La separazione di fatto

La separazione di fatto dei coniugi ricomprende fenomeni differenti quali ad esempio:

  • la separazione conseguente ad un accordo dei coniugi non omologato;
  • la separazione per decisione unilaterale di un coniuge o in seguito all’abbandono del tetto coniugale tollerato e accettato dall’altro coniuge.

In questi casi si instaura una separazione di fatto legittima in quanto caratterizzata da una oggettiva insanabile rottura della comunione materiale e spirituale tra il coniugi sui quali permarrà, salvo quanto eventualmente stabilito dall’accordo, l’obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’articolo 143 co. 3 cc nonché naturalmente l’obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli ai sensi dell’articolo 147 e 148 cc (secondo un diverso orientamento l’illegittimità della separazione originata da un allontanamento ingiustificato priva il coniuge allontanatosi del diritto agli alimenti). Diversamente l’ allontanamento privo di cause di giustificazione assume carattere di illiceità che giustifica le conseguenze previste dall’articolo 146 cc.

La separazione di fatto non ha l’effetto di sospendere gli obblighi matrimoniali anche se a limitati effetti giuridici in quanto potrebbe comunque essere adottata quale elemento di addebito ai danni del coniuge che abbia palesemente violato gli obblighi di assistenza morale, materiale e di fedeltà. Pur tuttavia, secondo l’interpretazione maggioritaria, se il coniuge ha tollerato per un certo tempo il comportamento illecito dell’altro ciò legittimerebbe in qualche modo la separazione di fatto escludendone l’addebito.

Un effetto indiretto della separazione di fatto è collegato alla previsione dell’articolo 317 co. 1  cc che dispone l’esercizio esclusivo della potestà di un genitore per impedimento dell’altro ove questo però sia lontano o irreperibile, continuando altrimenti ad essere esercitata congiuntamente.

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