Disastro ambientale (452 quater cp)

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto nel codice penale un nuovo titolo VI bis, dedicato ai “ delitti contro l’ambiente” comprensivo degli articoli dal 452 bis al 452 terdecies, dando così attuazione ad una riforma a lungo auspicata, seppure destinata a plurime critiche dottrinali.

L’intervento normativo trova ragione nella riscontrata insufficienza della deterrenza dell’apparato sanzionatorio contemplato dal cd Testo unico dell’ambiente (DGS 152/2006), per lo più costituito da reati di pericolo astratto di natura contravvenzionale.

La novella è dunque intervenuta a riparare una lacuna dell’ordinamento, in precedenza colmata in via pretoria mediante il ricorso ad ulteriori disposizioni codicistiche.

La prima iscrizione del disastro ambientale al disastro innominato (ex art. 434 e 449 cp) è solitamente individuata nella pronuncia della Corte di Cassazione sulla nota vicenda del petrolchimico di porto Marghera (Cass. Pen. N. 4675/2006). L’impostazione in parola ha trovato l’avallo della giurisprudenza maggioritaria per essere da ultimo ribadita nella nota pronuncia Eternit (Cass. Pen. N. 7941/2014) laddove si legge “integra il cd disastro innominato previsto dall’articolo 434 cp (“altro disastro”) non soltanto il macro evento di immediata manifestazione esteriore che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l’evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo molto prolungato, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità; ne consegue che rientrano nella nozione di disastro innominato puri fenomeni derivati da emissioni tossiche che incidono sull’ecosistema e sulla qualità dell’aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga lunghissima durata, dell’habitat umano”.

Detta interpretazione poggia essenzialmente sulla funzione di “ norma di chiusura” assolta dall’articolo 434 cp, il quale sarebbe volta a sanzionare la causazione di ogni fatto disastroso recante un pericolo per la pubblica incolumità ancorché provvisto di carattere “ diffuso e silente” piuttosto che “ dirompente ed eclatante”.

L’impostazione illustrata è osteggiata dalla dottrina maggioritaria, che la reputa in irrimediabile contrasto con le considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza 1 Agosto 2008, n. 327 dove i tratti qualificanti della nozione di “disastro” vengono apprezzati sotto un duplice concorrente profilo: “ da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (“la pubblica incolumità”) – un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lezioni di uno o più soggetti”.

Per la dottrina maggioritaria la tesi volta a ricondurre la contaminazione dell’ambiente all’articolo 434 non terrebbe in debito conto la necessaria omogeneità del disastro innominato alle altre fattispecie delineate dal capo I, Titolo VI cp, che si caratterizzerebbero “ sia per una concentrazione spaziale e (soprattutto) temporale dell’evento, che per la puntualità e l’individualità dell’evento stesso” (ACCINNI). L’assenza di tali caratteristiche nell’ipotesi di disastro ambientale , secondo questo orientamento determinerebbe l’impossibilità di applicare l’articolo 434 cp se non mediante un’interpretazione creativa in palese violazione del principio di legalità articoli 25 comma 2 Costituzione e 14 Preleggi.

Se le illustrate incertezze ermeneutiche possono dirsi superate dalla emanazione della legge 68/20015 quest’ultima ripropone talune controverse questioni della normativa preveggente, dando al contempo luogo a nuovi problemi interpretativi.

La principale novità della riforma del 2015 è probabilmente l’introduzione del nuovo articolo 452 quater cp rubricato disastro ambientale, che comporta l’impossibilità di accogliere una nozione unitaria di “disastro” avendo dato luogo alla coesistenza nel sistema di due distinte nozioni: l’una riferita alle fattispecie previste dal titolo VI in conformità alle indicazioni della corte costituzionale; l’altra comprensiva del solo disastro ambientale, secondo le direttrici fissate dal medesimo articolo 452 quat er cp, articolata in due distinte accezioni: l’una insistente sulla “alterazione dell’equilibrio di un ecosistema”, l’altra su una “peculiare offesa alla pubblica incolumità”

Art .452 quater  Disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Se il riferimento a un ecosistema rende la prova del reato più agevole rispetto all’alterazione dell’ecosistema nel suo complesso, è stato nondimeno rilevata l’estrema difficoltà di individuare l’oggetto dell’accertamento, dal momento che l’unica definizione prevista dall’ordinamento identifica gli ecosistemi con i “complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed indipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale” (così l’allegato 1 al d.p.c.m .27 dicembre 1988). Atteso che il vocabolo ecosistema parrebbe dotato di una propria specificità rispetto al concetto di ambiente (l’articolo 452 bis considera l’ecosistema come distinto dall’acqua e dall’aria, nonché dal suolo e dal sottosuolo) “ la pubblica accusa … Non potrebbe accontentarsi di provare un fatto anche grave di compromissione di una matrice ambientale, ma dovrebbe provare che l’inquinamento ha cagionato il venir meno di un presunto equilibrio fra componenti biotiche è a bioetiche di un sistema unitario e identificabile, qualunque cosa ciò voglia dire” (BELL – VALSECCHI).

La maggior parte dei problemi ermeneutiche tuttavia posta dall’ipotesi di disastro ambientale insiste sulla offesa alla pubblica incolumità.

Una prima perplessità investe la locuzione offesa per la pubblica incolumità dal momento che nel diritto penale il concetto di offesa individua una nozione unitaria delle forme di aggressione dei beni giuridici cioè la sottoposizione a pericolo e la causazione di danno: il riferimento dell’offesa alla pubblica incolumità sarebbe impropria perché se è possibile immaginare la sottoposizione a pericolo dell’incolumità di un numero indeterminato di persone non è invece concepibile la causazione di un analogo danno, atteso che la concreta verificazione di un pregiudizio implica necessariamente la determinazione dei soggetti lesi pertanto, la locuzione normativa andrebbe intesa come riferita alla causazione di un pericolo per la pubblica incolumità piuttosto che di un’offesa. Seguendo questo ragionamento il precetto penale sarebbe pertanto volto a punire chiunque abusivamente cagiona un pericolo per la pubblica incolumità con ciò dando corpo ad un reato a forma libera di mera condotta la cui descrizione sarebbe priva di qualsivoglia capacità selettiva, mancando un’interpretazione univoca dell’avverbio abusivamente, ecco perché una parte della dottrina ritiene violato l’articolo 25, comma 2 Costituzione

È stata oggetto di interpretazioni contrastanti anche la previsione della clausola di sussidiarietà espressa volta a precisare che la disposizione trova applicazione soltanto “fuori dai casi previsti dall’articolo 434”.

Il problema viene trovato nel fatto che l’articolo 434 esige la contemporanea presenza di un evento invasivo e di un pericolo per la pubblica incolumità mentre l’articolo 452 quater cp trova applicazione anche in presenza della sola compromissione ambientale ovvero del solo pericolo per la pubblica incolumità: applicando la clausola di sussidiarietà la più tenue sanzione prevista dall’articolo 434 cp verrebbe applicata ai casi più gravi contrassegnati dalla compresenza dell’evento invasivo e del pericolo per la collettività con ciò concretando una violazione del principio di ragionevolezza ex articolo 3 Costituzione.

È andata incontro ad aspre critiche anche l’aggravante prevista dal secondo comma dell’articolo 452 quater cp reputata in contrasto con il principio di proporzionalità in quanto la pena comminata è superiore ad esempio all’omicidio colposo plurimo.

Ad ogni modo le più significative perplessità investono la causazione di un disastro: rilevato che l’esperienza giurisprudenziale dimostra che le maggiori contaminazioni ambientali derivano da scellerate politiche aziendali poste in essere per decenni e che il principio di personalità della responsabilità penale impone l’individuazione delle persone fisiche responsabili delle scelte editoriali lesive dell’ambiente il compito dell’accusa sarà tutt’altro che agevole.

 Si segnala che i nuovi delitti sono introdotti tra i reati presupposti della responsabilità corporativa mediante riforma dell’articolo 25 undecies del decreto legislativo 231/20001 ad opera della medesima legge n. 68/2015.

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190