Separazione giudiziale dei coniugi e addebito

La separazione giudiziale è quella pronunciata con sentenza dal tribunale a seguito di un giudizio a istanza di uno o di entrambi i coniugi quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e tali da arrecare grave pregiudizio alla prole. Si ricorre pertanto alla separazione giudiziale in mancanza di un accordo tra i coniugi ovvero quando sia richiesta la separazione con addebito.

Ai fini dell’addebito rileva l’evoluzione sociale relativa al concetto di famiglia quale formazione sociale dove l’individuo sviluppa la propria personalità. In particolare la giurisprudenza ha affermato il principio per cui l’articolo 151 cc, nel testo vigente, afferma il principio della cosiddetta intollerabilità soggettiva che si fonda sul diritto costituzionalmente garantito di non vedersi obbligati a mantenere in vita una convivenza non più desiderata, la cui dissoluzione non può essere oggetto di biasimo giuridico e dunque di addebito della separazione ( Cass 2274/12). Ne deriva la necessità di un apprezzamento giudiziario oggettivo sui fatti generatori della suddetta incompatibilità e una valutazione soggettiva della disaffezione e del distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi (Cass 2183/13).

Questo significa che la separazione personale si fonda sulla intollerabilità della vita coniugale o sul grave pregiudizio per l’educazione della prole mentre la declaratoria di addebito richiede un’autonoma domanda di parte distinta dalla domanda di separazione (Cass. 24442/11) pertanto “l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato la addebitalità, implica il passato in giudicato del capo dello separazione, rendendo esperibile l’azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione”. Pertanto la dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi può essere richiesta e adottata solo nell’ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l’estendibilità in tema di addebito di domande successive a tale giudizio poiché il capoverso dell’articolo  151 cc espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla competenza esclusiva del giudice della separazione. Detto altrimenti successivamente alla pronuncia di separazione senza addebito così come all’omologazione della separazione consensuale le parti non possono chiedere il mutamento del titolo della separazione stessa da consensuale a giudiziale con addebito, né per fatti sopravvenuti né per fatti anteriori alla separazione ma emersi successivamente in quanto ex art. 151, co 2 la competenza ad emettere la eventuale accessoria pronuncia di addebito e’ del giudice della separazione ( Cass 7450/2008).

Ne deriva che  domanda di addebito è proponibile esclusivamente in sede di atto introduttivo al giudizio di separazione ed è inammissibile in quanto tardiva se formulata in corso di causa in quanto la stessa è una domanda autonoma. Il coniuge istante inoltre deve provare l’imputabilità all’altro coniuge della violazione dei doveri matrimoniali.

È ormai consolidato il principio secondo il quale affinché si possa giungere a una pronuncia di separazione con addebito è necessario che venga prima accertata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 cc) e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( ad es. in questo senso Tribunale di Cuneo, 15 luglio 2021) ovvero del grave pregiudizio all’educazione della prole. Laddove non si riesca a raggiungere la piena prova che la condotta contraria ai doveri del matrimonio posta in essere da uno dei coniugi o da entrambi sia stata causa diretta del fallimento della convivenza il giudice dovrà necessariamente astenersi dal dichiarare la separazione con addebito. Salva naturalmente la possibilità, laddove detta condotta integri gli estremi dell’illecito civile, l’azione di risarcimento danni (che e’ un’azione autonoma). Il comportamento legittimante l’addebito deve essere oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio anche cosciente e volontario e la violazione deve essere la causa determinante della crisi coniugale.

 

Si segnalano le seguenti sentenze :

·         I comportamenti violenti e maltrattanti tenuti dal marito in danno della moglie sono stati valutati causa di addebito della separazione (Cass., Civ. Sez. VI, 3 agosto 2021, n. 22194);

·         La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Tribunale di La Spezia, sentenza 25 marzo 2021, n. 179)

·         Nessun addebito se la moglie non prepara piatti caldi e non stira (Trib. di Foggia, sentenza 5 maggio 2021);

·         Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto. L’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa. Nel caso di specie, il Tribunale felsineo ha scelto la madre quale affidataria esclusiva dei figli minori pur ricordando che nella giurisprudenza di legittimità è costante l’orientamento secondo cui l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori (che non esclude che essi siano collocati presso uno di essi con previsione di uno specifico regime di visita con l’altro) costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all’idoneità del genitore affidatario e all’inidoneità educativa alla manifesta carenza dell’altro genitore. (Trib. Bologna, sent. 10 marzo 2021)

– In tema di violazione dell’obbligo di fedelta’ la Corte di Cassazione (ordinanza 12794/2021) ha confermato l’addebito della separazione al marito in virtù del tradimento provato in giudizio dalla moglie tramite le chat di whatsapp. Ebbene precisare che il tradimento non rileva se interviene in una situazione già compromessa (Cass 11516/14)

·         Addebito della separazione ad entrambi i coniugi e affidamento della figlia minore – Cass. Civ., Sez. I, Ord., 7 giugno 2021, n. 15819

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Pubblicato da evasimola

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