Attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato

   Art. 241. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.

   Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

   La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche.

 

   Il bene giuridico tutelato consiste nell’integrità del territorio dello Stato e nella sua indipendenza ed unità.

   Elementi strutturali (Cass sez. un. 1 del 30/11/70):

  1. La condotta di attentato: il termine attentato va inteso nel significato peculiare di una condotta umana caratterizzata dal connotato di un attacco mosso contro il bene dell’unità e dell’integrità dello Stato;
  2. complessità della condotta: nonostante la legge, per necessità di locuzione, usi al singolare le parole “chiunque” e “fatto”, l’ipotesi delittuosa indica un agire complesso, molteplice, speciale qualificato dal dare attuazione a un progetto ideato, studiato, perfezionato e preparato;
  3. attacco all’integrità dello Stato: la sostanza oggettiva del fatto deve essere tale che, in rapporto al programma concepito, alla consistenza dei mezzi predisposti, alla previsione di afflusso di nuove forze e nuovi mezzi, si specifichi e si qualifichi come se l’inizio di un attacco contro l’integrità dello Stato;
  4. sufficienza di un’azione incipiente: il temuto evento può verificarsi come risultato di una lunga serie di concatenate azioni umane, anche impreviste casuali, di cui l’azione del primo dei primi agenti e soltanto l’anello iniziale ne deriva che l’azione difensiva si concreta in qualunque fatto interpretabile come inizio di attacco contro la integrità dello Stato
  5. condotta in fase di esecuzione: il legislatore ha considerato l’attentato contro la integrità dello Stato tra i delitti che costituiscono il presupposto di quello di banda armata (art. 306, 302,241 cp) il che significa che secondo la legge il delitto di banda armata è preparatorio di quello di attentato all’integrità dello Stato il quale perciò può venire in esistenza soltanto nella fase successiva di esecuzione.
  6. idoneità dell’azione: come tutti i reati in applicazione del principio generale sancito dall’articolo 49 cp è necessaria l’idoneità dell’azione che va accertata mediante un giudizio richiesto per i reati di pericolo tra i quali deve essere classificato il delitto in esame. Nonostante l’intervento legislativo del 2006 che è ha introdotto tra i requisiti tipici della fattispecie “atti violenti diretti e idonei a”, come richiesto dalla giurisprudenza precedente, il delitto rimane un reato di pericolo (Cass. Sez. un. 30 novembre 1970 n. 1) e di mera condotta (cd formale) (Cass. Sez. unite n. 5/72).

 È un reato comune perché chiunque può esserne autore.

  L’elemento oggettivo. Per quanto concerne la condotta, le innovazioni del 2006, hanno imposto che questa si manifesti in maniera violenta. La dottrina esclude che il delitto possa compiersi con violenza impropria. I fatti previsti dalla norma in esame possono anche estrinsecarsi in manifestazioni volte a coartare la volontà degli organi dello Stato competenti in materia di modifica del territorio della costituzione, in modo da indurli a concessioni cui altrimenti non avrebbero liberamente consentito ( Cass. sez. 1 1569/69).

  Il soggetto passivo del reato è lo Stato pertanto la violenza non può essere valutata in relazione al soggetto passivo essendo  anche se risulta piuttosto difficile coartare la volontà dello stesso in forma diretta ed immediata.

Il delitto si consuma nel momento in cui l’agente pone in essere il fatto diretto ed idoneo a realizzare gli eventi descritti dalla norma. Si ritiene che il tentativo non sia configurabile nei delitti di attentato, risultando altrimenti eccessivamente arretrata la soglia di punibilità.

Controversa è la natura del dolo: per taluni occorre semplicemente la previsione e volontà di commettere il fatto idoneo diretto ad un certo risultato (dolo generico), per altri il dolo è specifico dovendo la volontà dell’agente proiettarsi verso uno scopo esterno alla fattispecie oggettiva.

  Per quanto attiene ai rapporti con altri reati la norma prevede la clausola di sussidiarietà che esclude l’applicazione della fattispecie quando il fatto concreto sia sussumibile sotto una diversa norma che tuteli, accanto ai beni giuridici protetti dall’art. 241 cp beni ulteriori. Si ritiene che l’articolo in esame non sia applicabile nel caso in cui la condotta in concreto esprima una offesa più grave del medesimo bene tutelato dalla norma in esame operando in tal caso un’ipotesi di sussidiarietà tacita come ad esempio nel caso di reato di devastazione, saccheggio, strage ex art. 285.

Competente è  la corte di assise e la procedibilità d’ufficio; è prevista l’udienza preliminare (416,418 cpp). Il reato si prescrive in 24 anni ed è consentito il fermo di indiziato di delitto nonché le misure cautelari personali. Come mezzo di ricerca della prova sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

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Pubblicato da evasimola

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