Resistenza a pubblico ufficiale: parte II

    LA TESI DELL’UNICITÀ DEL REATO E QUELLA CONTRAPPOSTA DELLA PLURALITÀ DI REATI NEL CASO DI RESISTENZA POSTA IN ESSERE NEI RIGUARDI DI PIÙ PUBBLICI UFFICIALI NEL MEDESIMO CONTESTO FATTUALE

  In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un unico reato non il concorso formale omogeneo di reati la minaccia nei confronti dei più pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio posta in essere nel medesimo contesto fattuale per impedire il compimento di uno stesso atto di ufficio o di servizio. (Fattispecie in cui l’imputato pronunciava espressioni minacciose nei confronti di due poliziotti per allontanarli dal proprio bar e impedire loro di concludere un controllo amministrativo (Cass,sez. VI 22 agosto 2017 n. 39341). Contra (Cass. Sez VI 27 Gennaio 2017 n. 4123; Cass sez VI 24 Ottobre 2011 n. 38182).

     Come si vede dalle sentenze richiamate nel corso degli ultimi anni, in seno alla giurisprudenza, si sono formati due contrapposti filoni ermeneutici con riguardo alla configurabilità di un unico reato ovvero di una pluralità di reati in concorso formale ovvero avvinti dal vincolo della continuazione nell’ipotesi di fattispecie ex art. 337 cp commessa per opporsi al compimento di un medesimo atto d’ufficio o servizio compiuto da una pluralità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nello stesso contesto storico fattuale.

  I giudici fautori del primo orientamento ritengono che occorre avere riguardo, al fine di pervenire all’individuazione della fisionomia unica o plurima, non al numero dei pubblici ufficiali ma bensì all’unicità o la pluralità di atti posti in essere nell’interesse dell’amministrazione.

    Siffatto assunto interpretativo trova fondamento sia nel precetto della norma sia nell’inquadramento normativo: la resistenza a pubblico ufficiale costituisce un reato contro la pubblica amministrazione avente bene giuridico il lineare svolgimento dell’agire di quest’ultima e non anche (almeno non in via diretta) l’integrità fisica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico si servizio. Tant’è che il reato di resistenza a pubblico ufficiale non assorbe l’eventuale condotta di lesioni nel caso in cui l’impiego della violenza cagioni un pregiudizio all’integrità fisica del pubblico ufficiale. Ne discende che, nell’ipotesi in cui l’azione aggressiva intimidatoria sia posto in essere in un contesto unitario, quantunque in danno di una pluralità di pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio, l’interesse oggetto dell’adesione è non già quello relativo a ciascuno dei singoli operanti bensì quello della pubblica amministrazione a non subire impedimenti nello svolgimento della sua attività. Inoltre sotto il profilo dell’elemento soggettivo si rileva che la proprietà dei reati non può derivare dalla mera pluralità delle persone offese giacché occorre uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l’evento tipico previsto dalla norma indistintamente nei confronti di ciascun pubblico ufficiale ne deriva che se unica è l’azione accompagnata da un unico atteggiamento psicologico, allora unico deve essere il reato commesso. A sostegno di questa interpretazione sono stati richiamati principi affermati dalla medesima giurisprudenza di legittimità in materia di concorso formale cosiddetto omogeneo, secondo cui il discrimen fra l’unicità e la pluralità di violazioni dipende non soltanto dalla materialità della condotta o, meglio delle condotte, bensì dal differente atteggiarsi del dolo in capo al soggetto agente, con la conseguenza che allorquando vi sia una pluralità di persone offese, la ravvisabilità della pluralità delle violazioni necessita in capo al soggetto attivo l’esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, di dette persone non potendosi desumere tale elemento dalla semplice presenza di più persone offese (Cass. Sez II n. 12027/97).

    Di contro una seconda corrente di pensiero ha sostenuto che nel caso in esame deve escludersi l’unicità del reato essendoci invece di fronte ad un concorso formale omogeneo di reati e dunque tanti distinti reati quanti sono i pubblici ufficiali operanti, giacché la resistenza pur ledendo unitariamente il pubblico interesse alla tutela del normale funzionamento della pubblica amministrazione si risolve in plurime offese al libero espletamento dell’attività funzionale di ciascun pubblico ufficiale. E questo perché la pubblica amministrazione è un’entità astratta, che agisce per mezzo di persone fisiche, ciascuna delle quali pur operando come organo della stessa conserva una distinta identità, suscettibile di offesa.

    Nello scenario sopra descritto sono intervenute le Sezioni Unite affermando che “in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Cass Sezioni Unite, 24 settembre 2018 (ud. 22 febbraio 2018), n. 40981).

Analisi della Sentenza n. 40981/2018 delle sezioni unite

   Con ordinanza n. 57249/2017 è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di resistenza a pubblico ufficiale: “se commetta più violazioni dell’art. 337 cod. pen. l’agente che, con una sola azione usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o a più incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

    La fattispecie concreta su cui i supremi giudici sono stati chiamati a decidere è quella di una resistenza posta in essere nei confronti di due funzionari di pubblica sicurezza mediante minacce di morte e violenza, consistita nello strattonarli e nel tentare di prenderli a pugni, mentre i predetti pubblici ufficiali intervenivano per impedire all’imputato di aggredire una terza persona.

   Nel caso di specie, la sentenza di condanna, resa dal tribunale in sede di giudizio abbreviato, era stata confermata dalla locale corte territoriale con riconoscimento della continuazione tra i ritenuti plurimi reati di resistenza commessi nei riguardi dei due citati funzionari di polizia. Mediante la proposizione del ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore si doleva tra l’altro della ravvisata sussistenza del concorso di reato a fronte di un’unica azione.

    Orbene le sezioni unite dopo aver dato atto della esistenza delle due contrapposte visioni ermeneutiche di cui s’è detto sopra hanno preliminarmente considerato due distinti e connessi temi di indagine: “a) individuazione dell’ambito del concorso formale omogeneo di reati ex art. 81, primo comma, cod. pen.; b) analisi della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. con particolare riguardo al profilo strutturale (condotta e oggetto materiale della stessa, così come individuati nella norma incriminatrice) nonché alla ricognizione del bene giuridicamente protetto, al fine di stabilire se l’offesa punita è quella diretta all’atto amministrativo in sé considerato, o, viceversa, consiste nell’opposizione – violenta o minacciosa – al pubblico ufficiale che esegue detto atto”.

Circa il primo profilo “va osservato che l’articolo 81, primo comma, cod. pen. individua la fattispecie del “concorso formale di reati” tanto nel caso in cui con una sola azione siano violate diverse norme di legge (c.d. concorso formale eterogeneo di reati), quanto nel caso in cui, con una sola azione, venga violata contestualmente più volte la medesima disposizione di legge (c.d. concorso formale omogeneo di reati). Nel concetto di azione unica vanno ricompresi tanto i casi in cui l’azione si risolva in un “atto unico” (conforme alla condotta normativamente prevista), quanto i casi in cui l’azione si realizzi attraverso il compimento di una “pluralità di atti” che siano contestuali nello spazio e nel tempo ed abbiano fine unico. Con la precisazione che, a scanso di ambiguità, l’apprezzamento di tali caratteri (contestualità degli atti e unicità del fine) deve essere effettuato attraverso un raffronto rigoroso e costante della fattispecie astratta descritta dalla norma. 2.1. In linea generale si deve ancora affermare che la consumazione del reato si realizza ogniqualvolta, attraverso la condotta astrattamente descritta nel precetto, sia realizzata l’offesa tipizzata e sia leso l’interesse protetto dalla norma (c.d. evento giuridico). Di qui discende che la fattispecie del concorso formale omogeneo ex art. 81, primo comma, cod. pen. sirealizza quando il bene tutelato sia leso più volte da una azione che, sul piano fenomenico, diviene causa di una pluralità di lesioni o eventi omogenei. Appare opportuno specificare che l’indagine deve limitarsi alla valutazione del solo fatto storico, riscontrando, sulla scorta del modello normativo, l’esistenza di plurime violazioni della medesima disposizione di legge, non essendo necessaria alcuna ulteriore specifica indagine circa la rilevanza dell’interesse tutelato dalla norma”.

Il ragionamento della Corte

  “Non sembra avere sicuro fondamento, invece, l’opinione con la quale, distinguendo tra norme incriminatrici che tutelano beni altamente personali (vita, integrità fisica, libertà personale, onore) e norme che proteggono beni di natura diversa, si afferma che nel primo caso sarebbe sempre configurabile una pluralità di reati in ragione della  rilevanza dei plurimi interessi lesi, mentre nel secondo ciò non sarebbe sempre possibile. La tesi pone infatti un alone di incertezza nel giudizio di concretizzazione della fattispecie tipica, mentre sul piano normativo non paiono rinvenirsi argomenti per una distinzione di tale fatta, né criteri discretivi oggettivi che consentano di distinguere con sufficiente precisione tra i beni altamente personali e quelli che tali non sarebbero. 2.2. Passando al piano applicativo di quanto fin qui ricordato, ai fini della verifica in concreto della ricorrenza di un’ipotesi di concorso formale omogeneo di reati, bisogna pertanto procedere all’ideale scissione della complessiva vicenda fattuale in tante parti quanti sarebbero gli eventi giuridici, verificando quindi se ognuno degli autonomi frammenti di essa integri, in tutte le sue componenti (soggettiva ed oggettiva) la fattispecie prevista dal legislatore: tenendosi presente che sul piano soggettivo occorre attentamente verificare che il dolo investa ciascuno dei singoli frammenti del fatto. Infatti, perché si abbia concorso formale di reati è necessario che l’azione unica sia accompagnata e sorretta dall’elemento soggettivo proprio di ciascuna fattispecie criminosa. In altri termini: non potendo farsi derivare la unicità o la pluralità dell’azione puramente e semplicemente dalla pluralità delle persone offese, è necessario, quando si verifica una tale ipotesi, un quid plurís consistente nella riconoscibile esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico diretto a realizzare l’evento tipico previsto dalla norma incriminatrice nei confronti di ciascuna, distintamente, delle suddette persone, elemento quest’ultimo rinvenibile solo, come detto, attraverso la analisi concreta del fatto. Nel caso di verifica positiva, si potrà quindi affermare che ricorre la fattispecie del concorso formale omogeneo.

Passando al tema relativo al delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, occorre in primo luogo esaminare la struttura della fattispecie e, attraverso essa, rinvenire, secondo la ratio della disposizione ma avuto riguardo comunque alla descrizione normativa della condotta incriminata, l’interesse protetto dall’art. 337 cod. pen. Si è già fatto cenno in premessa che, all’interno della medesima Sesta Sezione, sul punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. 3.1. Con il primo (ex multis: Sez. 6, n. 38182 del 26/09/2011, De Marchi, Rv. 250792 e Sez. 6, n. 26173 del 17/05/2012, Momodu, Rv. 253111), si afferma che la violenza o la minaccia adoperate nel medesimo contesto nei confronti di più pubblici ufficiali, per contrastare il compimento di un atto del loro L/ ufficio, configura tanti reati di resistenza quanti sono i soggetti passivi coinvolti La tesi si fonda sulla considerazione che l’azione delittuosa, pur ledendo unitariamente l’interesse del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell’attività di ciascuno dei pubblici ufficiali incaricati del compimento dell’atto (che rappresenta l’oggetto materiale della condotta). In senso conforme si esprimono Sez. 6, n. 35376 del 22/06/2006, Mastroiacovo, Rv. 234831 e, da ultimo, Sez. 6, n. 35227 del 25/05/2017, Provenzano, Rv. 270545, in cui, in particolare, viene messo in rilievo che l’opposto indirizzo svaluta la tutela della libertà di azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio e trascura che la pubblica amministrazione è un’entità astratta che agisce per mezzo di persone fisiche, ciascuna delle quali, pur operando come organo della stessa, conserva una distinta identità suscettibile di offesa così come previsto dal dato testuale della disposizione. 3.2. La tesi opposta (v. fra le più recenti: Sez. 6, n. 37727 del 09/05/2014, Pastore, Rv. 260374; Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, Mozzi, Rv. 269005; Sez. 6, n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939; Sez. 6, n. 52725 del 28/09/2017, Diop, Rv. 271559), partendo dalla valorizzazione dell’interesse giuridico del regolare andamento della pubblica amministrazione, concentra l’attenzione sull’ “atto” che deve essere eseguito, affermando che solo l’ostacolo all’esecuzione di quest’ultimo concreterebbe la lesione dell’interesse protetto; secondo questa tesi, l’aspetto dell’integrità psico-fisica del pubblico ufficiale incaricato dell’esecuzione dell’ “atto” assumerebbe, pertanto, un rilievo secondario o collaterale, con la conseguenza che la eventuale pluralità dei pubblici ufficiali fatti oggetto di minaccia o violenza non avrebbe incidenza alcuna sul piano dell’evento giuridico che rimarrebbe comunque unico. Nell’alveo di questo orientamento si pone Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, Mozzi, Rv. 269005, che, in particolare, osserva come l’opposta tesi perda di vista il bene indiscutibilmente rappresentato dal regolare svolgimento dell’attività della p.a., mentre la persona fisica del pubblico ufficiale è tutelata dalle norme generali poste a presidio dell’integrità fisica dell’individuo quando la violenza supera lo stadio minimale delle percosse o della minaccia semplice, che vale ad integrare l’elemento costitutivo della “violenza o minaccia” di cui al citato art. 337 cod. pen. E Sez. 6 n. 39341 del 12/07/2017, Damiani, Rv. 270939, aggiunge che l’uso della violenza o della minaccia, per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, non si identificherebbe necessariamente nella minaccia o violenza contro la persona del pubblico ufficiale, potendosi manifestare in forme diverse da quelle riconducibili alle previsioni degli artt. 610 o 612 cod. pen., esplicandosi anche mediante violenza o minaccia impropria che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, riverbera negativamente sull’esplicazione della funzione, impedendola od ostacolandola. 4. Ritiene il Collegio che la soluzione del contrasto imponga, come anticipato, un’analisi che tenga conto anzitutto della struttura obiettiva dell’illecito come emergente dal testo dell’art. 337 cod. pen., quindi dell’interesse protetto desumibile da tale articolazione strutturale, oltre che dalla collocazione sistematica e dall’intitolazione dell’articolo. Invero, l’idea che l’individuazione della condotta incriminata, ai fini della verifica di ipotesi di concorso di reati, debba partire dall’individuazione del bene giuridico protetto ed essere incentrata su di esso, già ripudiato dalla giurisprudenza di legittimità allorché a venire in rilievo è il principio di specialità (cfr. da ultimo, tra molte Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902), non solo non è formalmente conforme alle regole sull’interpretazione delle leggi, ma incorre – come rimarca autorevole Dottrina – nel vizio logico di confondere oggetto materiale e oggetto giuridico della tutela, che segna i limiti entro i quali il primo è tutelato. E si pone in contrasto, perciò, con i principi di tassatività e materialità, senza offrire garanzia aggiuntiva al principio di offensività, che sui limiti della tutela, appunto, riverbera. 4.1. Occorre dunque partire dalla considerazione che la condotta tipica del delitto in esame si concreta nell’uso della violenza o della minaccia da chiunque esercitata per “opporsi a un pubblico ufficiale” (o a un incaricato di un pubblico servizio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza) mentre compie un atto dell’ufficio o del servizio. L’elemento oggettivo del reato risulta tipizzato sul piano modale e teleologico, essendo sanzionata ogni condotta diretta a conseguire lo scopo oppositivo indicato dalla disposizione attraverso l’uso di violenza o minaccia nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio agente. I suddetti elementi fattuali rilevano nella loro idoneità e univocità a impedire o a turbare la libertà di azione del soggetto passivo, sicché il reato è integrato da qualsiasi condotta che si traduca in un atteggiamento, anche implicito, purché percepibile, che impedisca, intralci o valga a compromettere, anche solo parzialmente o temporaneamente, la regolarità del compimento dell’atto dell’ufficio o del servizio, restando così esclusa ogni resistenza meramente passiva, come la mera disobbedienza. La struttura della fattispecie sotto il profilo fattuale, prevede, dunque, una condotta commissiva-oppositiva connotata: a) dalla violenza o dalla minaccia (esclusa, come detto, la mera resistenza passiva) rivolta (in modo diretto o indiretto, esplicito o implicito) esclusivamente contro il pubblico ufficiale o il soggetto normativamente ad esso equiparato, siccome tesa a coartarne o a impedirne l’agire funzionale; b) dalla volontà (dolo specifico) di ostacolare il soggetto passivo nel momento dell’esercizio della funzione pubblica. L’espressione adoperata dal legislatore – «mentre compie un atto di ufficio o di servizio» – ha la finalità di individuare contesto e finalità della condotta oppositiva e di circoscriverne la rilevanza nell’ambito di un obiettivo nesso funzionale ed di un determinato arco temporale, ricompreso tra l’inizio e la fine dell’esecuzione dell’atto dell’ufficio o del servizio; sicché, al di fuori del suddetto ambito, la violenza o la minaccia rivolte al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio configurano fattispecie diverse, quali ad esempio la violazione dell’art. 336 cod. pen. nel caso in cui la violenza e la minaccia siano antecedenti all’atto dell’ufficio. Significativamente, richiamandosi alla medesima ratio, già la Corte costituzionale, con ordinanza n. 425 del 1996, ha messo in evidenza come l’art. 337 cod. pen. non sia rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l’attuazione della sua volontà: all’evidenza sottintendendo l’esistenza di una compenetrazione tra la persona fisica del pubblico ufficiale e la pubblica amministrazione per la quale quello agisce. 4.2. Così individuati la condotta sanzionata e l’oggetto materiale su cui la stessa ricade, consistenti nell’opposizione-offesa a “un” (id est ciascun) pubblico ufficiale agente, non può condurre a diverse conclusioni l’individuazione dell’interesse protetto dall’art. 337 cod. pen. Che il “regolare funzionamento della pubblica amministrazione” rappresenti il bene giuridico tutelato, è univocamente e concordemente affermato, sulla base della collocazione sistematica e dell’intitolazione della disposizione, in tutta la giurisprudenza di legittimità, che implicitamente esclude la possibilità di rinvenire nella norma plurimi interessi giuridici di pari rango contemporaneamente protetti (regolare andamento della pubblica amministrazione e integrità fisica del pubblico ufficiale). È giocoforza, pertanto, circoscrivere il significato dell’espressione “regolare funzionamento della pubblica amministrazione”. Secondo dottrina e giurisprudenza di diritto amministrativo, la pubblica amministrazione è unanimamente intesa come organizzazione complessa costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche sia dalle persone che per essa agiscono. La relazione giuridica intercorrente tra la persona fisica che ricopre l’ufficio o la funzione pubblica e la pubblica amministrazione è definito “rapporto organico” che determina l’identificazione della persona fisica incardinata nell’ufficio o nel servizio pubblico con la stessa pubblica amministrazione, sicché il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio è esso stesso pubblica amministrazione costituendo lo strumento della sua estrinsecazione nel mondo giuridico tanto sul piano volitivo che su quello esecutivo. Nel campo del diritto penale il testo dell’art. 357 cod. pen. ricalca la ricostruzione giuridica dianzi esposta ricollegando la figura del pubblico ufficiale e dell’incaricato di un pubblico servizio al concreto esercizio della funzione o del servizio secondo un modello definitorio che esclude l’esistenza di un’alterità tra persona incardinata nella p.a. e quest’ultima. Ne deriva che il “regolare andamento della pubblica amministrazione” implica, non solo la mancanza di manomissione dei beni pubblici o la loro distrazione per il perseguimento di scopi diversi da quelli istituzionali, ma anche la mancanza di interferenze nel procedimento volitivo od esecutivo di colui che, incardinato nella amministrazione, la personifica essendo espressione di volontà di quest’ultima. Pertanto l’interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione va inteso in senso ampio, in quanto in esso si ricomprende anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne adempiono i servizi, così come previsto dagli artt. 336, 337 e 338 cod. pen. 5. Le argomentazioni spese a sostegno della tesi per la quale l’opposizione sarebbe nei confronti dell’atto e non del pubblico ufficiale non possono essere, perciò, ritenute valide, perché da un lato, non tengono conto della descrizione dell’illecito come configurato dal testo della norma e dall’altro, sul piano logicogiuridico, anche quando fanno riferimento all’interesse protetto, non evocano argomenti idonei a superare la lettera della legge. Può solo aggiungersi che non appare dirimente la considerazione che il delitto di resistenza assorbirebbe soltanto il minimo di violenza in cui si estrinseca l’opposizione per essere la tutela fisica o morale dello stesso assicurata da altre disposizioni in cui l’offesa superi il tasso minimo tollerabile. Tale interpretazione finisce con lo svilire il raggio di copertura normativa sino a ritenere subvalente e collaterale l’offesa al pubblico ufficiale, ponendosi in contrasto con la lettera della legge. Infatti, proprio la circostanza che l’elemento oggettivo del reato di resistenza sia integrato dalla violenza o dalla minaccia al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio in determinato momento, conferisce centralità alla persona del singolo soggetto pubblico chiamato a manifestare la volontà della pubblica amministrazione. Parimenti non ha significatività il raffronto tra l’art. 337 e l’art. 338 cod. pen. (v. fra le altre Sez. 6, n. 4123 del 14/12/2016, Mozzi; Rv. 269005) che collega alla violenza o minaccia a un “corpo” politico, amministrativo o giudiziario un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello riservato ai responsabili della violazione degli artt. 336 e 337 cod. pen., con l’affermazione che per conseguenza sarebbe del tutto irragionevole applicare ex art. 81 cod. pen. una pena maggiore al soggetto che rivolgesse minacce nei confronti di più pubblici ufficiali per opporsi al compimento dell’atto dell’ufficio ex art. 337 cod. pen. rispetto a colui che agisce nei confronti di un organo collegiale della pubblica amministrazione. Si tratta di fattispecie fra loro diversamente strutturate e la diversa sanzione (più grave nel caso di violazione dell’art. 338 cod. pen. rispetto a quella dell’art. 337 cod. pen.) risponde a criteri di ragionevolezza, posto che nell’art. 338 cod. pen. è prevista la violenza o la minaccia verso l’unità indistinta dall’organo pubblico collettivo, oggetto di aggressione, piuttosto che la tutela dei singoli componenti. Né possono incidere ai fini della comparazione delle norme incriminatrici aspetti fattuali particolari delle fattispecie concrete, rilevanti ai fini della ricorrenza del concorso di reati o di circostanze aggravanti e in quanto tali idonei a determinare l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per un titolo piuttosto che per l’altro, perché, al fine di una ricostruzione della portata del precetto e della volontà del legislatore, è alle fattispecie astratte che occorre avere riguardo. 6. La conclusione dell’analisi consente pertanto di rispondere al quesito posto all’esame delle Sezioni Unite nei seguenti termini: “In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 cod. pen., integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio“.

 

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