Inaccessibilità del disabile al bancomat: la tutela antidiscriminatoria dell’art. 3 L. n. 67/2006

   La situazione di inaccessibilità a luogo privato aperto al pubblico (nella specie, un locale adibito all’utilizzazione di un bancomat), dovuta alla presenza di una barriera architettonica, legittima la persona disabile a ricorrere, anche nei confronti di privati, alla tutela antidiscriminatoria ex art. 3 della legge n. 67 del 2006.

Sommario: 1. La tutela antidiscriminatoria. – 2. Il caso. – 3. La posizione della Suprema corte

   La legge sulla tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni si inserisce nell’ambito di un quadro normativo, nazionale ed internazionale, ampio ed articolato.

   La legge n. 67/2006 fu determinata  dall’esigenza di affrontare il problema della tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni in una prospettiva generale. Il principio di parità di trattamento, contenuto nell’art. 2,  comporta che “non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti“.

   2. Il Caso

   R. Belli aveva domandato l’adeguamento in materia di barriere architettoniche dello sportello “bancomat” da lui utilizzato quale correntista presso l’agenzia Unicredit spa locale. La Corte d’Appello di Firenze rigettando l’appello principale, ritenendo che non fosse applicabile al caso di specie il DPGR Toscana n. 41/R del 2009, perché il dispositivo “bancomat” era stato istallato prima dell’entrata in vigore di queste disposizioni, e che invece fosse applicabile, in base all’art. 24 della L. 104/92 , il DM n.236 del 1989. Avverso tale sentenza il Belli ricorre in Cassazione.

   3. La posizione delle Suprema Corte

   La Corte di Cassazione ha “affermato il principio di diritto per il quale In materia di misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita’ vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione, ai sensi della L. 1 marzo 2006, n. 67, articolo 2, la situazione di inaccessibilita’ ad un edificio privato aperto al pubblico determinata dall’esistenza di una barriera architettonica – tale qualificabile ai sensi della L. 9 gennaio 1989, n. 13 e del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, articolo 2 – che ponga una persona con disabilita’ (di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3) in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. E’ percio’ consentito anche nei confronti di privati il ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui alla L. n. 67 del 2006, articolo 3, applicabile ratione temporis, quando l’accessibilita’ sia impedita o limitata, a prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento” (Corte Cass. sez. III civile, sentenza 23 Settembre n. 18762).

dottssa Eva Simola

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Pubblicato da evasimola

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