Accessibilità digitale

La norma di riferimento per l’accessibilità digitale in Italia è la cd. “Legge Stanca” (L. n.9/2004) il cui scopo primario è quello di favorire l’accesso di soggetti con disabilità agli strumenti informatici.

L’art. 2 della Legge Stanca ci offre una definizione di accessibilità: “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.

Secondo la Legge Stanca quindi, un servizio informatico o sito web può definirsi “accessibile” quando le modalità di accesso alle informazioni in esso contenute siano, per l’utente, facilmente fruibili, detto altrimenti indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l’accesso l’utente finale con difficoltà sensitive (uditive, visive ecc) deve poter accedere al servizio informatico.

La legge n. 9/2004, che ha come antecedente la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e il relativo Protocollo Opzionale, entrambi ratificati dallo Stato italiano il 24 febbraio 2009, è stata più volte sottoposta ad emendamenti

Con il Decreto Legge n. 76 del 16 giugno 2020 convertito in Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 l’ambito di applicazione della Legge Stanca è stato esteso anche a grandi imprese private che offrono servizi pubblici attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro.

I soggetti destinatari della Legge Stanca:

  1. Devono realizzare siti web e applicazioni accessibili– ossia conformi alle linee guida emanate dall’AgID;
  2. Devono fornire ed aggiornare periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla Legge n. 4 del 2004.
  3. Non possono stipulare contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti nelle linee guida dell’AgID, pena la nullità degli stessi.
  4. Devono mettere a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.

In materia di sanzioni, l’art. 9 della Legge Stanca recita: “L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti”.

Va detto però che questa norma è rimasta a lungo disattesa, così come la previsione di nullità relativa dei contratti conclusi con amministrazioni i cui siti web sono inaccessibili.

(Immagine web)