Accaparramento di beni in dotazione ai sevizi igienici

Alcuni dei gadget dell’Albergo finiscono spesso nella valigia del turista al termine del suo soggiorno: mini saponette, shampoo, cuffiette da doccia e, se l’hotel è di lusso, creme idratanti, kit da unghie, lozione dopobarba, pantofole… Il 57% degli intervistati spagnoli del sito Hotels.com, li considerano articoli compresi nel prezzo per cui non si tratterebbe di furto ma di utilizzo di cosa propria. In verità è un idea comune a molti e viene giustificata in vario modo: c’è chi pensa che l’ usare lo shampoo dell’Albergo in casa propria o portarlo come souvenir ad un amico equivalga al consumo in albergo e chi ritiene invece che tali oggetti siano predisposti dal proprietario proprio per essere presi al fine di avere una pubblicità con i terzi.

  Tra coloro che ritengono compresi nel prezzo, alcuni beni messi a disposizione del pubblico, vi è anche il sig. CF, il quale sorpreso da un dipendete della “Gruppi Servizi associati” mentre caricava nella propria auto dispenser di sapone liquido, carta igienica, salviette e asciugamani, trafugati dai servizi igienici di una stazione di servizio, si sente “ingiustamente condannato” (per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n.7 cp)  e pertanto ricorre in Cassazione sostenendo che i beni sottratti si trovavano in quel posto perché altri ne fruissero e di conseguenza, mancando un requisito essenziale del furto (la sottrazione di cosa al proprietario) non sussiste il reato. Non solo! I Giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto ex art 131 cp  i cui presupposti, secondo il ricorrente sarebbero integrati.

  E’ bene sottolineare che nel caso di specie vi è il tentativo in quanto è stato un dipendente a fermare CF (situazione sussumibile nel concetto di persistenza della signoria da parte del proprietario) ma, nell’ipotesi di assenza di un dipendente, in aree ampie e a flusso continuo, si configura il delitto di furto.

   La  Cassazione ha rigettato il ricorso (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 11 luglio 20 17, n.338) in quanto: “La tesi difensiva sviluppata nel primo motivo di impugnazione non può condividersi, in quanto i beni di cui l’imputato ha tentato di impadronirsi non erano qualificabili in termini di res derelicta, vale a dire di cosa abbandonata per volontà di chi esercita un diritto su di essa (cfr. Cass., sez. V, 15.5.2012, n. 30321, rv. 253314), ma, al contrario, erano beni, sottoposti alla signoria del proprietario, destinati all’uso da parte degli utenti dei servizi igienici dell’area di servizio. Pertanto, con la sua condotta l’imputato ha tentato di sottrarre i beni in questione al loro legittimo proprietario, sostituendo la propria signoria a quella di quest’ultimo ed eliminando la destinazione indifferenziata di essi alle esigenze dei fruitori dei servizi igienici dell’area di servizio.Sicché non può non condividersi la puntuale affermazione della corte territoriale, secondo cui tali beni, in dotazione ai sevizi igienici presenti sulle aree di sosta autostradale, possono formare oggetto, da parte di chi usufruisce di siffatti servizi, di un consumo connesso ad esigenze strettamente personali e da effettuarsi rigorosamente sul posto e non di un accaparramento indiscriminato, destinato a consentire all’accaparratore di servirsene esclusivamente in proprio favore, in altro luogo, come avrebbe fatto l’imputato, se non fosse stato sorpreso dal dipendente della società nell’atto di caricare sulla propria autovettura ‘molteplici pacchetti di carta e altro materiale utilizzato per il servizio igienico’ (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado, che costituisce, con quella di appello, un prodotto unico). Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente, a prescindere dalla correttezza della decisione del giudice di secondo grado che ha escluso il beneficio richiesto alla luce dell’esistenza a carico dell’imputato di un precedente per estorsione, non specifica le ragioni per cui, in relazione alle modalità della condotta ed ai parametri fissati dall’art. 133, c.p. (richiamati dall’art. 131 bis, c.p.), che involgono profili più ampi della mera entità del danno arrecato dalla condotta criminosa, il fatto debba considerarsi di particolare tenuità, nozione diversa, perché più radicale, di quella di ‘danno di entità modesta’, cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado per determinare nel minimo edittale il quantum del trattamento sanzionatorio, richiamata impropriamente dal C. a sostegno della propria tesi“.

 

dottssa Eva Simola

 

 

Pubblicato da evasimola

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