La separazione personale dei coniugi prevista e’ disciplinata dagli articoli 150 e seguenti del codice civile e dall’articolo 706 e seguenti del codice di procedura civile così come modificati dalla legge numero 54/2006 e dalla legge n. 80/2005 e successive modifiche.
Art. 150 cc – separazione personale
È ammessa la separazione personale dei coniugi [155, 156, 156 bis, 191, 297, 548, 585; 70, 706 ss. c.p.c.].
La separazione può essere giudiziale [151] o consensuale [158] [232, 234; 708 c.p.c.].
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale [706 c.p.c.] o la omologazione di quella consensuale [711 c.p.c.] spetta esclusivamente ai coniugi.
Come emerge dalla lettura dell’articolo 150 nel nostro ordinamento sono previsti due tipi di separazione: la consensuale e la giudiziale.
La separazione consensuale e vista come rimedio privatistico di definizione della crisi coniugale in quanto ai coniugi è riconosciuta ampia autonomia nelle scelte destinate a presiedere la vita così come la crisi del matrimonio nei limiti imposti dal nostro ordinamento a tutela degli interessi preminenti della prole. Sarà infatti il presidente del tribunale a controllare che gli accordi siano stati presi nell’interesse dei minori e comunque nel rispetto della legge dovendo provvedere in caso contrario alla loro modifica.
La separazione giudiziaria è richiesta quando ad esempio il coniuge vuole ottenere una separazione con addebito a carico dell’altro. Ovviamente incombe sul ricorrente provare che l’altro coniuge ha tenuto un comportamento contrario ai doveri del matrimonio che ha reso soggettivamente intollerabile la prosecuzione del matrimonio stesso. Non è raro tuttavia che una separazione iniziata come giudiziale si trasformi nel corso del giudizio in una separazione consensuale tanto nella fase presidenziale come in quella istruttoria e ciò al fine di evitare le lungaggini del processo.
La procedura si caratterizza perché la separazione consensuale si esaurisce nella fase cosiddetta presidenziale, con l’omologazione degli accordi dei coniugi (se ritenuti non contrari all’interesse della prole), mentre nella separazione giudiziale successivamente all’assunzione di provvedimenti urgenti da parte del presidente, viene designato il giudice istruttore del procedimento che secondo le regole propie del giudizio di cognizione ordinaria, terminerà con la sentenza di separazione dei coniugi.
Il diritto di chiedere la separazione spetta solo ai coniugi in quanto oggetto del giudizio e’ l’accertamento della sussistenza dei presupposti relativi alla cessazione della convivenza coniugale e conseguenti rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei rapporti dei coniugi stessi con i figli. Ne consegue che i parenti delle parti i(come ad es. i nonni) non possono intervenire nella causa di separazione essendo loro espressamente riconosciuta la legittimazione a sollecitare in diversa sede il controllo giudiziario sull’esercizio della potestà dei genitori ai sensi dell’articolo 336 al fine di conseguire la tutela degli oggettivi interessi dei minori.
Tuttavia è stato ritenuto ammissibile l’intervento del terzo accomodante dell’immobile che chiede il rilascio del bene concesso in comodato ad uno dei coniugi in quanto diretta a far valere un proprio interesse di natura patrimoniale avente attinenza con l’oggetto della lite.
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