Il diritto al lavoro

E’ un diritto sociale visto come “obiettivo” dalla Costituzione la quale, all’art. 4, stabile che la “Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. Obiettivo che si realizza con l’intervento dello Stato nell’economia cioè con politiche occupazionali serie ed efficaci.

Ai sensi del secondo comma dell’art 4 “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Il lavoro non è solo un diritto del singolo ma anche un dovere di partecipare e contribuire al progresso sociale. Si dubita che il dovere al lavoro costituisca un obbligo giuridico coercibile: si creerebbe, imponendo la prestazione lavorativa al singolo, una violazione dell’art 13 Costituzione sulla libertà personale, per cui, per una parte della dottrina, il dovere di lavorare si riduce a un vincolo “morale” anche se è possibile riconoscere una funzione giuridica alla norma per quanto attiene alla possibilità di emanare delle disposizioni normative come ad esempio le misure di prevenzione a carico degli oziosi o dei vagabondi previste dalla L. 1423/1965 (espunti nel 1988).

Il diritto al lavoro costituisce il principio ispiratore e nel contempo la norma fondamentale dell’insieme dei diritti e delle disposizioni costituzionali attinenti al rapporto di lavoro. Al riguardo vengono in rilievo:

  • articolo 35 Che impone ai pubblici poteri la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, perseguendo, in particolare, la cura della formazione dell’elevazione professionale dei lavoratori, nonché la promozione degli accordi e delle organizzazioni internazionali intesi ad affermare regolari diritti del lavoro e la tutela del lavoro italiano all’estero;
  • articolo 36 cost. Ca la regolamentazione su taluni punti essenziali del rapporto di lavoro come la retribuzione, la durata della giornata lavorativa, i riposi settimanali ferie annuali, offrendo in questo modo una garanzia a livello costituzionale ai più importanti diritti sociali interni al rapporto di lavoro stesso. In particolare il primo comma dell’articolo 36 fa riferimento alla giusta retribuzione nel senso che la retribuzione non è “ mero corrispettivo del lavoro, ma compenso del lavoro, proporzionale alla sua quantità e qualità e, insieme, mezzo normalmente esclusivo per sopperire alle necessità vitali del lavoratore e dei suoi familiari, che deve essere sufficiente ad assicurare costoro un’ esistenza libera e dignitosa” (Corte Cost. Sentenza n. 559/1987);
  • l’articolo 37 cost. che introduce il divieto di operare, nell’ambito del rapporto di lavoro, discriminazioni a danno delle donne e dei minori imponendo, nel contempo, una particolare tutela per la lavoratrice madre. (La disposizione prosegue commi 2 e 3 con l’impegno della Repubblica ad assicurare, con norme speciali, la tutela del lavoro dei minori, i quali hanno diritto, a parità di lavoro, alla parità di retribuzione. È inoltre demandato alla legge il compito di stabilire il limite minimo di età per il salariato.