Il giudice naturale precostituito dalla legge

       L’articolo 25 Cost. stabilisce che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito dalla legge“, intendendo dire che poiché la legge è uguale per tutti (ex art 3 Cost.) allora nessuno può sfuggire al giudice scelto dalla legge stessa, tramite le norme dettate sulla competenza e la giurisdizione, per decidere il singolo caso (fermo restando la possibilità, riconosciuta al giudicante, ai sensi dell’articolo 51 c.p.c, di astenersi al fine di assicurare maggior imparzialità e, dalle parti,di procedere a ricusazione ai sensi dell’articolo 52 cpc sussistendone i presupposti). Quindi poiché la legge sceglie il potenziale giudicante prima ancora del fatto questo non può essere modificato a processo già avviato né tanto meno liberamente individuarlo per l’impugnazione.

Per quanto concerne al riferimento al giudice “naturale” la prevalente dottrina lo traduce come precostituito dalla legge e naturale. In conclusione la norma oltre a garantire al cittadino la certezza di conoscere preliminarmente il giudice che lo deve giudicare disciplina anche l’organizzazione della giustizia.

 

 

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190