Principio di legalità della pena e delle misure di sicurezza

Art 25 Cost

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art.102].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

   Dalla lettura del secondo comma dell’art. 25 Cost emerge che il principio di legalità è espressamente previsto per la sola formulazione di precetti senza estendersi esplicitamente la determinazione delle pene: l’esame dei lavori preparatori ha indotto a ritenere che il silenzio serbato dal costituente e la soppressione in sede di formulazione definitiva della norma costituzionale dell’inciso “e con le pene da essa stabilite” furono dovuti al timore che potesse risultare pregiudicato, nel caso di successione di norme penali, il principio dell’applicazione della disposizione più favorevole al reo. Oggi non si dubita del rango costituzionale del principio di legalità della pena presupposto ineludibile per l’attuazione dei canoni di rieducazione e colpevolezza.

   Questo significa che il principio di legalità si riferisce non soltanto alla determinazione del fatto di reato ma si estende anche alla sottoposizione alle pene da un lato e le misure di sicurezza dall’altro.

  1. Legalità della pena. Il principio di legalità della pena impone che sia la legge a provvedere all’intero trattamento sanzionatorio: dalle pene principali alle pene accessorie fino agli effetti penali, le circostanze attenuanti e alle cause di non punibilità, manifestando la sua rilevanza non solo nella fase della cognizione (nella quale il giudice accerta la responsabilità e irroga la sanzione) ma anche in fase esecutiva. Giova peraltro considerare che il principio di legalità della pena non è violato dalla previsione per le singole fattispecie incriminatrici di cornici edittali di una certa latitudine nell’ambito delle quali al giudice è demandato il compito di scegliere la risposta sanzionatorio più adeguata alla concreta significatività del fatto commesso (Corte cost 10 Maggio 2019 n. 122).
  2. Legalità delle misure di sicurezza. Il principio di legalità delle misure di sicurezza garantisce che la previsione di qualunque misura di sicurezza deve elencare tassativamente i casi in cui il giudice può applicare la misura di sicurezza e determinare il tipo di misura applicabile. Dalla formulazione letterale dell’articolo 25, co 3 Cost e art 199 cp si evince l’applicabilità alle misure di sicurezza dei soli corollari di riserva di legge, tassatività e divieto di analogia con esclusione quindi del principio di irretroattività: conclusione questa da ultimo ribadita in relazione alla confisca di prevenzione ex art. 24 Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e dalla Cassazione a sezioni unite nella sentenza 26 giugno 2014, n. 4880.

Pubblicato da evasimola

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