PESC

 

    Il patto di stabilità e crescita (PESC) è stato adottato il 17 giugno 1997 ad Amsterdam per rafforzare i vincoli posti dal Trattato nell’articolo 104 e nell’articolo 121 sui criteri di convergenza, riferiti alla stabilità dei prezzi, al tasso di inflazione e alla situazione della finanza.

    Nella sua versione iniziale, era composto dal Regolamento n. 1466/97/CE (del 7 luglio 1997) per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche, e dal regolamento n. 1467/97/CE (del 7 luglio 1997), per i disavanzi eccessivi. Il patto è stato rinegoziato nel marzo 2005 rendendolo più flessibile e meno automatico regolamento numero 1057 2000 e cinque e successivamente nel  Il raggiungimento di un alto grado di tasso di stabilità dei prezzi risulterà da un tasso di inflazione prossimo 2011 (Regolamento n. 1175 del 2011).

    Il raggiungimento di un alto grado di tasso di stabilità dei prezzi risulterà da un tasso di inflazione prossimo (a che non superi di oltre 1,5 punti percentuali) quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati articolo (140 TUE); l’inflazione si misura mediante l’indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile tenendo conto delle differenti definizioni nazionali (protocollo sui criteri di convergenza).

    Il patto di stabilità, in sostanza, pone degli obblighi di risultato entro il quinquennio impegnando gli Stati membri a rispettare l’obiettivo di medio termine di un saldo di bilancio strutturale vicino al pareggio o attivo, ad adottare provvedimenti correttivi necessari per conseguire i loro programmi di stabilità o di convergenza e a procedere senza indugio gli aggiustamenti di bilancio necessari in caso di disavanzo eccessivo nonché presentare, a partire dal 1 gennaio 1999, un programma di stabilità da aggiornare ogni anno, che deve comprendere, tra l’altro, le ipotesi sulle prospettive economiche di crescita, occupazione, inflazione ed altre variabili di rilievo, al fine di consentire all’Unione di uscire rafforzata dalla crisi. A partire dal 2010 è stata adottata una nuova strategia per la crescita e l’occupazione che contiene anche obiettivi in materia di povertà, istruzione, innovazione, ambiente.

    Il patto di stabilità vincola gli Stati al raggiungimento degli obiettivi finali ma non nei modi in cui ciascun Stato configura i procedimenti di bilancio e adotta le scelte di politica finanziaria. Il patto di stabilità e crescita, quindi, fissa i confini in termini di programmazione, risultati e azioni di risanamento all’interno dei quali i paesi membri possono muoversi autonomamente, seguendo criteri e regole proprie in accordo con la normativa interna inerente la gestione delle relazioni fiscali fra i vari livelli di governo.

    La coerenza con l’ordinamento comunitario o per assicurare l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico è stata elevata a principio fondamentale con l’integrazione dell’articolo 97 Costituzione: non si tratta di primato del diritto comunitario, ma di veri e propri obblighi assunti dallo Stato con l’adesione ai trattati (principale e specifici) o derivanti dai regolamenti in materia finanziaria. La legge 7 aprile 2011 n. 39, modificativa della legge di contabilità n. 197/2009, ha regolato (articolo 2) i rapporti con l’Unione europea in tema di finanza pubblica, prevedendo che il programma di stabilità e il programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell’unione europea e alla commissione europea entro il 30 Aprile e comunque nei termini e con le modalità previste dal codice di condotta sull’attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli atti e progetti di atti e documenti adottati dall’istituzione dell’unione europea nell’ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal governo alle camere ai fini dell’esame a norma dei rispettivi regolamenti.

E.S.

Pubblicato da evasimola

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