La responsabilità del direttore di un periodico telematico (art. 57 cp)

      L’articolo 57 del codice penale, con specifico riferimento ai reati commessi col mezzo della stampa periodica, prevede una autonoma responsabilità “titolo di colpa” del direttore che omette di esercitare, sul contenuto del periodico da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

     Ci si è chiesti se, al direttore di un periodico telematico, sia applicabile o meno l’articolo 57 stante il divieto di dare ingresso, in ambito penale, al ragionamento analogico (art. 25, co.2 Cost.; art. 14 preleggi cc). Detto in altri termini il quesito nasce dal fatto che la norma non fa espresso riferimento al periodico telematico, nato e diffusosi in tempi più recenti rispetto alla norma, per cui il dato testuale induce a domandarsi se sia possibile un interpretazione evolutiva – integrativa della norma.

      Si ricorda che l’analogia, consiste nel dare una regolamentazione ad un caso non disciplinato né esplicitamente né implicitamente dalla legge, confrontandolo con un altro caso simile, oggetto di una norma di legge, ed ha una funzione integrativa delle norme giuridiche e, come tale, in via di principio, è vietata nel campo penale . Secondo la dottrina dominante, stante la motivazione del divieto dell’analogia da ravvisarsi nell’esigenza di tutela della libertà individuale delle persone, l’analogia in bonam  partem  (cioè favorevole al reo) dovrebbe ritenersi ammissibile salvo verificare se la norma, della quale si richiede l’applicazione analogica, non abbia carattere eccezionale, ricadendo, in tal caso e per altro verso, nel divieto di cui all’art. 14 delle preleggi.

     Con sentenza 16 luglio 2010 n. 35511 la Corte di Cassazione ha negato l’applicabilità dell’articolo 57 cp valorizzando il dato testuale che si riferisce alla carta stampata. Ad avviso dei giudici di legittimità perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (e cioè ai sensi della legge n. 47/1948, articolo 1), occorrono due condizioni, non ricorrenti in caso di giornale telematico:

  1. che vi sia una riproduzione tipografica;
  2. che il prodotto di tale attività (cioè quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico;

    Il fatto che il messaggio Internet e dunque anche la pagina del giornale telematico si possa stampare non appare, alla quinta sezione di Cassazione, circostanza determinante trattandosi di una mera eventualità sia oggettiva che soggettiva. Sotto il primo aspetto invero non tutti i messaggi trasmessi via Internet sono stampabili (si pensi ad esempio ai video corredati di audio). Quanto al secondo, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre la stampa. Ad avviso della cassazione quindi il divieto di analogia in materia penale impedisce che la indicata lacuna normativa possa essere colmata dal giudice. (Ciò non esclude che il direttore del giornale telematico possa rispondere del delitto doloso di diffamazione eventualmente in concorso, ma viene esclusa la responsabilità per emesso contro l’articolo 57 cp).

    La medesima questione è stata successivamente affrontata dalla cassazione penale, sez. VI, sentenza 29 novembre 2011, n.44126 che ha confermato l’inapplicabilità della disciplina posta dall’articolo 57 al direttore di riviste on-line. Il giudice di legittimità si è soffermato sulla problematica della esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore. Nella specie, la sentenza in esame riguarda il caso del direttore responsabile di un periodico on-line, condannato dalla corte d’appello per il reato di cui all’articolo 57 e 57 bis codice penale per aver omesso il controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione. In particolare, l’esternazione diffamante era contenuta in un commento di un lettore automaticamente pubblicato. La corte ha rilevato l’impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori “ perché lo costringerebbe ad un’attività impossibile, ovvero lo punirebbe senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita”.

    Si deve precisare che le sezioni unite (Cass. Pen., SU, 17 Luglio 2015, n. 31022) forniscono un’interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di stampa, idoneo ab origine ad adeguarsi alla prevedibile evoluzione dei tempi e a ricomprendere la nuova realtà di quotidiani e periodici on-line regolarmente registrati destinatari, al pari della stampa tradizionale, delle provvidenze pubbliche previste per l’editoria. Così si è affermato che:

  • La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzionale di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico;
  • il giornale on-line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, fra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.

      La differenza tra i principi di diritto affermati nella sentenza delle sezioni unite da ultimo citata e i precedenti giurisprudenziali non deve trarre in inganno: nel caso deciso dalle sezioni unite, infatti, il problema del divieto di analogia si pone con minore rigore giacché l’operazione analogica ha effetti in bonam partem giàcche consente di estendere la disciplina di rango costituzionale posta a protezione della libertà di stampa alle testate on-line diversamente dalle altre sentenze che si occupano di estendere la disciplina sanzionatorie dei reati commessi col mezzo della stampa (posizione confermata in Cass. Pen, sez. V, 14 Novembre 2016,n. 4873).

Pubblicato da evasimola

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