Sospensione del processo e messa alla prova nelle indagini preliminari

 La L. 28/04/2014 n. 67 ha introdotto, nei confronti dei soggetti maggiorenni al momento del fatto illecito, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova già previsto nei confronti dei soggetti minorenni dagli articoli 28 e 29 DPR 22/09/88 n. 448.

Il nuovo istituto è disciplinato, sul piano sostanziale, negli articoli 168 bis, 168 ter, 168 quater; sul piano processuale dagli articoli 464 bis e 464 nonies cpp, nonché nei nuovi articoli 141 bis e 141 ter disp. Att. Cpp. (La legge ha modificato anche il DPR 14/11/2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale: provvedimenti relativi alla messa alla prova non devono essere riportati nei certificati del casellario giudiziale (Corte Costituzionale, sentenza n. 231/18; depositata il 7 dicembre)

Si evidenzia che l’ ORDINANZA 20 febbraio – 29 marzo 2019 N. 71 della Corte Cost ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale “dell’art. 456 del codice di  procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bergamo con l’ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la  manifesta inammissibilità delle questioni  di legittimità costituzionale dell’art. 552, comma 1, lettera f),  cod. proc. pen., sollevate, in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari  con l’ordinanza indicata in epigrafe”.

La “prova” consiste nel tenere condotte volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, a risarcire il danno cagionato. Essa comporta, altresì, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. – Sul lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova v. il regolamento emanato con D. M. Giustizia 8/6/2015 n.88.

Qualora il giudice sospenda il procedimento penale disponendo la messa alla prova dell’imputato e imponendo a questi l’espletamento di lavori di pubblica utilità, deve avere cura di determinare la durata del programma di lavoro, se non stabilita dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, o perlomeno di motivare il quantitativo temporale già stabilito.(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 55511/17)

In tema di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora alla richiesta non sia stato allegato il programma di trattamento, il giudice deve rinviare la decisione ad un momento successivo, ossia all’avvenuta disponibilità programma.  (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 12721/19; depositata il 22 marzo)

L’imputato può essere messo alla prova soltanto se ci sono le:

  1. A) condizioni oggettive di applicazione

 –  reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria, oppure con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria [la Corte di Cassazione, sez.IV penale, con sentenza 27/7/2015 n.32787 ha precisato che nel verificare il limite di 4 anni non si tiene conto delle eventuali aggravanti contestate, comprese quelle ad effetto speciale  Cass SSUU 31/03/2016 n. 33216];

– delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 c.p.p., e cioè:

  1. a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336 C.P.;
  2. b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 C.P.;
  3. c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, comma 2, C.P.;
  4. d) violazione di sigilli aggravata a norma dell’art. 349, comma 2, C.P.;
  5. e) rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma 2, C.P., con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
  6. f) furto aggravato a norma dell’art. 625 C.P.; g) ricettazione prevista dall’art. 648 C.P.

B) condizioni soggettive di applicazione :

La sospensione del procedimento non può essere concessa per più di una volta e non può mai essere applicata ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza. La concessione del beneficio è rimesso al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguarda l’efficacia riabilitative del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (Cass sez IV, 26/11/2015- 09/03/2016 n. 9581).

La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un provvedimento adottato dal Tribunale con il quale si modificava il programma di trattamento finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova senza il consenso da parte dell’imputato. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 17869/19, depositata il 30 aprile)

.

Si precisa, infine, che:

  • Se il Giudice accoglie la richiesta, il procedimento penale resta sospeso durante il periodo di messa alla prova; resta sospeso anche il corso della prescrizione del reato (N.B.: la sospensione non ha effetto nei confronti degli eventuali coimputati).
  • L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. Nessuna sanzione penale, dunque; ma restano applicabili le sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
  • Viceversa, in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità (1), oppure se l’imputato commette, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole di quello per cui si procede, la sospensione è revocata ed il processo riprende il suo corso. Al riguardo, si tenga presente che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.

(1) In caso di impedimento, l’imputato deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all’ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L’impedimento per malattia o infortunio deve essere documentato con certificato medico. Il lavoro non fatto sarà recuperato in un tempo diverso, d’intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova (v. art.3, comma 6, del Decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015, n.88 ).

La richiesta si presenta:

  • Se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, al Pubblico Ministero. Gli adempimenti sono:
  • L’indagato o il suo difensore formulano all’UEPE la richiesta di elaborazione di un programma (nella richiesta dovranno essere indicati: dati anagrafici dell’assistito; residenza e/o domicilio, recapito telefonico; indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa/disoccupazione/inabilità lavorative riconosciute; indicazioni relative all’eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale; R.G. notizia reato; norme violate; ufficio giudiziario; eventuale data udienza).
  • La richiesta va sottoscritta personalmente dall’indagato, o dal difensore munito di procura speciale, e presentata preferibilmente via PEC, ovvero depositata personalmente presso l’ufficio dell’UEPE competente per territorio rispetto al luogo di residenza dell’imputato. In caso di invio tramite PEC la risposta del sistema vale come ricevuta; in caso di deposito presso l’ufficio, è previsto il rilascio a cura dell’UEPE di una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.
  • In questa fase non deve essere allegata alcuna disponibilità dell’Ente presso il quale svolgere il lavoro di pubblica utilità in quanto l’individuazione dello stesso sarà effettuata solo al momento della formulazione del programma d’intesa con l’UEPE. Il programma sarà predisposto dall’UEPE dopo aver ricevuto specifica indicazione da parte dell’A.G. N.B. Nel caso in cui non sia stato ancora emesso l’avviso ex art. 415 bis, il difensore è invitato a contattare il P.M. prima di inviare all’UEPE la richiesta di elaborazione del programma, onde evitare all’Ente inutili adempimenti di iscrizione e di successiva archiviazione della pratica qualora il P.M. non sia disponibile a prestare il consenso per esigenze attinenti alle indagini in corso.
  • L’indagato o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di messa alla prova al P.M. depositando (E’ utile che, sin dalla prima fase della procedura, l’indagato elegga domicilio presso il difensore, per rendere più agevoli e rapide le successive notifiche e le convocazioni ritenute opportune):
    1. attestazione della presentazione dell’istanza all’UEPE;
    2. certificazione anagrafica attestante la residenza ed indicazione del domicilio abituale;
    3. documentazione attestante svolgimento attività lavorativa/disoccupazione/ inabilità lavorative riconosciute;
    4. documentazione attestante l’eventuale risarcimento alla p.o./proposta risarcimento alla p.o./proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
    5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali e/o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all’ammissione quali lo stato di tossicodipendenza o la presenza di patologie;
    6. una dichiarazione dell’indagato attestante la durata del periodo di messa alla prova per cui si rende disponibile (Ove non diversamente indicato, il periodo di messa alla prova comporterà lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente ad almeno 8 ore settimanali).
    7. una dichiarazione dell’indagato attestante: di non avere mai in precedenza fruito della messa alla prova; di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (in tal caso indicherà numero di RG e autorità giudiziaria degli stessi).
  • Il P.M. effettua una verifica preliminare accertando che:
  • .non sussistano ragioni ostative attinenti alle indagini in corso;
  • sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art.550 del cpp; l’indagato abbia espresso il suo consenso; l’indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
  • possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso, ovvero programmate entro il termine di durata della messa alla prova)- che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”;
  • Il P.M., all’esito di tale preliminare valutazione ed entro 5 giorni:
  • Esprime dissenso, enunciandone le ragioni, che comunica all’UEPE (in modo che l’UEPE possa archiviare la richiesta)2 .
  • Esprime il consenso sinteticamente motivato, e formula l’imputazione trasmettendo gli atti al GIP unitamente al fascicolo. Il Gip, ricevuto il fascicolo corredato dal consenso del PM, fissa udienza in camera di consiglio, disponendo la citazione anche della persona offesa. A tale udienza (alla quale è opportuno partecipi anche l’indagato) il giudice effettua un esame preliminare verificando che:
  • a) non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  • b) sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art.550 del cpp; l’indagato abbia espresso il suo consenso; l’indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
  • c) possa essere prevedibile -tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’indagato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso o programmate entro il termine della messa alla prova)- che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”

Il giudice, all’esito di tale preliminare valutazione, sentito l’indagato e la persona offesa se comparse, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

  1. a) pronuncia sentenza ex art. 129 cpp;
  2. b) respinge la richiesta;
  3. c) rinvia il processo ad altra data fissando nuova udienza possibilmente entro 60 giorni, e dispone l’acquisizione tramite P.G., servizi sociali ed altri enti pubblici delle informazioni di cui all’art. 464 bis comma 5 cpp;
  4. d) richiede all’UEPE di formulare il programma di trattamento fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione al quale l’indagato ha dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni.

 Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all’UEPE (che nel caso di sentenza ex art. 129 o rigetto della richiesta provvede ad archiviare la richiesta e nel caso di richiesta di 2 formulazione del programma provvede a predisporre in tempo utile per l’udienza successiva la relazione socio familiare e il programma trattamentale con relativo consenso dell’indagato).

 Il giudice inoltre manda alla cancelleria di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza;

 N.B.: Alla richiesta di programma rivolta all’UEPE devono essere allegati:

 – la documentazione prodotta dalla difesa;

 – l’esito degli eventuali accertamenti disposti dall’A.G.;

 – l’imputazione; – le generalità ed i recapiti della p.o.

 – l’invito a comunicare l’esistenza di altre domande eventualmente pendenti presso l’Uepe presentate dallo stesso soggetto.

. Alla successiva udienza (eventuale e da tenersi solo quando siano state richieste informazioni) Il giudice, esaminate le informazioni pervenute e verificate le proposte risarcitorie e restitutorie dell’indagato:

 – respinge la richiesta – richiede all’UEPE di formulare il programma trattamentale fornendo le indicazioni utili (in particolare indicando la durata del periodo in relazione alla quale l’indagato ha dichiarato la propria disponibilità e segnalando quali prescrizioni siano specificamente applicabili al caso di specie) e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni, mandando alla cancelleria di acquisire un certificato penale del casellario giudiziale aggiornato alla data della successiva udienza.

 Tutti i provvedimenti emessi dal giudice sono comunicati all’UEPE (che nel primo caso provvede ad archiviare la richiesta e nel secondo provvede a predisporre in tempo utile la relazione sociofamiliare e il programma trattamentale con relativo consenso dell’indagato);

 Alla successiva udienza il giudice, sentite le parti presenti ed esaminato il programma di trattamento elaborato e trasmesso dall’UEPE

 – dispone la sospensione con messa alla prova, indicando (previe eventuali integrazioni o modifiche al programma trattamentale apportate con il consenso dell’indagato) il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti, nonché un termine (di regola giorni 15) entro il quale presentarsi all’UEPE (e dichiara sospeso il corso della prescrizione

 – respinge la richiesta Tali provvedimenti sono comunicati all’UEPE (che nel secondo caso dispone l’archiviazione della richiesta, mentre nel primo caso provvede a far sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni ed a trasmetterlo al giudice) e alle diverse autorità giudiziarie presso le quali risultano pendenti altre richieste di messa alla prova;

N.B.: l’ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere inserita al più presto al casellario. 7. L’UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette la relazione finale relativa all’andamento della messa alla prova; Il giudice in caso di – esito positivo: dichiara estinto il reato con sentenza;

 – grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro pubblica utilità: revoca la messa alla prova e dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso, restituendo gli atti al P.M. .

Negli altri casi la richiesta si presenta al giudice (si rinvia al prossimo articolo)

Immagine web

 

 

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190