Ricorso alla corte europea

    Il consiglio d’Europa, istituito a Londra nel 1949, con sede a Strasburgo, cui aderiscono quasi tutti gli Stati europei è un’organizzazione regionale in quanto ad esso fanno parte soltanto Stati appartenenti ad una certa area geografica o regione geopolitica.

Esso ha un campo d’azione amplissimo ma poteri diretti molto limitati: adotta infatti raccomandazioni convenzioni che per produrre i loro effetti devono essere recepite e ho ratificate.

La più importante realizzazione del consiglio d’Europa è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo ed delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950 (ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese con la legge 4 agosto 1955, n. 848) che si distingue in due parti: il una di carattere sostanziale che fissa i principi e le regole cui devono attenersi gli Stati  ed una seconda procedurale che istituisce e disciplina l’organo competente a sanzionare le violazioni dei diritti enunciati nella prima parte.

Gli Stati, aderendo alla convenzione, si sottopongono dunque inizialmente con possibilità di riserve, ma poi, per effetto di un protocollo entrato in vigore nel 1999, in modo automatico e pieno alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo il che implica che i singoli cittadini che si ritengano lesi nei loro diritti fondamentali, dopo aver utilizzato tutte le forme di tutela giudiziaria esistente all’interno degli Stati, possono rivolgersi entro tre mesi a tale corte europea le cui decisioni sono vincolanti per gli stessi stati.

Per sapere come presentare il ricorso e come gestirlo: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c