Pubblicato indiritto penale
Il peculato
Norme: artt. 314 e 316 cp Art. 314. Peculato. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che,…
“È consentito il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d’opera, per scopi di critica…” L’art. 70, Legge 22 aprile 1941 n. 633 (recante norme sulla Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) dispone che «il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti d’opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscono concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera».
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