L’utilizzo per finalità private del telefono e del pc d’ufficio

 

L’utilizzo per finalità private del telefono d’ufficio è stato oggetto di acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale: si tratta di capire se il fatto rientra nella qualificazione di peculato comune (art. 314, 1 cp) ovvero peculato d’uso (art. 314, 2 cp). Ovviamente la distinzione non ha solo un mero rilievo teorico, in quanto l’applicazione del peculato comune invece che del peculato d’uso ingenera diverse conseguenze sul piano sanzionatorio, essendo il primo punibile con la reclusione da 4 a 10 anni ed il secondo con una reclusione da sei mesi a tre anni.

Il soggetto attivo del reato in entrambi i casi, è il pubblico ufficiale o l’ incaricato del pubblico servizio, trattasi dunque di un reato proprio.

La condotta incriminata nel peculato comune consiste nell’appropriazione, vale a dire l’impossessamento, del denaro o della cosa mobile.

L’oggetto materiale della condotta di peculato è costituito da denaro o altra cosa mobile. Anche le energie devono considerarsi alla stregua di cose mobili, in quanto l’art. 624 cp equipara, agli effetti della legge penale, alla cosa mobile l’energia elettrica e ogni altra energia che possegga valore economico.

Il denaro e la cosa mobile devono presentare il carattere dell’altruità mentre la previa disponibilità della cosa o del denaro deve derivare dal servizio ricoperto o dall’ufficio del soggetto attivo. Secondo una certa opinione il possesso di cosa mobile o denaro può essere anche frutto di occasionale coincidenza con la funzione esercitata o con il servizio prestato (Cass. Pen. VI 13/05/1992, n. 9732) e non necessariamente rientrante nel novero delle specifiche competenze o attribuzioni connesse con la sua posizione gerarchica o funzionale.

Il peculato comune è un reato a dolo generico: consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o cosa mobile di cui si ha disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio. Trattasi di reato istantaneo che si perfeziona con l’appropriazione.

Il peculato d’uso costituisce invece una autonoma figura delittuosa, introdotta dalla riforma del 1990, e non una mera circostanza attenuante del peculato comune (Cass. Pen. N. 46244/12). Per la configurazione di questa figura delittuosa è necessario che la durata dell’appropriazione sia temporanea e che non superi il tempo di utilizzazione della cosa sottratta. Il dolo è specifico: consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi della cosa di cui si ha disponibilità per ragioni di ufficio o servizio al solo scopo di usarla momentaneamente.

(Non interessa in questa sede il Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cp).

L’utilizzo del telefono d’ufficio per uso privato ha visto sorgere, come detto, diversi orientamenti in materia. Un primo orientamento ha ritenuto che l’uso illegittimo del telefono d’ufficio da parte del pubblico agente integri il reato di peculato d’uso ex art. 314, 2 cp (Cass. 3009/1996). In particolare, sarebbe il possesso delle attrezzature dell’ufficio nella loro materiale disponibilità da parte del pubblico agente a determinare l’uso temporaneo ed apprezzabile della cosa; procedendo poi, lo stesso, alla sua restituzione immediata, che costituisce l’altro elemento caratterizzante della fattispecie delittuosa in parola.

Per un diverso indirizzo interpretativo (Cass. 21165/2009) invece la condotta in esame deve essere ricompresa nel novero del peculato comune, in quanto la condotta appropriativa si sostanzierebbe nell’uso della energia occorrente per le conversazioni, la quale essendo dotata di valore economico, potrebbe essere equiparata alla “cosa mobile” ex art. 314, 1 cp. Conseguenza di ciò è che l’eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’importo delle telefonate ha funzione di ristoro del danno cagionato.

Rilevato il contrasto giurisprudenziale, la questione è stata rimessa con ordinanza 36760/12 alle sezioni unite che hanno risolto il problema a favore della tesi della configurabilità del peculato d’uso ( SU: 19054/13) in quanto il soggetto agente distoglie il bene fisico costituito dal telefono, di cui è in possesso per ragioni d’ufficio, dalla sua destinazione pubblicistica, piegandolo a fini personali, per il tempo relativo all’uso, per restituirlo, alla cessazione di questo, alla destinazione originaria.

Nel 2016 la Cassazione ha riaffermato che la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, “purché produca un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio” integra il reato di peculato d’uso (Cass. Pen, 14/01/2016, n. 1327),

Per quanto attiene al profilo dell’offensività quindi occorre che la condotta in parola superi la soglia del penalmente rilevante e realizzi un effettiva e concreta lesione al bene tutelato; a tal fine si richiede che la stessa sia idonea a produrre un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o dei terzi, ovvero una concreata lesione alla funzionalità dell’ufficio.

La questione si è posta in termini analoghi rispetto all’uso del telefono quanto all’abuso della connessione internet utilizzata mediante computer; portando alla medesima qualificazione di peculato d uso (Cass: 34524/13 e 23352714).

In conclusione sembra prevalere la tesi della esclusione della punibilità laddove le cose oggetto di peculato siano sprovviste di valore economico rilevante e rilevabile o ne abbiano uno esiguo, perché in tal caso non vi è lesione dell’integrità patrimoniale dell’Amministrazione.

Dottssa Eva Simola

 

Pubblicato da evasimola

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