Ordine europeo di indagine penale: procedura attiva

Tra gli ultimi provvedimenti che meritano l’attenzione dello studioso di diritto e di chi lo applica vi è il D.Lgs. 21/06/2017, n. 108, Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (17G00120) (GU Serie Generale n.162 del 13-07-2017) che entrerà in vigore il 28 cm. 

     Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n 34 si legge che: “L’adozione del provvedimento segue la recente attuazione della convenzione di Bruxelles del 2000 in materia di assistenza penale, che continuerà ad applicarsi nei rapporti con quei Paesi che, nell’ambito dell’Unione europea, non hanno ancora recepito la direttiva sull’ordine di indagine europeo, e comunque, nei rapporti con quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione e che non fanno parte dell’Unione. L’ordine di indagine europeo sostituisce il vecchio sistema delle rogatorie ed è funzionale all’acquisizione della prova sul territorio dell’Unione, mediante la diretta e immediata corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati in materia di sequestro, intercettazioni, ascolto di persone, acquisizione di informazioni presso banche e istituti finanziari. Lo scopo è quello di facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione per il contrasto alla criminalità transnazionale. L’opera di adeguamento al sistema europeo dell’ordinamento interno in tema di cooperazione segna un ulteriore significativo passo in avanti, in vista del riordino del codice di procedura penale nel medesimo settore, affidato all’adozione di un imminente decreto legislativo, destinato a regolare la cooperazione interazionale con i paesi extra Ue“.

     ll Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha quindi approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione di norme europee, introduce nell’ordinamento nazionale l’ordine di indagine europeo, vediamo di cosa si tratta.

 L‘ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo «Stato di emissione») per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (‘lo «Stato di esecuzione») ai fini di acquisire prove o per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione (as es l’autorità giudiziaria italiana potrà domandare ai loro omologhi francesi l’esame testimoniale di un terrorista localizzato in Francia). Ai sensi dell’art 1 DLgs 108/2017 l’ordine di indagine è il ” provvedimento emesso dalla autorita’ giudiziaria o dalla autorita’ amministrativa e convalidato dall’autorita’ giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea”
    Gli Stati membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alla direttiva 03/04/2014, n. 2014/41/UE ( DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’ordine europeo di indagine penale, Pubblicata nella G.U.U.E. 1 maggio 2014, n. L 130) la quale non ha l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE, compresi i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, e lascia impregiudicati gli obblighi spettanti a tale riguardo alle autorità giudiziarie.
   L’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine (è questo il principale discrimen con gli strumenti preesistenti) tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra disciplinate dalla DQ 2002/465/GAI (non dovrebbero esservi dubbi in merito all’applicazione dell’OEI anche alla categoria delle prove costituende, precedentemente escluse: esso sarà così adottabile alle indagini corporali, in particolare alla ricerca di materiale genetico (DNA).

     Ai sensi dell’art. 4 Dir. n. 2014/41/UE, l’ OEI può essere emesso :

a) in relazione a un procedimento penale avviato da un’autorità giudiziaria, o che può essere promosso davanti alla stessa, relativamente a un illecito penale ai sensi del diritto nazionale dello Stato di emissione;
b) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale;
c) nel quadro di un procedimento avviato dalle autorità giudiziarie in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato di emissione in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo a un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente, segnatamente, in materia penale;e
d) in connessione con i procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) relativi a reati o violazioni per i quali una persona giuridica può essere considerata responsabile o punita nello Stato di emissione .

      L’autorità di emissione può emettere un OEI solamente quando ritiene soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’emissione dell’OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento di cui all’articolo 4, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e
b) l’atto o gli atti di indagine richiesti nell’OEI avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

Laddove l’autorità di esuzione ritenga che le condizioni elencate non siano state rispettate, può consultare l’autorità di emissione in merito all’importanza di eseguire l’OEI. Dopo tale consultazione, l’autorità di emissione può decidere di ritirare l’OEI. (art. 6 dir)

     Il D.Lgs. 21/06/2017, n. 108 distingue l’ipotesi in cui l’ordine di indagine sia emesso dall’autorità italiana (procedura attiva) e venga eseguito all’estero da quella opposta in cui esso sia stato emesso dall’autorità straniera (procedura passiva) e venga eseguito in Italia. In questo articolo ci soffermiamo sulla prima ipotesi.
      L’OEI può essere emesso dal PM e dal giudice che procede nell’ambito delle rispettive attribuzioni anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato, della persona per la quale è proposta l’applicazione di una misura di prevenzione. Più nel dettaglio:
  • (art. 27) Adozione d’ufficio. “Nell’ambito di un procedimento penale o di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, un ordine di indagine e trasmetterlo direttamente” all’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione che riceve, riconosce e ne dà esecuzione (cd autorità di esecuzione).” Il giudice emette l’ordine di indagine sentite le parti. Dell’emissione dell’ordine di indagine è data informazione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale”. A fronte all’adozione d’ufficio dell’ordine di indagine relativo ad un sequestro a fini probatori è ammessa la tutela del riesame, dell’appello e del ricorso per Cassazione ex artt. 322 bis, 324 e 325 c.p.p (art. 28)
  • (art. 31) Facoltà di attivare il procedimento da parte del difensore dell’indagato, dell’imputato e della persona per la quale è proposta l’applicazione di una misura di prevenzione. “l difensore della persona sottoposta alle indagini, dell’imputato, della persona per la quale è proposta l’applicazione di una misura di prevenzione, può chiedere al pubblico ministero o al giudice che procede l’emissione di un ordine d’indagine. 2. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l’indicazione dell’atto di indagine o di prova e i motivi che ne giustificano il compimento o l’assunzione.3. Se rigetta la richiesta, il pubblico ministero emette decreto motivato. Quando la richiesta ha ad oggetto un provvedimento di sequestro si applica l’articolo 368 del codice di procedura penale.4. Il giudice provvede con ordinanza, dopo aver sentito le parti”. Questo articolo, sebbene conforme all’art. art. 1 Dir. 03/04/2014 e al diritto di difesa costituzionalmente garantito, presenta la rilevante lacuna di non ammettere alcuna tutela avverso il provvedimento di rigetto negando in tal modo un opportuno controllo giurisdizionale e ponendosi in antitesi rispetto alla garanzia dell’art. 28 sebbene nulla vieta al difensore di reiterare in seguito la richiesta

       Forma e contenuto: l’ OEI, predisposto secondo il modello di cui all’allegato A del decreto, contiene:

a) i dati relativi all’autorità di emissione;
b) l’oggetto e le ragioni sulle quali si fonda;
c) i dati utili all’individuazione della persona o delle persone interessate dal compimento dell’atto richiesto;
d) la descrizione sommaria del fatto per cui si procede e l’indicazione delle norme di legge violate;
e) una sintetica descrizione dell’atto d’indagine o di prova richiesti.
   Quando un ordine di indagine è emesso, nello stesso o in altro procedimento, ad integrazione o completamento di uno precedente, se ne dà menzione nella sezione D del modello di cui all’allegato a del Decreto. L’autorità giudiziaria che partecipa all’esecuzione dell’ordine di indagine può presentare direttamente all’autorità di esecuzione un ordine di indagine collegato (art.34)

             Trasmissione dell’ODI : L’ordine di indagine e ogni comunicazione finalizzata alla sua esecuzione sono trasmesse all’autorità di esecuzione con modalità idonee a garantire l’autenticità della provenienza, anche con l’ausilio dell’autorità centrale se necessario. La trasmissione può aver luogo mediante il sistema di telecomunicazione della Rete giudiziaria europea. L’autorità di esecuzione è individuata anche con l’ausilio dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. L’ordine di indagine è trasmesso nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione o nella lingua appositamente indicata dall’autorità di esecuzione (ART. 32)

               Indicazioni all’autorità di esecuzione : L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di indagine concorda con l’autorità di esecuzione le modalità di compimento dell’atto di indagine o di prova, specificamente indicando i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori. L’autorità giudiziaria, quando l’autorità di esecuzione rileva che le spese necessarie all’esecuzione dell’ordine di indagine eccedono il limite ritenuto ordinario, concorda con quest’ultima le modalità di ripartizione dell’eccedenza. Se non vi è accordo, l’autorità giudiziaria può ritirare, anche solo parzialmente, l’ordine di indagine o chiederne l’esecuzione. In tale ultimo caso le spese, nella parte eccedente, sono a carico dello Stato e sono disciplinate dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (art. 33).L’autorità giudiziaria che ha emesso l’ordine di indagine, ricevuta dall’autorità di esecuzione la documentazione delle attività compiute, provvede nei casi e nei modi previsti dalla legge processuale a darne conoscenza alle parti e ai loro difensori (art. 35)

                 Utilizzabilità degli atti compiuti e delle prove assunte all’estero

 Sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento di cui all’articolo 431 del codice di procedura penale:

a) i documenti acquisiti all’estero mediante ordine di indagine e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
b) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera a), assunti all’estero a seguito di ordine di indagine ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana.

2. Nei casi e con le modalità di cui all’articolo 512-bis del codice di procedura penale il giudice dà lettura dei verbali di dichiarazioni rese all’estero, diversi da quelli di cui all’articolo 431, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, acquisiti a seguito di ordine di indagine emesso nelle fasi precedenti il giudizio.

            Tempi:  L’adozione della decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione e il compimento dell’atto d’indagine hanno luogo con la stessa celerità e priorità usate in un caso interno analogo e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla Direttiva all’art. 12.

  Sicuramente l’ordine europeo di indagine costituisce un nuovo strumento per l’acquisizione transnazionale della prova e degli atti investigativi, permettendo il loro trasferimento attraverso un titolo giudiziale unico. Per sapere se effettivamente sono stati risolti i problemi emersi in relazione ai preesistenti strumenti di riconoscimento reciproco in materia bisognerà aspettare che si verifichino casi concreti anche perché, al di la degli intenti, il principio di riconoscimento reciproco non elimina il mancato ravvicinamento tra le legislazioni interne degli Stati dell’UE nel settore probatorio.

dottssa Eva Simola

Pubblicato da evasimola

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