Persecuzione professionale

La Corte di Cassazione si è pronunciata in favore della utilizzabilità dell’art. 612 bis c.p. (introdotto con d.l. n. 11/2009, convertito con modificazioni dalla l. 38/2009) per la punizione di atti persecutori posti in essere nell’ ambito (e in occasione) di un rapporto di lavoro, ampliando così il novero delle disposizioni del codice che offrono una tutela penale ai lavoratori (Corte di Cassazione, V sez. penale, 3 aprile 2017 (dep. 19 luglio 2017), n. 35588 – Pres. Sabeone, Rel. Miccoli, Imp. P.L.).

           La vicenda che è stata sottoposta all’ attenzione della Suprema Corte è quella di una dipendente di una biblioteca comunale, vittima per più di un anno delle violenze morali attuate dal soggetto addetto alla gestione della medesima biblioteca (in quanto responsabile del servizio cultura del Comune) mediante atteggiamenti oppressivi a sfondo sessuale. I fatti erano stati rappresentati nella contestazione quale “persecuzione professionale”. (Il capo di imputazione era stato modificato nel corso del dibattimento, giacché era stato aggiunto all’originario reato di violenza privata aggravata il reato di atti persecutori).

         Per il tribunale di Milano il fatto che le condotte siano state realizzate nell’ ambito di un rapporto di pubblico impiego da un “superiore” in danno di una “subordinata” ha assunto rilievo, tanto per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., quanto per la condanna in solido del responsabile civile (nel caso di specie, il Comune), datore di lavoro sia dello stalker sia della vittima. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2016, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche.

        Innanzitutto la Suprema Corte ha ricordato che con “l’introduzione della fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen. il legislatore ha voluto, prendendo spunto dalla disciplina di altri ordinamenti, colmare un vuoto di tutela ritenuto inaccettabile rispetto a condotte  che, ancorché non violente, recano un apprezzabile turbamento nella vittima. Il legislatore ha preso atto però che la violenza (declinata nelle diverse forme delle percosse, della violenza privata, delle lesioni personali, della violenza sessuale) spesso è l’esito di una pregressa condotta persecutoria; pertanto, mediante l’incriminazione degli atti persecutori si è inteso in qualche modo anticipare la tutela della libertà personale e dell’incolumità psico-psichica attraverso l’incriminazione di condotte che, precedentemente, parevano sostanzialmente inoffensive e, dunque, non sussumibili in alcuna fattispecie penalmente rilevante o in fattispecie -per così dire- minori, quali la minaccia o la molestia alle persone“.

          Nello specifico il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale di eventosi caratterizza, cioè, per la produzione di un evento di “danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, per la cui sussistenza, dunque, è sufficiente il verificarsi di uno degli eventi previsti, in via alternativa, dall’art. 612 bis, cod.pen., (Sez, V 35588/17,  Sez. V,  27/05/2016,  n. 48268,  Rv.  268163;  Sez.  V,  22/12/2014,  n.  20065,  Rv.  263552;  Sez.  V,  27/11/2012,  n.20993,  Rv. 255436;  Sez. V,  27/11/2012,  n. 20993;  Sez. V,  19/02/2014, n.  18999, Rv.260411; Sez. III, 07/03/2014, n. 23485, Rv 260411). L’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso: ” è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l’essenza dell’incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento  criminale  affatto  diverso  da  quelli  che  concorrono   a  definirlo  sul  piano oggettivo “(…) ”  giacché   alla   reiterazione   degli   atti  corrisponde   nella   vittima   un  progressivo accumulo del disagio che questi provocano, fino a che tale disagio degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi nelle forme descritte  nell’art.  612-bis cod. pen.”

        Per l’integrazione del delitto sono sufficienti anche due sole condotte (ma mai un solo episodio) tra quelle descritte dall’art. 612 bis cod.pen., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis Sez. 5, n. 46331 del 5 giugno 2013, D. V., Rv. 257560).

          La Suprema Corte ha chiarito che il delitto di cui all’art 612 bis cod. pen. “è configurabile nell’ipotesi in cui, pur essendo la condotta persecutoria iniziata in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma incriminatrice, si accerti la commissione reiterata, anche dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38, di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo “status” di persona lesa nella propria libertà morale, in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura (Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D, Rv. 26816201; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 26041001; Sez. 5, n. 10388 del 06/11/2012, D., Rv. 25533001), come nel caso in oggetto.  Il delitto, inoltre, si profila anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice. (Sez. 5, n. 33563 del 16/06/2015, B, Rv. 264356  ).

        In merito alla condizione di procedibilità (querela) la Corte esemplifica che “il delitto di atti persecutori deve essere ricondotto nell’ambito dei reati abituali cd. impropri, atteso che la fattispecie in esame si caratterizza per la presenza di una serie di condotte singolarmente idonee ad integrare fattispecie di reato perseguibili in via autonoma. Diversamente  dal  reato  permanente,  nel quale  la  condotta  offensiva  si  presenta  unitaria  e senza cesure temporali, nel reato abituale la condotta è caratterizzata da una pluralità di atti che,  nel loro complesso, realizzano l’offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Pertanto,   non  è  applicabile   al  delitto  di  atti  persecutori   il  principio,   proprio  del  reato permanente, secondo cui il diritto di presentare querela  può essere esercitato dall’inizio della permanenza fino alla decorrenza del termine di sei mesi dal giorno della sua cessazione e la sua effettiva presentazione rende procedibili tutti i fatti consumati nell’arco della permanenza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, nell’ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma, rispetto alla prima o alle precedenti condotte, occorre necessariamente fare riferimento anche a  tali  pregresse  condotte,  indipendentemente  dal  decorso  del  termine  di  sei  mesi  per  la proposizione  della querela, ai sensi del quarto comma  dell’art.  612 bis cod.pen.  (Sez. 5,  n. 48268 del 27/05/2016,  D, Rv. 26816301;  Sez.  5, n. 12509 del  17/11/2015, M, Rv. 26683901; Sez. 5,  n. 20065 del 22/12/2014  – dep.  14/05/2015,  N, Rv. 26355201). La natura di reato abituale si riflette anche in punto di disciplina della prescrizione: “coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità, ai fini della prescrizione il termine decorre dal compimento dell’ultimo  atto antigiuridico.Con riferimento specifico al caso in esame, quindi, va concluso che le condotte perpetrate dall’imputato precedentemente all’introduzione del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. assumono rilevanza penale in virtù della reiterazione di condotte persecutorie anche successivamente alla suddetta introduzione E le stesse non possono, inoltre, considerarsi coperte da prescrizione, in quanto per la decorrenza del relativo termine non bisogna considerare ogni singolo atto di aggressione e/o molestia, bensì la data di consumazione del reato, individuabile nella cessazione della abitualità ovvero nell’ultima frazione della condotta antigiuridica”.

       Ulteriore elemento di interesse è la conferma che “che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte ed altri, Rv. 253214). Le sole censure deducibili in ordine all’attendibilità della persona offesa attengono, quindi, agli eventuali vizi di motivazione riscontrabili nelle argomentazioni del giudice”.

      La sentenza in esame riafferma un principio vigente  in materia di responsabilità civile indiretta della Pubblica Amministrazione per il fatto dannoso commesso dal dipendente, ai sensi dell’art. 2049 c.c.: “va ribadito il principio secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto  per  sua  natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. V, 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. V, n. 32899  del  25/05/2011,  Mapelli,  Rv. 250934;  Sez.  III, n.  18663 del  27/01/2015,  D. G.,  Rv. 263486).

dottssa Eva Simola

 

Pubblicato da evasimola

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