Caso fortuito e forza maggiore: inesigibilità della condotta lecita

  • L’ Art. 45 cp “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.  

 

     La norma in oggetto esclude la punibilità dell’agente, in quanto egli si è trovato in una situazione anomala, in cui, data l’esposizione ad una particolare situazione, la sua volontà di agire è stata menomata.

     Il caso fortuito o la forza maggiore: il caso fortuito non sempre esclude l’esistenza dell’azione e si configura quando il fatto (evento lesivo) deriva dall’incrocio tra un accadimento naturale e la condotta umana; con la forza maggiore, invece, la volontà del soggetto viene sempre annullata giacché lo stesso viene costretto da una forza esterna a se stesso che, per il suo potere superiore, inevitabilmente, lo obbliga (contro la sua volontà) a compiere l’azione incriminata dall’ordinamento. Detto altrimenti, non essendovi una definizione normativa, dottrina e giurisprudenza definiscono:

  • caso fortuito” come quell’accadimento imprevedibile ed imponderabile ( Cass.  19 Marzo 2015 n. 15713) che si inserisce all’improvviso nell’azione od omissione dell’agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell’evento cui l’agente concorre con un mero contributo fisico. Non costituisce caso fortuito tale da escludere la punibilità dell’agente, quello cui lo stesso abbia dato causa o con la sua condotta negligente o imprudente (Cass. 14 luglio 2015, 36883): l’accadimento fortuito, per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell’agente deve pertanto risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente sia dalla sua colpa. Si pensi all’automobilista che investe un bambino caduto dal davanzale di un palazzo proprio davanti alle ruote dell’automobile. Sempre in tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e,  sicché, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne derivano alle persone. In una tale situazione di abbagliamento infatti il conducente è tenuto a ridurre la velocità e interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione, ovvero l’insorgere di altri pericoli, e attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Cass. 21 febbraio 2018, n. 17390). Il malore improvviso non è invece ascrivibile alla categoria del caso fortuito giacché questo presuppone pur sempre un’azione umana cosciente e volontaria mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l’articolo 42 cp richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante: il malore del guidatore, repentinamente e improvvisamente insorto, è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all’articolo 88 cp: esso incide con la perdita grave, per turbamento, della coscienza spezzando il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo alle funzioni psichiche che lo stesso presiedono e determinando così i movimenti di stati d’inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta secondo lo schema dell’articolo 42 cp. Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, del malore, il giudice deve valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere di volere dell’imputato che la eccepisce al fine di inquadrare il fatto all’interno dell’articolo 42 ovvero .art. 88 cp (Cass. Sez. IV, 15 Giugno 1981, n. 5867). Diversamente in tema di responsabilità per reato colposo nel corso della circolazione stradale l’incidente causato da sono dovuto a cause patologiche, improvvise imprevedibile può costituire ipotesi di caso fortuito.
  • forza maggiore” come quella forza assoluta ed invincibile della natura che fa venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta. Si pensi all’operaio che cadendo, per effetto di una tromba d’aria, dall’impalcatura su cui stava lavorando, ferisce un passante. Altri esempi:

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare la suprema corte di Cassazione ha escluso che lo stato di detenzione dell’obbligato integrasse una causa di forza maggiore idonea a scriminare l’inadempimento, rilevando che tale condizione era a quest’imputabile e che lo Stato detentivo si era protratto per pochi mesi in relazione alla durata di oltre cinque anni di inadempimento (Cass. 15 settembre 2016, n. 41697).

L’ inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti contingenti imprevedibili non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico ( Cass. 2 marzo 2018, n. 21274).

     Ne consegue, in conclusione, che le scusanti o “cause di esclusione della colpevolezza” costituiscono la principale forma di manifestazione di inesigibilità della condotta lecita contenuta nel sistema penale e  rendono il soggetto agente non rimproverabile/punibile: “il principio della non esigibilità di una condotta diversa – sia che lo si voglia ricollegare alla “ratio” della colpevolezza riferendolo ai casi in cui l’agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui “umanamente” pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla “ratio” dell’antigiuridicità riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell’agente di uniformare la condotta al precetto penale – non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'”analogia juris”. (Fattispecie in tema di omesso versamento dell’ IVA giustificata dal ricorrente con la crisi del mercato immobiliare e con i problemi finanziari della società da lui rappresentata)” (Cass. pen. n. 38593/2018 di). Più recentemente: in materia di inquinamento atmosferico la causa di inesigibilità per caso fortuito, di cui all’art. 45 c.p., non può essere richiamata allorché l’evento sia riconducibile al titolare dell’insediamento, anche soltanto per omissione, allorché trattasi di conseguenze prevedibili ed evitabili con misure strutturali di prevenzione Cass. pen. Sez. III, n. 226 dell’8 gennaio 2020.

 

Foto web

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190