Sono diversi i casi di decesso dopo la dimissione dall’Ospedale. Si può citare ad esempio l’evento oggetto della sentenza della Corte di Appello di Torino del 5.6.2015 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino il quale aveva condannato i medici A. C. e C. V , addetti al DEA dell’Ospedale Martini di Torino, per il reato di omicidio colposo ai danni del paziente C. D. in quanto pure avendo avuto modo di visitare e raccogliere dati del paziente in due diversi ricoveri (14 e 17 Dicembre 2009), ne avevano disposto la dimissione senza procedere ad approfondimenti diagnostici in funzione della patologia in atto (dissezione dell’aorta), determinandone il decesso intervenuto in data 18.12.2009.
Più precisamente il ” l giudice territoriale ha adeguatamente rappresentato come, sulla base dei dati tecnici presenti agli atti, l’accertamento tempestivo della patologia in atto da parte della dott.ssa A. avrebbe consentito di scongiurare l’evento fatale con un grado di probabilità statistica superiore alla misura dell’ottanta per cento. Ciò ha fatto attraverso un articolato ragionamento, assolutamente piano sotto il profilo logico giuridico e aderente ai dati clinici e a quelli obiettivi e sintomatici emersi nel corso della attività istruttoria, che riconducevano alla data del 14 Dicembre 2009 l’aggravarsi di una patologia che lasciava presagire la compromissione della situazione clinica, che si riferiva ad una dissecazione aortica”( Cass. Pen. Sez. 4 , n. 40706/ 2016)
In tema di responsabilità per colpa medica, ai fini dell’accertamento della causalità, occorre in primo luogo verificare se esista una legge scientifica (1) in base alla quale un dato evento è conseguenza di un determinato antecedente; una volta accertato che si tratta di un rischio frequente, il medico deve comunque porre in essere tutti gli accorgimenti diagnostici necessari per prevenirlo, fondando la relativa omissione l’addebito di colpa nei suoi confronti (Cass. pen. Sez. IV Sent., 02-04-2008, n. 23507). La Suprema Corte ha anche affermato che la causalità omissiva è sostenuta non solo in presenza di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimono un coefficiente prossimo alla certezza (ma che pur sempre impongono di accertare la irrilevanza di eventuali spiegazioni diverse eventualmente dedotte), ma può esserlo altresì quando ricorrano criteri medio bassi di probabilità cd. frequentista, nulla escludendo che “anch’essi, se corroborati dal positivo riscontro probatorio… circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di condizionamento“. “Distinguendo la mera probabilità statistica dalla probabilità logica, le Sezioni Unite hanno dunque messo l’accento, con valutazioni che il Collegio condivide, sul raggiungimento da parte dell’autorità chiamata a giudicare i delicati episodi che per lo più si riconnettono alla causalità omissiva, di un risultato di “certezza processuale” che, “all’esito del ragionamento probatorio, sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l’azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato o si sarebbe inevitabilmente verificato, ma (nel quando) in epoca significativamente posteriore o (per come) con minore intensità lesiva”( Cass. Pen. Sez. 4 , n. 40706/ 2016).
Questo significa che, in considerazione della posizione di garanzia che il medico assume nei confronti del malato con l’instaurazione della relazione terapeutica, il sanitario che, avendo in cura il paziente, ometta di approfondire le condizioni cliniche generali dell’assistito e di assumere le necessarie iniziative è responsabile per le prevedibili conseguenze lesive derivate dalla patologia medesima (Cass. pen. Sez. IV, 07-01-2016, n. 1846) mentre non sarà responsabile quando risulti che, nella specifica valutazione clinica del caso, si sia attenuto al dovere oggettivo di diligenza ricavato dalla regola cautelare, applicando la terapia più aderente alle condizioni del malato e alle regole dell’arte (Cass. pen. Sez. IV, 04-02-2016, n. 14766. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure l’assoluzione del medico psichiatra e della psicologa, in servizio presso una casa circondariale, dall’imputazione di omicidio colposo per il decesso di un detenuto per impiccagione, sul rilievo che, alla luce dei dati clinici in loro possesso e ai parametri di valutazione individuabili nella letteratura scientifica, non poteva ravvisarsi un rischio suicidiario concreto ed imminente, dovendo per altro verso escludersi ogni loro responsabilità per le carenze organizzative della amministrazione penitenziaria, dovute alla presenza di una cella con finestra dotata di un appiglio per agganciare il lenzuolo utilizzato per il gesto autosoppressivo).
In conclusione si può dire che alla luce del fatto che le condanne esercitano un effetto “condizionante” maggiore della pura legge scritta la diffusione delle stesse crei un richiamo al dovere e alle proprie responsabilità in quei medici che forse hanno dimenticato il contenuto del Giuramento di Ippocrate.
Dottssa Eva Simola
(1) In tema di “responsabilità medica” va ricordato che il c.d. decreto Balduzzi è significativamente intervenuto con l’art. 3, comma 1 secondo il quale: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo“.
La legge del 2012 n. 189 ha pertanto posto l’ accento sulle linee guida e sulle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, concetti lontani dal mondo giuridico, ed introdotto tre principali misure: la prima esclude la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria nei casi in cui lo stesso abbia seguito e rispettato i protocolli e le linee guida (non si è cioè responsabile penalmente in presenza di una colpa lieve.), la seconda fa sì che l’esonero in sede penale non potrà valere per la responsabilità civile, in quanto per essa rimane applicabile l’art. 2043, infine la terza novità della Balduzzi è stata quella di applicare al risarcimento del danno causato da responsabilità medica i criteri di determinazione previsti nel settore della circolazione auto (gli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni).