1. Introduzione: Il perimetro del problema
Nel panorama del diritto delle assicurazioni si assiste sempre più frequentemente a un fenomeno distorsivo: l’utilizzo strumentale della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 “GDPR” e D.Lgs. 196/2003) come “scudo” da parte delle compagnie per negare agli assicurati l’accesso ad atti fondamentali per la tutela dei propri diritti.
Questo diniego generalizzato, motivato genericamente con la “tutela della privacy del terzo danneggiato“, si verifica puntualmente in due ambiti specifici della Responsabilità Civile (RC):
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Il settore della RC Auto: dove le compagnie negano l’ostensione delle perizie sui veicoli o delle relazioni cinematiche, adducendo la riservatezza delle controparti, dei conducenti o dei testimoni.
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Il settore dei “Rami Elementari” (polizze a tutela della proprietà come la “Globale Fabbricati”, le polizze Casa o Capofamiglia): dove il rifiuto viene motivato dal fatto che la perizia contiene immagini, dettagli o planimetrie dell’abitazione del terzo che ha subìto il danno (ad esempio, il vicino di casa).
In qualità di consulente privacy, ritengo fondamentale chiarire che la protezione dei dati non è un diritto assoluto, ma va costantemente bilanciata con gli altri diritti fondamentali, in primis il diritto di difesa (Art. 24 Cost.) e il principio di trasparenza contrattuale.
2. Il caso di scuola: la polizza “Globale Fabbricati” e il danno da infiltrazione
Per comprendere la portata pratica di questo cortocircuito logico-giuridico, è utile analizzare una recente vicenda giunta al vaglio del Tribunale di Napoli (Sez. XII, provvedimento del 19 maggio 2026), emblematica per il settore delle polizze immobiliari.
Il fatto
La proprietaria di un immobile, assicurata per la responsabilità civile verso terzi tramite una polizza “Globale Fabbricati”, veniva convenuta in giudizio dal proprietario dell’appartamento sottostante a causa di gravi infiltrazioni d’acqua. La compagnia assicurativa, chiamata in causa per la manleva, eccepiva in giudizio la mancata prova della causa del guasto da parte della propria assicurata; sulla scorta di tale eccezione, la domanda di garanzia dell’assicurata veniva respinta.
Al fine di comprendere le ragioni tecniche del diniego della compagnia e valutare un’azione di responsabilità contro la stessa, l’assicurata chiedeva l’accesso alla perizia che l’assicuratore aveva commissionato per accertare origini e danni del sinistro. La Compagnia opponeva un netto rifiuto:
“Non possiamo consegnare la perizia perché contiene immagini e dettagli fotografici dell’abitazione del terzo danneggiato, violandone la privacy”.
Di fronte a questo blocco, l’assicurata ha adito l’Autorità Giudiziaria tramite ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo dal Tribunale di Napoli l’ordine di consegna coattiva dei documenti peritali. Il caso dimostra come l’assicurato, pur pagando un premio per essere tutelato, si trovi spesso in una condizione di asimmetria informativa e sia costretto a intraprendere un secondo giudizio solo per conoscere gli elementi tecnici del “suo” sinistro.
3. Il quadro normativo: il cortocircuito tra Codice delle Assicurazioni e Privacy
Da un punto di vista strettamente codicistico e di data protection, il diniego opposto dalle compagnie è giuridicamente infondato. Il sistema prevede infatti un chiaro punto di incontro tra le normative:
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L’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP): Sancisce espressamente il diritto dei contraenti e dei danneggiati di accedere agli atti di accertamento e di stima dei danni a conclusione dei procedimenti di valutazione. È una norma speciale che mira a garantire la trasparenza del rapporto contrattuale.
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L’Art. 1375 del Codice Civile (Buona fede contrattuale): La perizia viene svolta nell’ambito di un rapporto contrattuale sinallagmatico. Negare l’atto su cui la compagnia fonda il proprio rifiuto di liquidare il danno viola il dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.
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L’Art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR (Legittimo Interesse): Il trattamento dei dati del terzo (consistente nella comunicazione della perizia all’assicurato) trova una solida base giuridica nel legittimo interesse del richiedente a esercitare o difendere un diritto, anche in fase stragiudiziale.
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L’Art. 21, par. 1 del GDPR (Diritto di opposizione): L’eventuale opposizione del terzo alla condivisione dei propri dai cede di fronte alla dimostrazione, da parte dell’assicurato, di “motivi legittimi cogenti prevalenti“, quali appunto la tutela giurisdizionale dei propri diritti (principio speculare all’Art. 17, par. 3, lett. e del GDPR).
La tesi delle compagnie, secondo cui la mera presenza di dati del terzo bloccherebbe in toto l’ostensione, rivela un’erronea e strumentale applicazione del principio di minimizzazione dei dati (Art. 5, par. 1, lett. c del GDPR). Come già chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. III, Sentenza n. 17786/2011), l’assicurato vanta un vero e proprio diritto di credito di natura contrattuale alla consegna della perizia – in base ai doveri di buona fede – poiché la perizia è un atto pagato indirettamente con i premi e incide direttamente sul patrimonio dell’assicurato stesso. Parallelamente, i provvedimenti storici del Garante Privacy confermano che la tutela del terzo si assicura non con il diniego tombale, ma con il solo oscuramento dei dati identificativi non pertinenti.
4. La soluzione tecnica: Il bilanciamento degli interessi tramite “Oscuramento”
La giurisprudenza ha da tempo individuato lo strumento operativo per risolvere questo apparente conflitto: il bilanciamento degli interessi tramite la tecnica dell’oscuramento dei dati non pertinenti (c.d. redaction o omissis).
A fronte di un’istanza di accesso, il Titolare del trattamento (la compagnia) non può limitarsi a un diniego aprioristico e tombale, ma ha il dovere di cooperare secondo buona fede, scompaginando il documento attraverso un preciso processo gestionale:
[Perizia Assicurativa Integrale]
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├─► DATI TECNICI (Origine del guasto, dinamica, computo metrico) ──► ACCESSIBILI
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└─► DATI ECCEDENTI (Arredi non danneggiati, volti, dati personali) ──► OSCURATI (Omissis)
Esempi pratici di applicazione degli “Omissis”
Per comprendere come la compagnia debba operare concretamente senza trincerarsi dietro un rifiuto totale, analizziamo i due scenari tipici:
Esempio 1: Sinistro da Infiltrazione (Rami Elementari / Globale Fabbricati)
Il perito della compagnia fotografa il bagno del vicino del piano di sotto per stimare i danni al soffitto causati dalla rottura di una tubazione dell’assicurato.
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Cosa DEVE essere ostensibile all’assicurato: La descrizione tecnica del danno (es. “Infiltrazione mappata sul soffitto del bagno padronale di mq 4”), la localizzazione della rottura, il nesso causale riscontrato e il computo metrico estimativo dei costi di ripristino. Le fotografie del soffitto danneggiato e della macchia d’acqua sono accessibili poiché rappresentano la prova oggettiva del danno.
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Cosa la compagnia DEVE oscurare: Se nell’inquadratura della fotografia compaiono lo specchio del bagno che riflette il volto del proprietario, medicinali sensibili appoggiati sulla mensola, quadri o dettagli dell’arredamento privato non toccati dal sinistro, questi elementi vanno coperti con bande nere (omissis). Vanno inoltre oscurati il codice fiscale, il numero di telefono e le coordinate bancarie del terzo eventualmente presenti nella relazione.
Esempio 2: Relazione Cinematica e Perizia (RC Auto)
A seguito di un sinistro stradale complesso, il perito redige una relazione cinematica per ricostruire la dinamica dell’impatto tra due veicoli, raccogliendo anche le dichiarazioni di un testimone.
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Cosa DEVE essere ostensibile all’assicurato: I grafici di deformazione dei veicoli, i rilievi delle tracce di frenata sull’asfalto, la velocità stimata dei mezzi, la ricostruzione della dinamica e il testo della dichiarazione del testimone (es. “Il veicolo A passava con il semaforo rosso”). L’assicurato ha il diritto di conoscere queste informazioni per verificare se la compagnia ha applicato correttamente o meno il concorso di colpa.
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Cosa la compagnia DEVE oscurare: Il nome, il cognome, l’indirizzo e il numero di telefono del testimone (i suoi dati identificativi vanno coperti, lasciando leggibile solo la sua dichiarazione tecnica). Nelle fotografie dello stato dei luoghi, vanno oscurate le targhe dei veicoli terzi estranei al sinistro che si trovavano casualmente a passare o a essere parcheggiati lì vicino, così come i volti dei passanti.
Focus: L’identità del testimone va persa fino al giudizio?
Un’obiezione comune riguarda il rischio che l’oscuramento dei dati del testimone pregiudichi il diritto di difesa dell’assicurato in fase stragiudiziale. È bene chiarire che l’anonimizzazione dei dati nella relazione peritale non permette alla compagnia di occultare “testimoni fantasma”.
La normativa sulla RC Auto prevede infatti precise decadenze: l’identità dei testimoni deve risultare già dalla denuncia di sinistro o dai verbali delle Autorità. L’oscuramento selettivo nella perizia serve unicamente a evitare un utilizzo improprio dei recapiti diretti del terzo (come indirizzo o numero di telefono) nella fase pre-processuale. Se la compagnia decidesse di non rivelare la presenza di un testimone nei termini di legge, non potrà comunque utilizzarlo a sorpresa in un eventuale futuro giudizio.
5. Conclusioni: La trasparenza come presidio del rapporto assicurativo
La cultura della protezione dei dati personali deve smettere di essere strumentalizzata come un pretesto per l’opacità contrattuale.
Costringere un assicurato a intraprendere azioni legali solo per ottenere un documento a cui ha diritto per legge è una prassi contraria ai principi di efficienza e buona fede. La tecnica dell’oscuramento selettivo non è una facoltà discrezionale dell’assicuratore, ma un preciso obbligo gestionale imposto dal principio di accountability. Permettere che la privacy diventi una scusa per consolidare un monopolio informativo da parte delle compagnie significa alterare l’equilibrio del mercato, indebolendo la tutela di chi ha il sacrosanto diritto a una gestione del sinistro chiara, motivata e, soprattutto, verificabile.
Il ruolo del Consulente Privacy nella gestione del contenzioso
Smontare il “muro di gomma” eretto dagli uffici compliance delle compagnie assicurative richiede un cambio di paradigma: la questione non è più solo civilistica, ma prettamente tecnico-normativa.
Mentre l’azione legale tradizionale interviene dopo il rifiuto (con i relativi tempi e costi di un giudizio), l’analisi specialistica della data protection permette di neutralizzare l’alibi della privacy direttamente in fase stragiudiziale. Intervenire con istanze di accesso tecnicamente inattaccabili, che declinino correttamente i principi di bilanciamento dell’interesse e minimizzazione, costringe la compagnia a cooperare secondo buona fede, tutelando l’assicurato e fornendo agli studi legali le giuste munizioni tecniche per sbloccare le posizioni più complesse.
L’autore di questo articolo si occupa di consulenza e compliance in materia di protezione dei dati personali, supportando privati, intermediari e studi legali nella risoluzione dei conflitti tra GDPR e diritto delle assicurazioni.
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