Niente IVA sulla cd Tariffa Ronchi: e quindi?

La cd Tariffa Rochi ( TIA 1) non va assoggettata ad Iva e il contribuente può chiedere il rimborso dell’aliquota Iva illegittimamente applicata, è quanto ha stabilito la Cassazione in diverse sentenze e da ultimo nell’ordinanza n. 5627/17.  Prima di analizzare il “perché” è possibile chiedere il rimborso e se effettivamente questo sia utile e possibile, vi è da premettere che la tassa sui rifiuti ha visto una complessa evoluzione a partire dalla Tarsu, passando per T.i.a. 1, T.i.a. 2 e Tares, per giungere oggi alla Tari (ricompresa nello Iuc). Nell’arco di questo avvicendamento si è presentato, diversamente declinato, il problema della sottoposizione ad Iva delle tariffe sui rifiuti.

Per quanto attiene alla Tarsu, facendo anche espresso riferimento alla T.i.a. 1(Tariffa igiene ambientale, art. 49, D.Lgs. 22/1997), con sentenza 238 del 2009, la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria, con conseguente estraneità all’orbita applicativa dell’Iva.  Dopo tale sentenza alcuni Comuni avevano concesso i rimborsi, altri no; alcuni Comuni continuavano ad applicare l’Iva e altri no, ecco perché l’associazione Altroconsumo aveva presentato nel 2010 una petizione, firmata da 11mila persone con la quale si chiedeva al Governo di prendere una decisione definitiva, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, e di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso dell’Iva pagata negli anni passati. Per dirimere la vexata quaestio della natura tributaria o meno della T.I.A. il Legislatore con l’ art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010 ,  ha dettato una norma di interpretazione autentica, stabilendo che le disposizioni di cui all’ art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 , cioè la T.i.a. 2, si interpretano nel senso che la “natura della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani non è tributaria”. C’è da dire in merito a questa norma di interpretazione autentica, provvista di efficacia retroattiva, che non sposta i termini del problema, poiché la T.I.A., anche dopo che il Legislatore ne ha negato la natura tributaria, rientra in ogni caso nell’ambito applicativo dell’art 23 Cost. trattandosi di prestazione patrimoniale imposta, la cui disciplina deve, pertanto, considerarsi assoggettata alla riserva (relativa) di legge prevista dal citato art. 23. Ragionando sul contenuto dell’art. 23 Cost.  per la migliore dottrina e la giurisprudenza, il concetto di “prestazione imposta” non si limita ai soli tributi (i quali certamente vi rientrano), ma è molto più esteso, essendovi ricomprese le prestazioni non tributarie, comunque riconducibili alla legge od ai provvedimenti amministrativi e, quindi, caratterizzate dal requisito della coattività (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06/07/2011, n. 1162 ) ciò non toglie che la citata sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale aveva sottolineato come il fatto generatore dell’obbligo di pagamento della T.I.A. debba essere rinvenuto non nell’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e neppure nell’effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente nell’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e nella possibilità di fruire del servizio di smaltimento per cui l’attenzione, con ciò significando che l’attenzione si deve fermare sul contenuto del Regolamento comunale adottato al fine di verificare la corrispondenza alla riserva di legge ex art. 23 Cost. Ulteriormente si deve considerare come  l’art. 2, Dir. 2006/112/CE assoggetta ad IVA, in via generale, tutte le “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso” per cui il primo quesito da affrontare è se la TIA sia qualificabile come “corrispettivo” che l’utente versa al prestatore del servizio. Per contro, “il fatto che il contributo sia obbligatorio non può essere decisivo per negare che [vi] sia un corrispettivo, ma l’insussistenza di qualsiasi elemento consensuale nel pagamento e la mancanza di controllo da parte dei singoli coltivatori sull’operato del Council sono indizi a favore della tesi che il tributo non è in effetti un pagamento per determinati servizi” (in tal senso ved. le conclusioni dell’Avv. gen. Slynn del 28.10.1987, C-102/86, Apple and Pear Development Council v. Commissioners of customs and excise). L’obbligatorietà della prestazione ha pertanto valore meramente indiziario in quanto l’accento della Corte UE cade, sulla corrispettività effettiva tra servizio reso e controvalore versato dall’utente.  La stessa Corte di Giustizia, ha valorizzato la corrispettività dei prelievi in materia, osservando che il principio comunitario “chi inquina paga” pone un limite preciso alla discrezionalità degli Stati membri: liberi questi ultimi di stabilire il metodo di finanziamento del servizio di smaltimento dei rifiuti (attraverso l’imposizione di tributi, di corrispettivi, etc.) e di classificare gli utenti per fasce differenziate su basi presuntive, purché, tuttavia, i costi gravanti sui privati non siano “manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili” (C. Giust., 16 luglio 2009, C-254/08, Futura Immobiliare s.r.l. c. Comune di Casoria, punto 57). Pertanto la non imponibilità Iva della tassa sui rifiuti è compatibile con l’ordinamento europeo. Senza entrare in merito alla natura corrispettiva della “parte fissa” della tariffa e alla considerazione del fatto che secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, gli Stati membri che intendano esentare dalla applicazione dell’Iva una attività economica che vi rientrerebbe, sono tenuti a farlo attraverso disposizioni cogenti ed espresse “che rispondono ai requisiti di specificità, di precisione nonché di chiarezza necessari per garantire la certezza delle situazioni giuridiche” (così, da ult., C. Giust., 4.6.2009, C-102/08, Finanzamt Düsseldorf-Süd c. Salix, punto 57) si può dire come l‘attività di gestione dei rifiuti, così come disciplinata dal diritto interno, ha natura commerciale, non  pertanto è espressione di poteri autoritativi. 

Tutto ciò premesso si può analizzare il contenuto dell’ordinanza n. 5627/2017, dove è stabilito che:

  •  l’Iva sulla tariffa rifiuti, di cui all’art. 49 Dlgs 22/97, non è dovuta poiché si tratta di un’entrata tributaria non corrispettiva di un servizio ( conformemente: sent. sez UE n.5078/2016 nonché Corte Cost. sent n. 238/2009 e ordinanza n. 64/2010)
  • il termine prescrizionale, per richiedere la restituzione dell’imposta, è decennale.

La Corte di Cassazione è stata chiamata in causa da un ricorso della società AMIU Genova SPA contro una sentenza del Tribunale di Genova che l’aveva obbligata a risarcire il gettito di IVA pagato da 10 cittadini che avevano contestato l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto alla tassa di smaltimento rifiuti. La Cassazione  ha confermato quanto sancito dal Tribunale Ligure a cui si erano rivolti i cittadini. Nello specifico, i ricorrenti chiedevano la restituzione del surplus pagato come IVA per gli anni che vanno dal 2006 al 2009.

Il  giudice di legittimità precisa che gli importi in restituzione concernono la “tariffa di igiene ambientale” (nota come Tariffa Ronchi) introdotta dall’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, che non è stata applicata in tutti i Comuni ed è stata abrogata a partire dal 2013.

A base della conclusione della Suprema Corte vi è il fatto che non esiste un  nesso diretto tra il servizio, che assolve a esigenze pubbliche generali, e l’entità del prelievo imposto all’utente anche in assenza di controprestazione, e pertanto si esclude la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un “corrispettivo” per la prestazione di servizi. Questo ragionamento vale anche nell’ipotesi in cui il gestore sia una società privata in quanto: “lo strumento organizzativattraverso il quale le autorità pubbliche vengono a realizzare gli scopi di pubblica utilità istituzionalmente ad essi riservati, non immuta il principio della norma comunitaria di cui all’art. 13, paragr. 1, della direttiva n. 112/2006 laddove il soggetto di diritto privato venga ad esercitare gli stessi poteri pubblici dell’ente locale, accertando, applicando e riscuotendo il tributo per conto del Comune impositore“.

Il termine di prescrizione è decennale e non breve quinquiennale perché la domanda proposta dagli utenti è qualificabile come azione di condanna alla restituzione dell’indebito oggettivo. Non si tratta però di un “rimborso d’imposta“: nel caso di specie l’indebito oggettivo attiene non al recupero dell’IVA non dovuta sul canone tariffario, ma all’indebito maggiore importo che, nell’ambito del rapporto di diritto privato, l’utente finale ha versato al gestore per un titolo inesistente (l’erronea applicazione e pagamento della imposta non costituisce idoneo titolo giustificativo del maggiore importo tariffario richiesto agli utenti).

In conclusione poiché il pronunciamento di questi giorni della Cassazione dà un nuovo importante strumento da utilizzare nell’istanza di rimborso per la sola TIA 1 stabilendo un termine prescrizionale di 10 anni su un tributo abrogato nel 2003 ci si domanda quale effettiva rilevanza possa avere oggi la notizia stante il fatto che la decisione esclude la TARI attualmente in vigore…

dottssa Eva Simola

 

 Per chi è alla ricerca di un modulo oltre a quelli trovabili in internet si puç usare questo:

Spett.le …………… Via …………., .. 00000 …………………. (…)

Raccomandata A/R  Roma, li ………. 2017

Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della TIA

Il/la sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ………………………………………….. il ../../…., C.F.: ……………………………………….. e residente in ……………………………., Via ……………………… numero … CAP ………, in qualità di : proprietario/a-affittuario/a dell’immobile sito in ………………, Via …………….. n. …, iscritto al Catasto del Comune di …………………….., Sezione …., Foglio …., Pratica ………………;

PREMESSO CHE

  • ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TIA comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.
  • Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria della Tarsu e della TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […].
  • le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,  hanno abbracciato l’orientamento per cui la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha natura tributaria e non è soggetta ad I.v.a. ( Cass. civ., SS.UU., 15/03/2016 n. 5078; Cass. civ, sez. trib., 10/03/2015 n. 4723 );
  • Nell’ordinanza 5627/2017, la Corte di Cassazione ha confermato la sua posizione in merito stabilendo che l’Iva sulla tariffa rifiuti, di cui all’art. 49 Dlgs 22/97, non è dovuta poiché si tratta di un’entrata tributaria non corrispettiva di un servizio

  •  gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.

tutto ciò premesso ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

CHIEDE

  1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi …. anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
  2.  l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell’eventuale sgravio.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti. La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

In fede,

Riepilogo Fatture: Anno Fattura n. Importo totale fattura IVA versata Totale IVA versata Allegati: – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../……..; – copia fattura n. del ../../..

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190