Tolleranza abituale e reclutamento della prostituzione

I reati in materia di prostituzione:

  1. Tolleranza abituale della prostituzione

Secondo il disposto dell’articolo 3, co. 2, n. 3 cd Legge Merlin si applica la pena della reclusione da 2 a 6 anni e quella della multa da 258 a 10.329 euro nei confronti di “chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, un luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico o utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di 1 o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno la prostituzione”.

Soggetto attivo può essere soltanto il proprietario, il gerente o il preposto ad un albergo, pensione, circolo, locale da ballo, luogo di spettacolo, o comunque locale pubblico. Il reato è quindi proprio, essendo necessario la specifica qualifica richiesta dalla norma ai fini dell’integrazione della fattispecie.

La condotta tipica ha carattere omissivo: consiste nel tollerare abitualmente che nel proprio locale siano presenti persone che si danno alla prostituzione. Merita precisare che l’abitualità va riferita la tolleranza e non alla presenza nel locale di persone che si prostituiscono: non risponde pertanto del reato in esame il proprietario o il gestore dell’albergo che concede sporadicamente saltuariamente l’uso dei locali di cui dispone.

Per la sussistenza del delitto è richiesto che la prostituzione avvenga nel locale per cui non sussiste tale delitto quando il gestore tollera la presenza di persone che si recano abitualmente per adescare clienti ma poi si prostituiscono altrove. Inoltre, in base alla lettera della disposizione, si ricava che la mera tolleranza dell’altrui prostituzione in locali non aperti al pubblico o non utilizzati dal pubblico, di per sé, non è prevista come reato. Del resto, il comma 2 dell’art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevede, in caso di accertamento della condotta di tolleranza abituale della prostituzione, le pene accessorie della perdita della licenza d’esercizio od anche della chiusura definitiva dell’esercizio.

L’elemento soggettivo è il dolo generico, che si identifica nella coscienza e volontà di tollerare l’esercizio della prostituzione all’interno del proprio locale unitamente alla consapevolezza dell’esistenza all’interno del proprio locale di 1 o più prostitute dedite all’attività di prostituzione. Quanto al momento consumativo, il reato si consuma nel momento in cui la condotta ha raggiunto l’abitualità richiesta dalla norma. Il tentativo è ammissibile

 

  1. reclutamento e agevolazioni ai fini del reclutamento

Secondo il disposto dell’articolo 3, co. 2., n. 4  cd Legge Merlin è punito con la reclusione da due a 6 anni e con la multa da 258 a 10. 329 euro “ chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o né agevole a tal fine la prostituzione”.

Il soggetto attivo del reato in esame è chiunque, per cui si è al cospetto di un reato comune.

Due sono le condotte incriminate dal legislatore: la prima di reclutamento e la seconda, accessoria alla prima, di agevolazione.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico in quanto il comportamento tipico deve essere sorretto dal fine di mettere la prostituta nel circuito della prostituzione, ovvero dal fine di reclutamento.

Il momento consumativo si registra nel momento in cui viene realizzata la condotta tipica indipendentemente dal fatto che ad una siffatta attività sia seguito l’effettivo esercizio della prostituzione. Il tentativo è ammissibile.

Recentemente, con ordinanza emessa il 6 febbraio 2018, la Corte di Appello di Bari ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, n. 4) prima parte e n. 8 l. n. 75/1958 in particolare nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata, intendendosi per reclutamento l’intermediazione nella fase di incontro fra domanda e offerta di libero esercizio prostitutivo, per favoreggiamento il sostegno nella fase di esercizio del libero meretricio. La questione di legittimità è prospettata per il sospetto contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, comma 2, 27 e 41 Cost.

 La Corte di Appello muove dal principio che il diritto di disporre della sessualità nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale, a fronte del pagamento di denaro o di altra compatibile utilità, è un diritto costituzionalmente garantito, come si evincerebbe dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (decisione n. 561 del 1987).

Pubblicato da evasimola

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