Prescrizione: disciplina emergenziale dovuta al Covid19

   Cassazione, sez III, 17/07/2020, n. 21367/20

La Terza sezione, pronunciandosi in ordine al regime della sospensione della prescrizione introdotto dall’art. 83 del d.l. 18 marzo 2020 (conv. con mod. con la legge 24 aprile 2020, n. 27 e succ. mod. con d.l. 30 aprile 2020, art. 3, comma l, lett. h), conv. con la legge 25 giugno 2020, n. 70) ha affermato che:

– è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall’art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile;

– la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell’udienza (ricadente nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020) di cui è stato disposto il rinvio e fino all’11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data dell’udienza fino al 30 giugno 2020.

 La prescrizione “deve essere considerata un istituto sostanziale che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento  tra  il diritto all’oblio e l’interesse a perseguire i reati fino a quando l’allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno (potendosene anche escludere l’applicazione per delitti di estrema gravità), ma sempre nel rispetto” dell’art. 25 Cost cpv ( corte cost. sentenza n. 115 del 2018). Orbene la disciplina emergenziale che trova fondamento nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma l, lettera c), e dell’articolo 24, comma l, del decreto legislativo 2 gennaio 2018,l, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili imponendo all’interprete della legge il compito di indagare, se e con quali limiti, l’art. 25 comma 2 Cost., nella parte in cui impone l’irretroattività della norma introduttiva di una nuova causa di sospensione della prescrizione, possa manifestare la sua capacità adattativa alla necessità di fare fronte al pericolo generato da quell’evento eccezionale. E ciò in quanto tale evento esogeno risulta potenzialmente  lesivo  di  altrettanti  diritti  di  rango  costituzionale,  tra  cui  vi  è certamente, il diritto alla vita e alla salute.L’interpretazione secondo le ordinarie categorie giuridiche è  pertanto messa in crisi dal fatto extra ordinem: l’epidemia ha reso necessaria l’adozione di drastiche misure di limitazione dei movimenti fisici delle persone, allo scopo di evitare la diffusione del contagio. In quest’ottica la terza sezione ritiene che “la sospensione della prescrizione non è riconducibile, a parere del Collegio, alla disciplina generale dettata dall’art. 159 pen., laddove stabilisce che «il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge». Non si può, in altre parole, semplicisticamente concludere che il legislatore abbia introdotto una nuova causa di sospensione tra le tante. Tale prospettazione pone una serie di dubbi interpretativi che non risolvono il possibile contrasto con l’irretroattività della legge sfavorevole: se la disciplina della prescrizione, ivi compresa la sua sospensione e interruzione, è norma sostanziale che trova copertura nell’art. 25 comma 2 Cast. che stabilisce il principio di irretroattività della legge sfavorevole, come ha sancito a chiare lettere la Corte costituzionale nella nota sentenza sull’affaire Taricco, allora anche il richiamo che l’art. 159 cod.pen. fa alla disposizione di legge (art. 83 nel nostro caso) che stabilisce la sospensione del procedimento, richiede che la norma (richiamata) che sospende il procedimento sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Diversamente ragionando dubbi di incostituzionalità sorgerebbero con riguardo proprio all’art. 159 cod.pen., che risulterebbe disposizione contenente al suo interno una deroga indeterminata al principio di irretroattività, e risulterebbe perciò incostituzionale proprio in quanto consentirebbe di applicare retroattivamente le successive cause di sospensione del corso della prescrizione, introdotte per suo tramite. Come a dire che il legislatore avrebbe finito per consentire una manifestazione del potere legislativo in deroga al principio di irretroattività consentendo di introdurre retroattivamente norme derogatorie. Tale esegesi – come peraltro osservato anche dalla dottrina -, si risolverebbe in un surrettizio aggiramento del principio di irretroattività in peius. Nell’ottica della verifica della non manifesta infondatezza della questione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, l’indagine deve muovere dal disposto dell’art. 83, dalla sua natura di norma emergenziale dettata  dalla  peculiare  situazione  generata  dalla  pandemia,  e  come  tale  non applicabile a casi analoghi e soprattutto non esportabile ad altri casi, come invece avverrebbe qualora si volesse far richiamo all’art. 159 cod.pen.

Si è già  visto  come  la  particolare  situazione  (fatto  pandemico  e quindi esogeno rispetto all’ordinamento giuridico) per le sue stesse caratteristiche abbia reso necessaria la sospensione dell’attività giudiziaria, salve le specifiche deroghe dell’art. 83, cit. prevedendo  il rinvio d’ufficio di tutte  le udienze (art. 83 comma 1). Strettamente correlata alla previsione del rinvio delle udienze è la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, originariamente prevista per il periodo dal 9 marzo al15 aprile e, successivamente, estesa  fino  all’ll maggio  2020,  e  la sospensione  del corso  della  prescrizione,diversamente modulata (prima fase fino all’ll maggio 2020, secondo la previsione dell’art. 83 comma l, cit, e poi nella successiva fase, nel caso di adozione del provvedimento del capo dell’ufficio per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020).

L’art. 83 comma 4 cit. che dispone la sospensione del corso della prescrizione in ragione della sospensione dei termini per il compimento di attività processuali e del rinvio delle udienze, è conseguente alla sostanziale paralisi di fatto dell’attività giudiziaria per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, inclusa quella dell’imputato e del suo difensore, valore che costituisce un prius.

La disposizione menzionata, per lo scopo dichiarato, era perciò destinata ad essere applicata ai processi penali pendenti, e quindi ad avere efficacia retroattiva.

Essa ha carattere generale, in quanto è applicabile a tutte le tipologie di processi in corso e di reati; è  temporanea, nel senso che predetermina, nel circoscritto lasso temporale, gli  effetti sospensivi della prescrizione; ed è proporzionata rispetto allo scopo prefissato.

A tale proposito, deve essere ribadito che le misure emergenziali limitative dell’ordinario svolgimento della democrazia costituzionale- e che possono, proprio a cagione dell’emergenza,  limitare l’esercizio di diritti costituzionalmente  garantiti – in tanto sono, dalla Costituzione, ammesse in quanto sorrette da proporzionalità e soprattutto da temporaneità.

Il carattere generale e temporaneo, la giustiziabilità sempre garantita, la ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito, tracciano il sentiero che l’interprete deve percorrere nella ricerca di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 83 comma 4, cit .

Peraltro, deve essere altrettanto chiaro che la circostanza che la norma che dispone la sospensione del corso della prescrizione sia stata dettata per fronteggiare un fenomeno pandemico eccezionale non autorizza ancora a dire che la disposizione di legge non potrebbe violare mai e in nessun caso il principio dell’irretroattività della legge sfavorevole sancito dall’art. 25 Cost. L’eccezionalità della situazione, che ha generato tale fonte normativa, non consente di per sé la irragionevole compressione e, tanto meno, la violazione dei principi costituzionali. Ma è nel carattere generale, proporzionato rispetto allo scopo e temporaneo nella sua applicazione che si deve saggiare la tenuta della norma, della cui legittimità costituzionale si dubita e che giustifica, in un’ottica di bilanciamento ragionevole dei diritti costituzionali, un intervento legislativo in malam partem di limitazione del principio di irretroattività della norma penale. Infatti, la sospensione del corso della prescrizione, che determina una indubbia limitazione/compressione dell’art. 25 comma 2 Cost. può dirsi, in certa misura ed entro certi limiti “sopportabile”, nel senso che nel bilanciamento con altri principi di rango costituzionale (diritto alla vita e alla salute), consente di ritenere la flessione del principio di irretroattività della legge sfavorevole, a tali condizioni (di cui si dirà), non costituzionalmente  illegittima.

In tale ambito giova richiamare le parole della stessa Corte costituzionale che, nella sentenza n. 85 del 2013 (sul caso Ilva), ha affermato che “Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.”

La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per  nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato da/legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale” (par. 9).

Nel bilanciamento tra diritti di pari rango costituzionale attraverso il quale deve ricercarsi la misura della composizione, o quantomeno la coesistenza, tra il diritto alla vita e alla salute, ivi compresa anche quella dell’imputato e del suo difensore e di tutti gli operatori della giustizia, e il diritto dello stesso imputato di avere conoscenza,  prima del fatto commesso,  dei termini  di prescrizione e del prescrizione disposta successivamente al fatto commesso proprio in conseguenza della sospensione di tutta l’attività giurisdizionale, ritiene il Collegio che il carattere generale e temporaneo della disposizione normativa che ha introdotto la nuova causa di sospensione della prescrizione, la sua proporzionalità e ragionevolezza rispetto allo scopo perseguito vengono in rilievo per misurare il sacrificio necessario del principio costituzionale dell’irretroattività della legge penale di sfavore. E ciò in quanto, si badi, ogni principio costituzionale è di per sé limite ad ogni altro in quanto nessun diritto, come affermato dal Giudice delle leggi, è tiranno e prevale sugli altri”

Nel bilanciamento con altri diritti di pari rango (vita e salute), nessuno dei quali prevale a priori e in astratto sugli altri, si realizza il sacrificio necessario del principio sancito dall’art. 25 comma 2, Infatti, in una situazione che coinvolge limitazioni a diversi diritti costituzionali, all’interprete spetta il bilanciamento degli stessi.

Nel caso di cui si discute, il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce una misura sopportabile al principio della irretroattività della legge penale di sfavore perchè la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea.

Non ignora il Collegio che la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui l’irretroattività della legge penale di sfavore non tollera deroghe, essendo un fondamentale e irrinunciabile principio di civiltà del diritto che “erige un bastione a garanzia dell’individuo contro  possibili abusi da parte del potere legislativo” (sentenza n. 32/2020). Non di meno, la Corte rileva la specificità del fatto generatore della situazione di emergenza, fatto che appartiene alla sfera del mondo delle cose e della natura, non causato, per quanto è dato sapere, dall’uomo e solo da questi governato proprio per fronteggiare gli effetti potenzialmente lesivi dei diritti fondamentali, tra cui la vita e la salute. Ma non solo. La specificità dell’evento naturalistico era tale che per fronteggiarla era necessario limitare fortemente la libertà di movimento e di circolazione delle persone e, dunque, lo svolgimento stesso dell’ordinaria attività giudiziaria. È proprio la “natura” del fatto, esogeno, ad erigere una barriera per la tenuta futura del principio inderogabile di cui all’art. 25 Cost., che ai soli limitati fini dettati dalla legislazione emergenziale e per un periodo predeterminato e circoscritto, sopporta un sacrificio necessario. Il Collegio ritiene praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata e reputa la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, a  condizione  che  la  sospensione  del  corso  della  prescrizione,  per preservare il carattere proporzionato e strettamente temporaneo della stessa, sia così modulata, per i processi fissati e rinviati d’ufficio:

  1. fino all’l1 maggio 2020, per le udienze ricadenti nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020 e rinviate d’ufficio a data successiva all’l lmaggio 2020. In tal senso dispone l’art. 83, comma 4, cit. il cui originario termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all’11 maggio 2020;
  2. fino al 30 giugno 2020, in relazione ai procedimenti le cui udienze risultavano fissate nel periodo successivo, ovvero dal 12 maggio 2020, e siano state rinviate dai capi degli uffici giudiziari, a data successiva al 30 giugno 2020, con il provvedimento ai sensi dell’art. 83 comma 7 g) cit., ma con sospensione del corso della prescrizione solo fino al 30 giugno 2020, come dispone l’art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020.
  • Quanto al caso in esame, esso riguarda l’ipotesi di cui alla a), in quanto l’udienza innanzi a questa Corte, originariamente fissata al 13 marzo 2020 è stata rinviata d’ufficio al 2 luglio 2020. Ai sensi dell’art. 83 comma  4, cit., la sospensione del corso della prescrizione opera fino all’11 maggio 2020. Quanto al dies a quo, la decorrenza della sospensione opera dalla data in cui avrebbe dovuto tenersi l’udienza, e non dal 9 marzo 2020, e ciò in quanto, rispetto all’udienza fissata (13 marzo 2020), erano già decorsi i termini per il compimento di atti processuali a far tempo dal 9 marzo 2020 (termine di 15 giorni per il deposito dei motivi aggiunti e delle memorie).”

 

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Pubblicato da evasimola

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