Estinzione del reato per condotte riparatorie (Art. 162 ter cp)

   L’art. 1, comma 1 della Legge 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 03 agosto 2017) ha introdotto nel codice penale l’art. 162 ter “Estinzione del reato per condotte riparatorie” che stabilisce: “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie“.

   L’idea posta a fondamento dell’intero progetto di riforma è la deflazione del sistema penale per renderlo più celere ed efficiente (Atti parlamentari Camera dei Deputati XVII Legislatura) in quest’ottica si introduce la nuova causa di estinzione dei reati che “potrà operare soltanto in riferimento ai reati procedibili a querela e con querela rimettibile, quelli cioè che realizzano esclusivamente un’offesa ad interessi individuali, nella disponibilità del titolare” (DDL alla Camera dei Deputati) per converso non potrà operare per quelle ipotesi di reato punibili in via alternativa a querela ovvero d’ufficio poiché in tale ipotesi il bene giuridico leso conserva una dimensione che trascende la singola persona offesa. In questo modo non solo si garantisce la “risocializzazione dell’imputato” ex art 27 Cost ma si valorizza il ruolo della persona offesa la quale se, prima dell’apertura del dibattimento, riterrà di essere stata totalmente risarcita farà si che si pronunci la declaratoria di estinzione del reato. Si tratta di una causa di annullamento della punibilità in astratto del fatto di reato che in quanto tale opera di diritto allorché il giudice accerti la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma.

   L’art 162 ter ha come “precedente” l’art 35 DLSG 274/00 dal quale si discosta notevolmente per l’assenza dell’accertamento, da parte del giudice, del “disvalore dell’azione compiuta”. Più chiaramente l’art 35 prevede che: “2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attivita’ risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione” disposizione assente nel 162 ter cp.  Purtuttavia appare evidente che tale vaglio sia necessario non solo sulla base della funzione del processo penale e della fattispecie (che ha ad oggetto reati più gravi di quelli di competenza del Giudice di pace), ma anche sulla base di una interpretazione sistemica che garantisce la coerenza generale del sistema. Questa interpretazione però si scontra con la formulazione della norma: sebbene un riferimento, indiretto, al vaglio del giudice circa la congruità della riparazione si può scorgere nell’obbligo del giudice di sentire le parti, il secondo comma stabilendo che il”risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”) porta a pensare che la regola sia quella dell’assenza di una discrezionalità del giudice mentre l’unica eccezione a questa regola è quella contenuta nel capoverso.

In ultimo si può accennare al fatto che in diverse ipotesi la difesa potrà optare invece che per la sospensione condizionale della prova per la nuova fattispecie estintiva.

dottssa Eva Simola

Pubblicato da evasimola

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