Quando è opportuno nominare un amministratore di sostegno

   L’ istituto dell’amministratore di sostegno è stato creato (legge 9 gennaio 2004, n. 6) al fine di tutelare in modo transitorio o permanente le persone che, pur mantenendo la capacità di intendere e volere, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche anche parziali o temporanee non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (si pensi ad esempio agli anziani, ai disabili psichici, ai tossicodipendenti, agli ammalati) (art. 404 c.c)

   Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come affittare un appartamento, vendere e/o acquistare eccetera.

  L’ amministratore in queste ipotesi viene nominato dal giudice che sceglie preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito (ad esempio padre, fratello, persona stabilmente convivente eccetera) se necessario può nominare amministratore una persona estranea (ciò avviene ad esempio nel caso di conflitto tra parenti).

   L’ istanza per la nomina dell’amministratore di sostegno, che può essere proposta dallo stesso beneficiario, deve indicare l’atto o le tipologie di atti per i quali è richiesta e, in ciò, si differenzia dalla procura generale (quest’ultima infatti viene rilasciata ad una persona di fiducia per il compimento di più atti anche in contesti di tempo e spazio diversi e lascia al procuratore, nei limiti della procura stessa, totale libertà mentre nel caso dell’amministratore di sostegno, per il compimento di ciascun atto, deve essere autorizzato dal giudice tutelare).

   Ne deriva che questo istituto trova la sua ordinaria applicazione a favore di anziani, tossicodipendenti, malati ecc. ma che può essere utilizzato anche per garantire e assicurare ai figli con patologie di carattere psichiatrico o fisico, una normale esistenza dal momento in cui verranno a mancare entrambi i genitori non essendo sufficiente solo diritto alla reversibilità.

   Ulteriormente, in previsione di una propria futura incapacità fisica o psichica (si pensi al caso di un paziente con prognosi infausta) si può designare, ora per allora, un amministratore di sostegno con atto pubblico o scrittura privata autenticata (quindi in questa ipotesi, diversamente da quanto detto sopra, è necessario l’intervento di un notaio).

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