I reati in materia di prostituzione: le case di prostituzione

I reati in materia di prostituzione: le case di prostituzione

  1.  Esercizio di una casa di prostituzione Ai sensi dell’art. 1. Cd Legge Merlin E’ vietato l’esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all’amministrazione d’autorità italiane”.Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell’art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi all’entrata in vigore della presente legge”. “Chiunque, trascorso il termine indicato nell’art. 2, abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di  prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa” “E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 210 del Codice penale” (art 3)

Per casa di prostituzione si intende qualsiasi spazio circoscritto, composto di uno o più ambienti, nel quale si trovino o convengano, appositamente, uno o più persone disposte a prostituirsi. Sono indifferenti il numero delle camere, il decoro e la funzionalità dell’arredamento, la stabilità o periodicità della dimora delle persone che esercitano la loro attività di prostituzione. Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non sia necessaria una struttura organizzata complessa o una pluralità di attività di meretricio nello stesso edificio, risultando sufficiente l’esercizio abituale del meretricio anche da parte di una sola prostituta, purché i locali siano dotati di un minimo di arredo o comodità (Cass. Pen. , sez I, 06/05/1989, n. 6815).Non si può quindi parlare di casa di prostituzione quando un soggetto riceva le persone nel proprio domicilio. Il reato di esercizio di una casa di prostituzione ha natura propria: il soggetto attivo può essere soltanto il proprietario, il gestore o l’amministratore dei locali adibiti a casa di prostituzione. Non sono invece punibili coloro che frequentano la casa di prostituzione, laddove gli stessi si limitino ad usufruire dell’attività offerta, senza partecipare all’organizzazione all’andamento funzionale della stessa.La condotta tipica si identifica nel semplice fatto di essere proprietario di una casa di prostituzione, ovvero nel gestirla, controllarla, dirigerla, amministrarla, eventualmente anche in concorso con altri. L’elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la consapevolezza della volontà di gestire, controllare, amministrare una casa di prostituzione. Il reato si consuma nel momento in cui si può considerare iniziata l’attività di prostituzione all’interno di una casa che possieda le caratteristiche di cui si è detto; l’illecito de quo ha natura di reato permanente, con la conseguenza che deve ammettersi la configurabilità del tentativo ogni volta che, pur essendo già predisposta la casa di prostituzione, all’interno non siano ancora iniziate delle attività per cause indipendenti dalla volontà dell’ agente. Per quanto riguarda il concorso con altri reati, quello in esame può concorrere con il reato di sfruttamento della prostituzione quando l’esercente la casa percepisca, oltre al compenso per l’attività di tenutario, altri guadagni collegati all’esercizio dell’attività di prostituzione (Cass. Pen., sez. III, 31/05/1995 n. 6353).

  1.  Locazione di immobili a scopo di esercizio di casa di prostituzione E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 210 del Codice penale. (…) chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione ” (art. 3)

Si tratta di una previsione il cui scopo è quello di rafforzare la tutela penale apprestata dalla fattispecie disciplinata dall’articolo precedente poiché, infatti, va a colpire tutte quelle attività precedenti ed essenziali all’esistenza di una casa di prostituzione.

Soggetto attivo può essere soltanto il proprietario o l’amministratore della casa o locale; il reato quindi è proprio.

La condotta consiste nel concedere in locazione l’immobile al fine di adibirlo a casa di prostituzione. Laddove la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non è fattore di per sé idoneo ad integrare gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione sebbene il conduttore fosse consapevole dell’uso cui l’immobile era destinando (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 ottobre 2017 – 31 gennaio 2018, n. 4571; Cass. Pen n. 47594/2015).

 L’elemento soggettivo e il dolo specifico, occorrendo il fine ulteriore di destinare la casa all’esercizio di una casa di prostituzione.

 Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata la condotta tipica; il tentativo è ammissibile.

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190