cd Legge Merlin

Da un punto di vista etimologico, il termine prostituzione deriva dal latino “prostituere” che, nel suo significato più rigoroso, deve tradursi in “ porre davanti” ma, in un senso più lato significa “esporre in vendita”. La prostituzione è infatti l’attività abituale di un uomo, o di una donna, che consiste in reiterate prestazioni sessuali dietro compenso. Per aversi prostituzione, pertanto, occorre l’ abitualità delle prestazioni sessuali e il fine di lucro, mentre sono indifferenti il sesso di chi si prostituisce, la natura delle prestazioni offerte, la cerchia più o meno ampia dei clienti.

Ad avviso della giurisprudenza, anche le prestazioni sessuali eseguite in videoconferenza, via chat, assumono il valore di prostituzione, laddove vi sia possibilità di interazione diretta fra fruitore ed esecutore della prestazione: “ per integrare un atto di prostituzione non è necessaria né una congiunzione carnale, nè un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo della prestazione sessuale, ma sono sufficienti atti sessuali compiuti dietro pagamento di un corrispettivo e finalizzati, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione in forma esclusiva. Per l’esistenza delle condotte vietate dalla legge n. 75 del 1958, quindi, è irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore delle prestazioni si trovi in luoghi diversi, allorché gli stessi risultano collegati, tramite Internet in videoconferenza, che consente all’utente di interagire con chi si prostituisce in modo da potergli chiedere il compimento di atti sessuali determinati ” (Cass. Pen. Sez.III, 22/04/2004, n. 25464)

La prostituzione è stata per lungo tempo tollerata dallo Stato che, a partire dal regolamento adottato da Cavour il 15 febbraio 1860 (Regolamento del servizio di sorveglianza della prostituzione) si limitava a sorvegliare tale attività soprattutto al fine di evitare il diffondersi di malattie veneree.

Tale sistema è stato tuttavia radicalmente innovato con la legge 20 febbraio 1958, n.75 – la cd legge Merlin, dal nome della senatrice firmataria della proposta Angelina Merlin -che ha introdotto una nuova regolamentazione della materia, che viene quindi collocata al di fuori del codice penale.

In particolare, la nuova normativa prevede:

  1. abolizione delle case chiuse e divieto di apertura di nuove case di prostituzione;
  2. divieto di svolgere qualsiasi attività diretta a consentire, favorire o agevolare la prostituzione;
  3. introduzione di una serie di reati intesi a contrastare lo sfruttamento dell’altrui prostituzione;
  4. divieto di qualsiasi attività diretta a discriminare socialmente la prostituta, prevedendo il divieto di qualunque forma diretta o indiretta di registrazione, il rilascio di documenti speciali, oltre che l’imposizione di obblighi di presentazione presso uffici della pubblica amministrazione.

 

Pubblicato da evasimola

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