ad esempio in tema di frode fiscale per fatturazione per operazioni inesistenti, costituisce oggetto di profitto e di confisca ex art. 322 ter cp non solo l’importo relativo all’imposta evasa ma anche quello trattenuto per ogni operazione di trasferimento fondi, quale vantaggio patrimoniale per ciascuna condotta materiale di riciclaggio effettuata (cass. 11777/14).
  • l’articolo 25 del codice antimafia consente (e addirittura amplia) l’applicazione ante delictum della confisca in virtù di una dichiarata natura preventiva (cd confisca di prevenzione)
  • l’articolo 240 bis cp prevede un’ipotesi di cd confisca allargata il cui oggetto non è costituito da beni rispetto ai quali è provato il c.d. nesso di pertinenzialità con il reato accertato, bensì da beni di presunta origine illecita in ragione dell’indizio della sproporzione rispetto al reddito o all’attività economica svolta dal soggetto condannato e della mancata giustificazione circa la relativa origine lecita.
  • 44 del Dpr n. 380 del 2001(Testo Unico Edilizia) disciplina la confisca urbanistica che, per la Corte EDU è una sanzione penale mentre per la giurisprudenza nazionale si tratta di una sanzione amministrativa obbligatoria, il cui carattere di afflittività comporta necessariamente l’applicazione non solo del principio di irretroattività sfavorevole, ma anche quello di colpevolezza ex art. 27 Cost. Da ultimo la Corte Costituzionale (sent. n. 49/2015), in virtù del carattere eminentemente sanzionatorio della misura, ha imposto che la confisca venga applicata, anche se non è necessaria una sentenza di condanna, a seguito di un provvedimento che accerti la penale responsabilità dell’imputato (es.: proscioglimento per intervenuta prescrizione). La compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione “ è, in astratto, pienamente conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece appuntare l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata. E’ dunque possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna”(Cass. Sez. III, 7 febbraio 2019 (ud. 8 novembre 2018), n. 593). Nella sentenza 39320/2019 del 25 settembre della Corte di Cassazione, si chiarisce che se, nonostante l’estinzione del reato, vi siano gli elementi oggettivi e soggettivi che consentono al giudice di verificare l’effettiva sussistenza della lottizzazione abusiva, deve essere disposta la confisca urbanistica, in maniera proporzionale alle parti del territorio interessate e senza tener conto dell’attuale offensività della condotta.

 

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Pubblicato da evasimola

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