Associazioni sovversive

 Art. 270 cp Associazioni sovversive

   Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

   Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

   Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

 

    Il delitto in esame si realizza per il semplice fatto della formazione del sodalizio fra due o più persone o del raggiungimento dell’accordo o della prestazione di adesione all’associazione od organizzazione, la quale abbia come mira gli scopi indicati nella stessa norma, da conseguire mediante atti di violenza, ne consegue che si tratta di reato formale, di pericolo presunto iuris et de iure ( Cass. Sez. I 15 giugno 1988 n. 6952).

   Per quanto attiene alla condotta: la fattispecie di associazione sovversiva di cui all’art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolarità e l’esercizio dei diritti fondamentali dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicché la nozione di “ordinamenti sociali” costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertà mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione. (Nella specie la corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell’art. 270 cod. pen.). (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 40348 del 30 settembre 2013)

    A seguito della riforma del 2006, che ha inserito nella formula della norma il concetto di idoneità (al fine di risolvere un annoso problema relativo al principio di offensività che le norme di attentato sollevano dal 1970) attualmente sono rilevanti le sole associazioni concretamente in grado di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato: si tratta di reato di pericolo concreto pertanto il giudice deve accertare caso per caso se il bene giuridico oggetto del reato sia stato interessato da un effettivo pericolo o meno.

  •   Associazione sovvertiva e le associazioni con finalità di terrorismo ed eversione: non è configurabile un concorso fra l’ipotesi criminosa di cui all’articolo 270 cp e quella prevista dall’art. 270 bis cp in quanto le finalità “distruttive” dell’assetto istituzionale che caratterizzano la condotta di entrambi i reati consentono di individuare un rapporto di progressione in conseguenza del quale la fattispecie più grave, vale a dire l’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico di cui all’articolo 270 bis cp assorbe ed impedisce la contestuale configurabilità di un’associazione sovvertiva norma dell’art. 270 cp (Cass sez II 4 giugno 2004n, 25282).
  • Associazione sovvertiva e banda armata: In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l’individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell’organigramma dell’associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l’affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l’elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell’idea rivoluzionaria. (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4105 del 3 febbraio 2011).

     Per quanto attiene agli istituti processuali la competenza è della corte d’assise mentre per i commi 2 e 3 del tribunale collegiale; la procedibilità d’ufficio.

 

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Pubblicato da evasimola

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