Cyber bullismo: quando le molestie vengono dalla rete

      Il cyberbullismo è un fenomeno legato alla rete informatica che si realizza con minacce e atti persecutori, attuati tramite messaggi, immagini, video ed ancora altro. Ad una prima analisi sembra che la differenza tra cyberbullismo e bullismo risieda soltanto nell’ambiente: la realtà virtuale il primo e la vita reale secondo ma le differenze sono molte di più in quanto attengono a diversi aspetti dell’essere umano e del modo con cui vive le proprie emozioni.

     Ordinariamente i bulli sono compagni di classe o di istituto della vittima viceversa il cyberbullo è spesso anonimo, può avere qualsiasi età e agire da ogni dove. Inoltre se il  bullismo è circoscritto a  un contesto determinato, ad uno spazio temporale limitato (come l’orario scolastico) e può essere attenuato e fermato ad esempio dall’intervento di un docente il cyberbullo opera nell’ambiente sconfinato della rete in qualunque momento, 24 ore su 24. Ulteriormente il bullo assiste alla reazione della vittima al contrario cyberbullo non può vedere gli effetti delle sue angherie potendo nascondersi nel mondo virtuale dietro falsa identità.

  Il cyberbullismo colpisce principalmente ragazzi giovanissimi tra i 10 e i 18 anni ma si estende anche persone adulte soprattutto la fascia di età compresa tra i 18 e i 25 anni anche se vi sono casi in età più alta.

      Le diverse forme di cyberbullismo sono classificate in:

  • plaming o conflitti verticali (messaggi violenti e volgari in genere circoscritto nella chat dei videogiochi);
  • harassment o molestia;
  • harassment con reclutamento volontario (quando il cyber bullo coinvolge i suoi contatti i quali partecipano pur non conoscendo la vittima);
  • put – dows o denigrazione (Mail, post, SMS volti a danneggiare la reputazione della vittima);
  • masquerade o impersonation o sostituzione di persona (cioè il furto dell’identità digitale della vittima per pubblicare a suo nome delle volgarità);
  • trickery o inganno (si tratta di conquistare la fiducia di qualcuno per carpirne notizie personali da pubblicare successivamente);
  • exclusion o esclusione (indicata come “bannare” consiste nell’escludere una persona da un gruppo on-line al fine di ferirla);
  • cyber stalking o cyber persecuzione (quando l’harassment è particolarmente insistente ed intimidatorio la vittima teme per la propria incolumità);
  • happy slapping o cyberashing (che consiste nel molestare fisicamente per filmare l’aggressione per poi pubblicata sul Web);
  • sexting (molestia sfondo sessuale).

   In generale gli atti di cyber bullismo possono comportare una duplice responsabilità: civile (per i danni biologici- morali) causati da una condotta lesiva e penale, in caso di minacce, diffamazione, istigazione alle lesioni personali, al suicidio eccetera.

    Nello specifico il 29 maggio del 2017 stata emanata la legge n.71 ”Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione del contrasto del fenomeno del cyber bullismo” che all’articolo 1  definisce quest’ultimo reato come ”qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line avente ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

    Le conseguenze penali richiamate nell’articolo 7 sono quelle della diffamazione (articolo 595 cp) , delle minacce (art 612 cp), della sostituzione di persona (art. 494,cp) della violenza privata ( art.610cp) degli atti persecutori (art 612biscp) , dell’estorsione (art 629cp) della molestia o disturbo alla persone (art 660 cp), della pornografia minorile (600 ter cp), della detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cp), della diffusione di materiale pornografico (art 600 ter cp), delle interferenze illecite nella vita privata (art.615 bis cp) ,delle lesioni (art. 585cp), del istigazione suicidio (art 580 cp).

    Per il minore con più di 14 anni è previsto l’ammonimento con convocazione del minore e dei genitori davanti al questore. Le conseguenze civili in caso di minori cyber bulli ricadono sui genitori in base all’articolo 2048 cc che prevede la culpa in vigilando e in educando ossia l’omissione del dovere di vigilare ed esercitare sui figli un controllo efficace costante, tanto che se il minore è capace di intendere e di volere la responsabilità genitoriale è presunta. Anche la scuola è responsabile civilmente per i fenomeni di cyber bullismo al suo interno in virtù del combinato disposto dell’articolo 28 della costituzione con l’articolo 61 legge 312 del 1980.

      Per contrastare il fenomeno la Legge n 71/2017 riconosce un ruolo fondamentale al Ministero dell’Istruzione il quale oltre ad indicare le linee di orientamento da aggiornare ogni due anni, anche con la collaborazione della polizia postale, deve formare il personale docente, educare degli studenti e promuovere progetti scolastici. Ciò nondimeno da un punto di vista tecnico esistono molteplici sistemi di monitoraggio sia sui dispositivi, sia sulla connettività di rete (router, firewall) ma la prevenzione principale deve essere svolta dalla famiglia grazie ad una educazione digitale volta a supportare i minori nella navigazione, raccomandando di usare password complesse e diversificate e impostare i profili come privati,  e infine rimarcare che si possono accettare amicizie on line solo da parte di persone realmente conosciute.

    Infine nel caso si sospetti di trovarsi davanti ad un caso di cyberbullismo si consiglia di:

A) ai minori di:

  • parlarne con i genitori o gli insegnanti o un altro adulto di riferimento e quindi contattare il  Safer Internet Centre – Generazioni Connesse ovvero il 112 o la polizia postale;
  • non rispondere ai  messaggi, alle provocazioni tenendo però traccia della prevaricazione: la legge 71 del 2017 prevede la possibilità di presentare al titolare del trattamento, al gestore del sito e del social media richiesta di oscuramento rimozione e blocco dei contenuti persecutori. In ipotesi che non si provveda nelle 24 ore successive all’attuazione della richiesta si può inoltrare romanda al Garante per la protezione dei dati personali che deve intervenire in 48 ore (sul sito del garante sono reperibili modelli per le segnalazioni e reclami:   https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online )

b) agli adulti:

  • Il cyber bullismo non va sottovalutato anzi deve essere combattuto e prevenuto parlando con i ragazzi e prestando particolarmente attenzione alla modifica del loro comportamento ( atteggiamento di sofferenza durante l’ uso del cellullare, perdita di autostima ecc)
  • Infine per i minori di 14 anni è necessario verificare che le impostazioni di privacy del loro smartphone siano quelle corrette.

(Immagine web)

Pubblicato da evasimola

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