L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di chi ha una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Hanno diritto all’assegno le lavoratrici e i lavoratori:
• dipendenti;
• autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
• iscritti alla gestione separata.
L’assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se sono soddisfatti tutti i requisiti sanitari e amministrativi, e ha validità triennale. Il beneficiario può chiedere la conferma nel semestre precedente la fine del triennio. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione. L’importo dell’assegno viene calcolato con il sistema misto: una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. Se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo è interamente contributivo.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.
Fonte Inps