Il PEI ritorna in piena vigenza.

   Con la sentenza n° 03196/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha accolto l’appello presentato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze contro il pronunciamento del TAR del Lazio che annullava il decreto relativo al nuovo PEI ( TAR Lazio, n. 9795/2021). L’originario ricorso è stato quindi respinto e il Decreto Interministeriale n° 182/2020 con cui era stato approvato il nuovo modello di PEI ritorna in piena vigenza.
     Preliminarmente occorre chiarire che il TAR interviene generalmente su atti amministrativi considerati lesivi di determinati interessi o contro disposizioni presenti all’interno di atti di natura regolamentare. In questo caso il TAR può annullare, tramite una sua sentenza, un regolamento – completamente o parzialmente – senza che i singoli soggetti debbano presentare un ricorso. Le varie associazioni che si erano appellate al TAR avevano intrapreso questa strada, considerando la natura del decreto 182 di tipo regolamentare, in trasgressione della procedura prevista da una legge, la 400 del 1988.

     Secondo il Tar romano, nell’esercitare la delega finalizzata al riordino, semplificazione, e codificazione delle disposizioni, l’amministrazione aveva effettuato un (illegittimo) intervento «innovativo» sulla materia.
Più precisamente il Tar ritiene che sia:

  • stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  • stato previsto l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità;
  • siano state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;

     Il decreto impugnato è invece legittimo per il Consiglio di Stato in quanto è limitato alla disciplina delle misure di sostegno da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Si tratta pertanto di aspetti attuativi, di natura unicamente “tecnica” che chiariscono i criteri di composizione e il modo di operare dei gruppi di lavoro sull’inclusione; e che mirano ad uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei Pei.
In altre parole  la norma di rango primario  necessitava di un atto amministrativo applicativo.

(Immagine web)

Pubblicato da evasimola

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