Il principio di prevedibilità del diritto

  Per diffusa giurisprudenza europea il principio di legalità dei reati e delle pene (art. 7 CEDU) presuppone che il cittadino sia in grado di prevedere (cd il principio di prevedibilità), sulla base dei dati normativi e della loro interpretazione pretoria, se la propria condotta sarà giudicata penalmente rilevante e per quale pena potrà essere conseguentemente condannato. Nell’ enucleare i criteri idonei ad assicurare la ragionevole prevedibilità della norma penale, la Corte EDU distingue tra una ragionevolezza dell’interpretazione valutabile alla luce del testo normativo in sé per sé considerato (ragionevolezza dell’interpretazione cd tecnica) da quella che ha avuto origine dai risultati interpretativi del testo (ragionevolezza dell’interpretazione cd storica).

   Nel caso Contrada c. Italia la corte EDU è tornata ad occuparsi del principio di legalità, in special modo del corollario della prevedibilità concludendo per l’intervenuta violazione dell’art. 7 CEDU per effetto della sentenza di condanna di Contrada per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto la conoscibilità della norma penale era preclusa in radice dall’obiettiva esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla portata applicativa della disposizione incriminatrice.

      Più nel dettaglio la corte EDU ha osservato che le condotte per le quali è intervenuta condanna sono state compiute tra il 1979 e il 1988 mentre la configurabilità del concorso esterno è stata per la prima volta riconosciuta dalla Cassazione solo nel 1987 per poi essere disattesa da pronunce successive dello stesso giudice di legittimità. Inoltre la nota sentenza Demitry (Cass. SU, 5 ottobre 1994),  intervenuta a dirimere i dubbi relativi all’ammissibilità della fattispecie criminose a definirne i presupposti applicativi , appartiene a un’epoca successiva a quella in cui  si sono verificati i fatti addebitati a Contrada.

      Dopo la sentenza Contrada si registra l’attitudine del principio di prevedibilità a produrre effetti di sistema come nel caso del dibattito volto a perimetrare i confini esterni del concorso apparente di norme e a distinguerlo quindi dal concorso effettivo di reati oppure nel caso di dirimere la delicata questione della disciplina applicabile in caso di reati cd ad evento differito allorché tra il momento di commissione della condotta è quella di realizzazione dell’evento si inserisca una nuova norma più sfavorevole.

 

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Pubblicato da evasimola

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