La cd “causazione psichica”: il caso del terremoto dell’Aquila

La cd “Causazione psichica” è una categoria giuridica – non univocamente ammessa – che presenta una struttura simile alla causalità materiale. E’ facilmente comprensibile se si prende in considerazione l’induzione in errore nella truffa: l’agente con artifici e raggiri induce in errore la vittima condizionandola ad agire a proprio vantaggio.

Nel nostro ordinamento sono previste condotte di condizionamento legislativo tipicizzate: si può ricordare -oltre alla truffa- l’art. 61, co.2 cp il 599 cp e in genere le ipotesi di concorso morale.

Le maggiori obiezioni che ricorrono contro la causalità psicologica sono focalizzate sulla mancanza di presupposti dell’accertamento del nesso causale materiale ovvero la mancanza di leggi scientifiche di copertura in senso proprio ed il test dell’eliminazione mentale della conditio sine qua non.

La corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi della causalità psichica con la vicenda giudiziaria legata al terremoto dell’Aquila (Cass. 12478/16): le sconsiderate comunicazioni pubbliche avevano prevedibilmente indotto la cittadinanza a tralasciare le tradizionali precauzioni esercitando, in talune vittime, una sicura efficienza causale sulla decisione di rimanere in casa dopo le due scosse nella notte tra il 5 e il  6 Aprile 2009 quelle che hanno preceduto la scossa distruttiva delle ore 03.32.

Per la Suprema Corte “La c.d. causalità psichica, pur ponendosi in termini del tutto peculiari, rispetto alle forme tradizionali della causalità relativa ai fenomeni d’indole fisico-naturalistica (trattandosi di vicende che si combinano e risolvono integralmente nel chiuso della dimensione spirituale della persona, fuori da ogni possibile e concreta opportunità di osservazione o di verifica), non sfugge, ai fini del giudizio penale, alla necessità della preventiva ricerca di possibili generalizzazioni esplicative delle azioni individuali, sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, capaci di selezionare ex ante le condotte condizionanti (socialmente o culturalmente tipizzabili), da sottoporre successivamente all’accertamento causale ex postLe massime di esperienza – al pari delle leggi scientifiche di tipo probabilistico (e dunque di ogni forma di ‘sapere incerto’) – possono essere utilizzate allo scopo di alimentare la concretezza di un’ipotesi causale, secondo il procedimento logico dell’abduzione. Alla posizione (in termini congetturali) di tale ipotesi deve peraltro necessariamente far seguito, ai fini dell’affermazione concreta della relazione causale, il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto (secondo il procedimento logico dell’induzione), suscettibili di convalidare o falsificare l’ipotesi originaria e, contestualmente, di escludere o meno la plausibilità di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio“. (…)

Nella specie la Corte ha riconosciuto un nesso di derivazione causale tra le informazioni, imprecise e contraddittorie, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica fornite da uno degli imputati alla cittadinanza e la decisione di alcune delle vittime di rimanere in casa nonostante il protrarsi delle scosse sismiche.

Dottssa Eva Simola

Pubblicato da evasimola

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