Il cittadino  che porta le armi contro lo Stato

      Art. 242 cp cittadino  che porta le armi contro lo Stato Il cittadino  che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle fo armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l’ergastolo (77 c.p.m.p.). Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato «cittadino»  anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana. Agli effetti della legge penale, sono considerati «Stati in guerra» contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti .

   Portare le armi significa operare in qualità di belligerante, pur senza che lo Stato sia in guerra. Secondo l’ orientamento più moderno il bene giuridico  tutelato sarebbe da individuare nei doveri di fedeltà e lealtà dei cittadini.

   Soggetto attivo del reato è il cittadino italiano (art. 4), il quale viene punito per il tradimento attuato nei confronti dello Stato di appartenenza, anche nel caso in cui abbia per qualsiasi motivo perso la cittadinanza ciò significa che è un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal cittadino che non sia militare italiano, diversamente infatti troverebbe applicazione la legge militare. Viene dunque punito il cittadino che pone in essere alternativamente due condotte tipiche: portare le armi e prestare servizio, accomunate dalla partecipazione dell’agente ad azioni armate contro lo Stato Italiano. Tale partecipazione è effettiva però solo nel primo caso. Inoltre si tratta di un reato permanente per la durata del comando, della funzione o della attività che non assorbe eventuali reati concorrenti come ad esempio i delitti contro la persona o l’incolumità; è imprescrittibile.

   Secondo la tesi preferibile si perfeziona con l’azione ed è a forma libera.  Si tende a considerare la causa di non punibilità del comma 2 come caso speciale di stato di necessità ne consegue che si applica direttamente l’articolo 54 cp se l’agente è stato costretto a obbedire a un ordine dell’autorità. Dopo l’abrogazione della pena di morte sia la fattispecie semplice che quella aggravata sono punite con l’ergastolo.

  La procedibilità è d’ufficio e la competenza della corte di assise; è prevista l’udienza preliminare. È consentito il fermo di indiziato di delitto, le misure cautelari personali e come mezzo di ricerca della prova le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.

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Pubblicato da evasimola

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